Ordinanza n. 207/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di non ammissione o esclusione del ricorrente dal corso Spe.S. per il conseguimento dell'idoneità a segretario nei comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, notificato in data 29 ottobre 2025 a mezzo p.e.c., emesso tramite decreto del Vice-Capo Dipartimento vicario - Direttore centrale per le autonomie, prefetto Caterina Amato, prot. n. 32373 del 28 ottobre 2025 avente a oggetto “Corso di specializzazione per l'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 denominato Spe.S. 2025”; 2) il bando Spe.S. pubblicato in data 11 settembre 2025, in parte qua, nella disposizione che pretende il possesso del requisito di due anni di servizio alla data di scadenza delle domande, in asserito contrasto con la normativa primaria e contrattuale di riferimento; 3) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto o non reso disponibile al ricorrente, ivi inclusi l'elenco degli ammessi, gli atti di programmazione; quanto ai motivi aggiunti del 23 dicembre 2025, per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di non ammissione/esclusione del ricorrente dal corso Spe.S. per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei comuni fino a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia, notificato in data 29 ottobre 2025 a mezzo p.e.c., emesso tramite decreto del Vice-Capo Dipartimento Vicario, Direttore centrale per le autonomie, prefetto Caterina Amato prot. n. 32373 del 28 ottobre 2025 avente ad oggetto “Corso di specializzazione per l’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 denominato Spe.S. 2025”; 2) il bando Spe.S. pubblicato in data 11 settembre 2025, in parte qua, nella disposizione che pretende il possesso del requisito di due anni di servizio alla data di scadenza delle domande ossia, in contrasto con la normativa primaria e contrattuale di riferimento; 3) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto o non reso disponibile al ricorrente, ivi inclusi l’elenco degli ammessi, gli atti di programmazione (calendario e modalità del corso);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal corso Spe.S. 2025 e clausola del bando che richiedeva il possesso di almeno due anni di servizio nella fascia professionale C alla data di scadenza delle domande
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal corso Spe.S. 2025 e, in parte qua, il bando pubblicato l'11 settembre 2025. L'esclusione era motivata dal mancato possesso, alla data di scadenza delle domande fissata al 13 ottobre 2025, del requisito di almeno due anni di anzianità di servizio nella fascia professionale C. Il ricorrente, entrato in servizio il 1° novembre 2023, avrebbe maturato il biennio il 31 ottobre 2025. Ha dedotto che il requisito temporale previsto dal bando fosse contrario all'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 465/1997 e all'art. 31, comma 1, lett. b), CCNL. Con motivi aggiunti ha inoltre denunciato disparità di trattamento rispetto a un altro candidato, riammesso al corso dopo la presentazione tardiva della domanda dovuta a un errore nell'inoltro telematico. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della clausola del bando, ritenendo che il ricorso fosse rivolto contro un atto meramente applicativo della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris, a prescindere dai profili di possibile inammissibilità eccepiti dall'amministrazione. Il ricorrente non possedeva il requisito dei due anni di anzianità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Secondo il Collegio, le fonti primarie e contrattuali richiamate non impediscono a un atto amministrativo generale, quale il bando, di fissare un limite temporale per il possesso dei requisiti di accesso, purché il requisito sia posseduto entro una data certa e comune a tutti i candidati. La previsione del possesso dei requisiti alla scadenza del termine assicura trasparenza e parità di trattamento, mentre il differimento a date diverse determinerebbe il rischio di vantaggi selettivi e disparità tra i partecipanti. È stata ritenuta non comparabile la posizione dell'altro candidato riammesso, poiché questi era già in possesso dei requisiti alla data del 13 ottobre 2025 ed era stato rimesso in termini soltanto per un errore scusabile nell'inoltro della domanda. La sospensione cautelare è stata quindi negata e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.
art. 14, comma 1, d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465
È stata invocata dal ricorrente quale fonte primaria di riferimento per i requisiti di accesso al corso Spe.S.; il TAR ha ritenuto che non osti alla fissazione, nel bando, della data entro la quale il requisito deve essere posseduto.
art. 31, comma 1, lett. b), CCNL
È stata richiamata dal ricorrente quale fonte contrattuale asseritamente incompatibile con il requisito temporale del bando; il TAR ha escluso, in sede cautelare, che impedisca la previsione del possesso del requisito alla scadenza delle domande.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, il bando, quale lex specialis, può fissare una data certa e comune entro la quale devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, salvo che una fonte primaria o contrattuale lo vieti espressamente.
- La previsione del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande assicura trasparenza e parità di trattamento tra i candidati; il differimento del possesso a date diverse può creare vantaggi selettivi e ingiustificate disparità.
- La rimessione in termini per errore scusabile nell'inoltro della domanda non rende comparabile la posizione del candidato che, alla scadenza originaria, possedeva già tutti i requisiti con quella del candidato che alla medesima data non possedeva un requisito sostanziale.
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