Ordinanza ingiunzione o revoca n. 84 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il Comune di Pulsano ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcuni decreti contenenti dati personali di una dipendente, inclusi riferimenti all'assenza per malattia e all'avvio di un procedimento disciplinare. La diffusione online, anche tramite indicizzazione sui motori di ricerca, è stata ritenuta illecita perché priva di adeguata base giuridica e in contrasto con i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, oltre che con il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Comune di Pulsano: diffusione online illecita di dati personali e dati sulla salute di una dipendente in decreti pubblicati sul sito istituzionale
Comune di Pulsano - diffusione illecita online di dati personali e dati sulla salute di una dipendente
Il provvedimento riguarda il Comune di Pulsano, ritenuto responsabile della pubblicazione sul proprio sito istituzionale di decreti contenenti dati personali di una dipendente, inclusi riferimenti all'assenza per malattia e all'avvio di un procedimento disciplinare. Il caso è stato avviato a seguito di reclamo dell'interessata e definito con ordinanza ingiunzione sanzionatoria.
Origine del procedimento e fatti contestati
La dipendente del Comune ha lamentato che alcuni decreti sindacali, relativi alla sua sostituzione ad interim in qualità di titolare di posizione organizzativa, erano stati pubblicati online con contenuti idonei a rendere noti dati personali e informazioni sulla salute. In particolare, negli atti comparivano:
- il riferimento all'assenza per malattia della dipendente;
- l'indicazione della momentanea inidoneità a ricoprire l'incarico;
- il richiamo all'avvio di un procedimento disciplinare.
L'Ufficio ha accertato che i decreti erano stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune e indicizzati dai motori di ricerca generalisti.
Attività istruttoria e difese del Comune
Avviato il procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, il Comune ha depositato memorie difensive sostenendo che la pubblicazione fosse giustificata da varie norme:
- art. 50, comma 10, e art. 109 del d.lgs. 267/2000;
- art. 14 del CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018;
- art. 14, comma 1, lett. a), e comma 1-quinquies, del d.lgs. 33/2013;
- art. 3 della l. 241/1990 sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
L'ente ha inoltre sostenuto che il riferimento alla parola "malattia" non integrasse un dato sulla salute ai sensi del GDPR e che il richiamo al procedimento disciplinare fosse necessario per la motivazione dell'atto.
Quadro normativo richiamato dal Garante
Il Garante ha richiamato il quadro generale applicabile ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici nell'ambito del rapporto di lavoro:
- art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e art. 6, par. 2, GDPR;
- art. 9, parr. 1, 2, lett. b) e g), e 4, GDPR;
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- art. 2-ter del Codice privacy, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. 139/2021;
- art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy.
È stato ribadito che la diffusione di dati personali è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento e che i dati relativi alla salute non possono essere diffusi.
Valutazioni sulla natura dei dati pubblicati
L'Autorità ha ricordato il proprio orientamento costante secondo cui l'informazione sull'assenza dal servizio per malattia costituisce dato relativo alla salute, anche in assenza dell'indicazione della diagnosi. La pubblicazione dei decreti ha quindi comportato la diffusione di dati appartenenti a categorie particolari, in violazione del divieto di diffusione.
Il Garante ha inoltre osservato che nel caso concreto era stato diffuso anche un riferimento a una vicenda disciplinare della dipendente, circostanza che accentua la delicatezza del trattamento e impone una particolare attenzione al bilanciamento tra pubblicità amministrativa e tutela dei diritti fondamentali.
Insufficienza delle giustificazioni addotte dal Comune
Le disposizioni richiamate dal Comune sono state ritenute non idonee a giustificare la pubblicazione integrale dei decreti con quei contenuti. In particolare:
- il d.lgs. 267/2000 e il CCNL non impongono la diffusione online dei dati personali contenuti nei decreti;
- gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 non autorizzano una divulgazione indiscriminata dei dati e non derogano ai principi del GDPR;
- l'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 non legittima la pubblicazione in rete dell'atto nella sua interezza.
È stato inoltre precisato che anche per gli atti pubblicati all'Albo Pretorio o nella sezione Amministrazione trasparente restano fermi i limiti derivanti dalla normativa privacy e che il titolare deve applicare il principio di minimizzazione e la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Esito del procedimento
Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per violazione degli artt. 5 e 6 GDPR e dell'art. 2-ter del Codice, nonché dell'art. 9 GDPR e dell'art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Non sono state disposte misure correttive ulteriori, poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti e i dati erano stati rimossi subito dopo la ricezione dell'atto di avvio del procedimento.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
La violazione è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell'art. 83, par. 5, GDPR, applicato tramite gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, GDPR e l'art. 166, comma 2, del Codice.
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha considerato:
- la particolare delicatezza dei dati trattati, riguardanti sia il rapporto di lavoro sia la salute;
- il fatto che la vicenda riguardasse un singolo caso;
- le ridotte dimensioni del Comune;
- la rimozione immediata dei dati dopo la notifica dell'avvio del procedimento;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti o di precedenti provvedimenti correttivi.
La sanzione è stata determinata in euro 3.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Sanzione accessoria e impugnazione
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16 del Regolamento n. 1/2019.
È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto della segnalazione
La vicenda nasce da un reclamo presentato da una dipendente del Comune di Pulsano, titolare di una posizione organizzativa, che lamentava la pubblicazione sul sito istituzionale di decreti recanti dati personali e dati relativi alla salute. In particolare, nei provvedimenti era indicato che la dipendente era assente per malattia ed era stato avviato un procedimento disciplinare; gli atti risultavano pubblicati online e indicizzati dai motori di ricerca.
Difese del Comune
Il Comune ha sostenuto che la pubblicazione era necessaria in base alla disciplina sull'organizzazione degli enti locali, al CCNL Funzioni locali e agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, richiamando anche l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3 l. 241/1990. Ha inoltre negato che il riferimento alla 'malattia' integrasse un dato sulla salute e ha giustificato il riferimento al procedimento disciplinare come parte essenziale della motivazione.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica
L'Autorità ha rilevato che le norme invocate dal Comune non costituivano base giuridica sufficiente per la diffusione online dei dati contenuti nei decreti. Anche l'eventuale regime di pubblicità previsto dal d.lgs. 33/2013 non consente una diffusione automatica e indiscriminata dei dati personali, dovendosi comunque rispettare i principi e i limiti del GDPR e del Codice privacy.
Dati relativi alla salute e divieto di diffusione
Il Garante ha ribadito che l'indicazione dell'assenza per malattia integra un dato relativo alla salute, anche se non è riportata la diagnosi. Tali dati non possono essere diffusi. La pubblicazione dei decreti, contenenti il riferimento alla malattia e ad altre vicende del rapporto di lavoro, ha quindi comportato una diffusione illecita di dati appartenenti a categorie particolari.
Esito, sanzione e pubblicazione
È stata dichiarata l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter e 2-septies, comma 8, del Codice privacy. Considerata la limitata portata della condotta e la rimozione immediata dei dati dopo l'avvio del procedimento, il Garante ha determinato la sanzione in 3.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito, senza adottare ulteriori misure correttive poiché la condotta aveva già esaurito i suoi effetti.
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