L.R. Toscana 35/2011
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina procedure accelerate per opere pubbliche strategiche regionali, per il monitoraggio e l’eventuale revoca di finanziamenti regionali su altre opere pubbliche, e per interventi privati coerenti con obiettivi regionali (imprese, rifiuti, rinnovabili, reflui). Prevede accordi di programma, monitoraggio, poteri sostitutivi e regole transitorie. Applicabile in Toscana; operatività originaria dal giorno successivo alla pubblicazione, con aggiornamenti successivi e regolamento attuativo.
Misure di accelerazione per opere pubbliche strategiche regionali e opere private
Misure di accelerazione per opere pubbliche strategiche regionali e opere private
La legge disciplina, in Toscana, procedure semplificate e strumenti di accelerazione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse strategico regionale e di alcune opere private rilevanti per obiettivi regionali. Regola inoltre il monitoraggio di opere finanziate dalla Regione e i poteri sostitutivi in caso di inerzia o determinazioni negative degli enti locali.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a semplificare e accelerare la realizzazione di opere pubbliche strategiche regionali, a garantire la corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali per opere pubbliche di prevalente interesse locale e ad assicurare l’applicazione dei principi sul procedimento amministrativo da parte degli enti locali che esercitano funzioni regionali delegate. Restano escluse le opere pubbliche per le quali l’interesse regionale è concorrente con quello nazionale e per le quali la normativa statale prevede procedure specifiche.
Opere pubbliche di interesse strategico regionale
Sono considerate strategiche, ai fini della legge, le opere pubbliche:
- finanziate in modo prevalente con risorse del bilancio regionale, anche se di provenienza statale o comunitaria, quando il finanziamento supera la metà del fabbisogno complessivo;
- previste in piani o programmi approvati dagli enti locali, anche associati, nell’esercizio di funzioni attribuite dalla Regione e attuativi di piani e programmi regionali;
- previste nel piano di ambito del servizio idrico integrato e qualificate strategiche nel PAER;
- previste nei piani di ambito per la gestione dei rifiuti.
Possono inoltre essere individuate annualmente, in via straordinaria, altre opere strategiche mediante uno specifico elenco allegato al documento di programmazione economico-finanziaria.
Accordi di programma per le opere strategiche
Per la realizzazione delle opere strategiche, il Presidente della Giunta regionale può promuovere o aderire ad accordi di programma, anche quando la Regione non è competente in via prevalente. L’accordo deve definire, oltre ai contenuti previsti dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo, anche la riduzione dei termini e le semplificazioni procedurali che i sottoscrittori si impegnano ad applicare.
In caso di inerzia o ritardi sugli adempimenti concordati, se il collegio di vigilanza non interviene, il Presidente invita a provvedere entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, può sostituirsi e nominare un commissario secondo la disciplina regionale sui commissari.
Effetti urbanistici degli accordi di programma
Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere strategiche possono costituire, se necessario, variante agli strumenti urbanistici o territoriali comunali.
Le varianti possono riguardare:
- le aree e gli immobili destinati alla realizzazione dell’opera;
- le aree o gli immobili la cui valorizzazione sia strettamente necessaria per reperire risorse da destinare all’opera;
- le aree o gli immobili necessari per opere complementari o accessorie contenute nel progetto.
Nelle aree interessate è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per alcune varianti situate fuori dal territorio urbanizzato o che consentano medie o grandi strutture di vendita non si applica la procedura ordinaria prevista dalla legge urbanistica regionale. Se la variante riguarda più enti territoriali, si procede tramite accordo di pianificazione.
Procedura di deposito, osservazioni e approvazione dell’accordo
Quando il procedimento urbanistico prevede la presentazione di osservazioni, il verbale della conferenza di servizi, il testo dell’accordo e gli allegati devono essere depositati presso le amministrazioni interessate. Il deposito dura 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; nei 30 giorni successivi alla scadenza del deposito possono essere presentate osservazioni.
Scaduto il termine, i soggetti partecipanti alla conferenza sono convocati dal Presidente della Giunta regionale per esaminare le osservazioni. Se vi è unanimità, l’accordo viene sottoscritto; se l’accordo ha efficacia di variante, deve essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 giorni.
Se non si raggiunge l’unanimità ma vi sono posizioni prevalenti favorevoli, il Presidente può chiedere una determinazione finale al Consiglio regionale, che decide entro 30 giorni. La deliberazione consiliare produce effetto di variante e dichiarazione di pubblica utilità.
Resta comunque fermo lo svolgimento della VAS nei casi previsti; per accelerare, deposito e osservazioni avvengono contemporaneamente alla consultazione ambientale.
Monitoraggio delle opere pubbliche finanziate dalla Regione
Per le opere pubbliche finanziate dalla Regione ma non rientranti tra quelle strategiche, la Regione assicura un costante monitoraggio. L’ente competente deve predisporre un documento operativo con:
- l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione e messa in esercizio dell’opera;
- la tempistica di ciascun adempimento;
- il piano finanziario dell’opera.
