Cassazione Penale, Sentenza n. 26324/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello a Carpi. Si deduceva che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'attualità delle esigenze cautelari tenendo conto del lungo periodo trascorso in carcere (circa un anno e nove mesi), della definizione in primo grado con rito abbreviato e dell'esclusione della qualità di capo del sodalizio, nonché della distanza del domicilio proposto rispetto ai luoghi delle indagini; in sostanza si contestava che il tempo trascorso e gli altri elementi costituissero indici di attenuazione del pericolo cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudizio sulla sussistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari rientra nella discrezionalità del giudice del merito e del riesame e che il controllo di legittimità è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile ai reati associativi e di traffico di stupefacenti, secondo la quale il mero decorso del tempo (incluso il cosiddetto "tempo silente") non basta a superare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari senza un "aliquid novi" che dimostri l'irreversibile recisione dei legami con l'associazione. Il Tribunale aveva motivato che gli elementi addotti erano in parte non nuovi o scarsamente significativi e che il periodo di custodia risultava proporzionato alla pena inflitta; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso contro le ordinanze cautelari; qui richiamata come titolo dell'appello proposto in sede di Tribunale
art. 309 cod. proc. pen.
Riferimento all'ordinanza emessa ai sensi di tale articolo (conferma della misura cautelare) e alla valutazione originaria delle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui l'associazione e il traffico di stupefacenti); la Corte ha sottolineato che questa presunzione rende il mero decorso del tempo insufficiente a dimostrare l'esaurimento del pericolo senza elementi nuovi e specifici
art. 274 cod. proc. pen.
Norme generali sulle misure cautelari; il giudice deve comunque valutare l'attualità e proporzionalità della misura, ma in presenza dell'art. 275 comma 3 la presunzione speciale prevale
art. 272 cod. proc. pen.
Riferito nel motivo di ricorso (inosservanza contestata), relativo ai presupposti delle misure cautelari e alla loro motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura perché il giudice aveva adeguatamente motivato
art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative ai delitti contestati (traffico e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti); la rilevanza di tali fattispecie alimenta la presunzione cautelare di cui all'art. 275 comma 3
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti da assolvere in cancelleria successivamente alla declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti secondo tale norma
Massime di principio
- Nei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. associazione per il traffico di stupefacenti) sussiste una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo in carcere non è di per sé sufficiente a ottenere la sostituzione della misura.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario produrre un 'aliquid novi' che dimostri un mutamento significativo e irreversibile dei rapporti con l'associazione o della pericolosità (es. prova di repentini cambi di vita, attività di riabilitazione concrete e documentate, elementi probatori che escludano ogni ruolo continuativo nell'associazione).
- La motivazione del giudice di merito deve esporre ragioni giuridicamente significative e non deve presentare illogicità manifeste: in sede di legittimità la Suprema Corte verifica principalmente la presenza di motivazione e l'assenza di palese contraddittorietà, non riapprezza i fatti.
- La durata della detenzione va valutata in modo proporzionale rispetto alla pena inflitta e al quadro probatorio: un periodo di carcere relativamente breve rispetto alla pena non implica automaticamente attenuazione delle esigenze cautelari.
- Elementi utili a sostenere una richiesta di sostituzione sono, oltre al tempo trascorso: il cambiamento effettivo di ruolo nell'organizzazione (dimostrabile), l'assenza di contatti con i coindagati, solide garanzie di residenza e controllo (es. domicilio lontano dai luoghi di criminalità), misure alternative efficaci (elettronica sorveglianza) e comportamenti positivi documentati durante la detenzione.
- In fase di impugnazione cautelare è importante proporre elementi nuovi non già valutati nei precedenti provvedimenti o che siano sopravvenuti successivamente, con documentazione probatoria chiara e dettagliata.
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