Il documento è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione; se l’ente non provvede, lo predispone la Giunta. In presenza di sopravvenienze straordinarie, la Giunta può ridefinire sostanzialmente i termini. Le modalità di elaborazione del documento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Poteri sostitutivi e commissariamento
La Regione può esercitare poteri sostitutivi, con le modalità previste dalla disciplina regionale sui commissari, se:
- l’ente competente non adempie agli obblighi necessari al rispetto dei termini fissati nel documento operativo;
- altri enti locali, nell’esercizio di funzioni regionali attribuite, risultano inerti o inadempienti rispetto agli adempimenti amministrativi necessari.
Determinazioni negative degli enti locali per opere strategiche
Se un ente locale, nell’esercizio di funzioni regionali attribuite, intende adottare un provvedimento negativo necessario alla realizzazione o messa in esercizio di un’opera strategica, pur in presenza di valutazioni tecniche positive o di elementi istruttori favorevoli, deve informare preventivamente la Giunta regionale.
La comunicazione sospende il termine del procedimento per massimo 20 giorni lavorativi. In tale periodo la Regione può:
- diffidare l’ente a provvedere con determinazione positiva entro un termine congruo;
- oppure chiedere un’ulteriore istruttoria, fissandone il termine, comunque non superiore a 90 giorni.
Se la Regione non interviene entro i 20 giorni lavorativi, l’ente locale può procedere autonomamente alle proprie determinazioni.
Opere pubbliche finanziate dalla Regione diverse dalle strategiche
Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e non rientranti tra quelle strategiche sono soggette al monitoraggio previsto dalla disciplina regionale di programmazione economico-finanziaria. Se il monitoraggio evidenzia inadempienze o ritardi, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, può revocare i finanziamenti e recuperare le somme già erogate.
Opere private rilevanti per obiettivi regionali
Le disposizioni sul capo dedicato alle opere private si applicano ai procedimenti relativi a:
- insediamento e sviluppo di medie e grandi imprese o aggregazioni equivalenti, per rafforzare il sistema produttivo e l’occupazione;
- impianti e strutture per smaltimento e recupero dei rifiuti, per garantire autosufficienza regionale, livelli di recupero e razionalizzazione dei trasporti;
- impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Regione dalla normativa europea e statale;
- trattamento e depurazione delle acque reflue derivanti da attività agricole o industriali, per la tutela della qualità delle acque.
La previsione originaria sul comma 2 dell’articolo 10 è stata abrogata.
Attività di impulso e coordinamento della Regione per le opere private
Su iniziativa degli enti locali o dei soggetti privati interessati, la Giunta regionale può intervenire per favorire la prosecuzione dei procedimenti quando:
- dopo l’avvio delle ordinarie procedure, alla scadenza dei termini gli atti non siano stati adottati e la legge non preveda accoglimento o rigetto automatico per silenzio;
- dopo la scadenza del termine della conferenza di servizi, questa sia rimasta inefficace oppure non sia stata convocata.
L’istanza va presentata al Presidente della Giunta regionale, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla scadenza del termine rilevante; se tale termine era già scaduto prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2012, l’istanza doveva essere presentata entro il 30 aprile 2012. Le modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta.
La Giunta, verificati i presupposti, comunica ai soggetti interessati l’avvio dell’attività e fissa un termine per la conclusione, prorogabile prima della scadenza. Se i presupposti mancano, ne dà comunicazione e chiude il procedimento. Esamina congiuntamente con soggetti pubblici e privati le cause della mancata conclusione o del mancato avvio. Se emerge inerzia o inadempimento di enti locali nell’esercizio di funzioni regionali, può assumere la titolarità del procedimento, previa diffida, e gestirlo con strutture competenti o commissari. In alternativa, può proporre soluzioni condivise, anche tramite accordi di programma; se non si trovano soluzioni, conclude l’attività allo scadere del termine fissato.
Determinazioni negative negli interventi privati
Se un ente locale, nell’esercizio di funzioni regionali attribuite, intende adottare una determinazione negativa sui provvedimenti autorizzatori necessari per le opere private, in difformità rispetto agli atti tecnici endoprocedimentali favorevoli, deve informare preventivamente il privato.
Il privato può presentare osservazioni e chiedere che siano acquisite quelle dell’amministrazione regionale. In tal caso il procedimento è sospeso e la documentazione è trasmessa alla Regione, che deve esprimere le proprie osservazioni entro 20 giorni lavorativi, informando contestualmente il privato. Decorso il termine, l’ente locale decide motivando espressamente l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.
Informazione al Consiglio regionale
Il Presidente della Giunta regionale comunica tempestivamente alle commissioni consiliari competenti i singoli casi di applicazione della legge. La Giunta presenta inoltre annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sull’applicazione della disciplina.
Regolamento attuativo e limiti applicativi
Un regolamento regionale può individuare, ai fini dell’applicazione della legge, i limiti di costo e le tipologie delle opere pubbliche strategiche, nonché i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere private interessate.
Disposizioni transitorie e decorrenza
La legge si applica anche alle opere pubbliche e private già avviate alla data della sua entrata in vigore. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale doveva ricognire le opere pubbliche strategiche e comunicarle agli enti interessati per la predisposizione del documento operativo.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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