L.R. Toscana 39/2011
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 89/1998 e la l.r. 88/1998 in materia di inquinamento acustico, recependo la disciplina statale e UE sul rumore ambientale. Rafforza pianificazione, controlli, catasto regionale, finanziamenti e procedure telematiche. Prevede termini transitori per regolamento, copie informatiche dei piani e attivazione della trasmissione digitale.
Modifiche alla disciplina toscana sull’inquinamento acustico e sulle competenze degli enti locali
Modifiche alla disciplina toscana sull’inquinamento acustico
La legge regionale Toscana 5 agosto 2011, n. 39 aggiorna il quadro normativo regionale in materia di inquinamento acustico, incidendo soprattutto sulla l.r. 89/1998 e, per alcune competenze infrastrutturali, sulla l.r. 88/1998. La disciplina risultante rafforza la programmazione, la pianificazione comunale, i controlli, il catasto regionale e il coordinamento con la normativa statale e dell’Unione europea sul rumore ambientale.
Finalità e principi generali
La legge regionale sulla tutela dall’inquinamento acustico attua:
- l’art. 4 della l. 447/1995;
- il d.lgs. 112/1998;
- il d.lgs. 194/2005 sul rumore ambientale.
La finalità è la tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, con contenimento della rumorosità entro i limiti di legge e conservazione delle zone silenziose. Restano applicabili, per quanto non previsto, la l. 447/1995, i relativi decreti attuativi e il d.lgs. 194/2005.
Programmazione regionale e obiettivi
La programmazione in materia di inquinamento acustico è ricondotta al piano regionale di azione ambientale (PRAA). Il PRAA individua:
- finalità e macro-obiettivi della politica regionale di tutela dall’inquinamento acustico;
- tipologie di intervento necessarie;
- quadro delle risorse attivabili.
Con le deliberazioni annuali di attuazione del PRAA, la Giunta regionale definisce gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento e il relativo quadro finanziario.
Funzioni riservate alla Regione
La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri tecnici e operativi fondamentali per la disciplina acustica, tra cui:
- criteri per i piani comunali di classificazione acustica e per il relativo quadro conoscitivo;
- criteri, condizioni e limiti per aree destinate a spettacoli temporanei, mobili o all’aperto e per le zone silenziose;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per attività temporanee rumorose, anche in deroga ai limiti del d.p.c.m. 14 novembre 1997;
- condizioni per consentire ai comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico valori più restrittivi;
- criteri generali per i piani comunali di risanamento acustico;
- criteri per individuare le priorità temporali degli interventi di bonifica;
- istruzioni tecniche per il coordinamento tra classificazione acustica e strumenti urbanistici e territoriali;
- modalità di controllo del rispetto della normativa per titoli abilitativi relativi ad attività produttive, impianti e infrastrutture produttive, sportive, ricreative e commerciali.
La Giunta regionale, con deliberazione, definisce inoltre:
- contenuti e modalità dei corsi per i tecnici competenti in acustica;
- le attività di competenza delle ASL e di ARPAT in materia di tutela dall’inquinamento acustico;
- le linee guida per la relazione biennale sullo stato acustico del comune.
Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore relativi:
- alle infrastrutture di interesse regionale;
- alle infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionale, ai fini della disciplina statale.
Nella definizione delle priorità di intervento, sono privilegiati i comuni che hanno approvato i piani comunali di classificazione acustica.
La Regione verifica inoltre, con il supporto tecnico di ARPAT, la conformità di mappature acustiche, mappe strategiche e piani di azione alla disciplina del d.lgs. 194/2005 e comunica al Ministero competente i dati richiesti nei termini previsti.
Competenze di province e comuni
Le province provvedono, per le infrastrutture stradali provinciali, a:
- predisporre e attuare i piani di contenimento e abbattimento del rumore;
- elaborare mappe acustiche e piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali;
- attuare gli interventi previsti nei piani di azione.
Ai comuni spettano, in particolare, la pianificazione acustica locale, la gestione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico, il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose temporanee, i controlli nel proprio ambito e l’adeguamento dei regolamenti locali di igiene e polizia municipale.
Per gli ambiti territoriali che ricadono in più comuni, la vigilanza e il controllo sono esercitati dalle province, con l’ausilio delle strutture ARPAT.
Pianificazione comunale: classificazione acustica
I comuni devono redigere il piano comunale di classificazione acustica secondo i criteri tecnici stabiliti dalla Regione. Il piano deve essere accompagnato da un quadro conoscitivo, che costituisce parte integrante del piano e concorre anche alla formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico.
La procedura di approvazione è stata rafforzata:
- il progetto di piano va trasmesso anche ai comuni confinanti;
- contestualmente all’adozione, il comune nomina un garante della comunicazione;
- i termini procedimentali sono stati portati a 60 giorni per una fase e a 75 giorni per l’altra, rispetto ai termini originari;
- il piano deve essere redatto in formato elettronico;
- il deposito e la trasmissione avvengono con strumenti telematici e protocollo informatico interoperabile.
I comuni possono avvalersi del supporto tecnico di ARPAT; se non lo fanno, acquisiscono il parere di ASL e ARPAT.
Adeguamento degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali
Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti locali devono essere adeguati alla classificazione acustica. In particolare, i comuni devono aggiornare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale per disciplinare i controlli sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.
Risanamento acustico e piani di miglioramento
Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica, sussistono le condizioni previste dalla legge, il comune deve approvare entro 12 mesi il piano di risanamento, coordinandolo con:
- il piano urbano del traffico;
- gli altri piani ambientali già adottati;
- la programmazione del trasporto pubblico;
- il servizio di trasporto e raccolta rifiuti;
- la pulizia delle strade.
Se il superamento dei valori di attenzione si verifica dopo l’approvazione della classificazione acustica, il comune deve approvare il piano di risanamento entro 12 mesi dall’accertamento.
I comuni possono inoltre approvare, anche al di fuori delle ipotesi di risanamento, piani di miglioramento acustico per tutelare le zone silenziose e conseguire i valori di qualità.
Il piano comunale di risanamento segue la stessa procedura di approvazione del piano di classificazione acustica, con il parere della ASL competente e dell’ARPAT se il comune non si è avvalso del supporto tecnico dell’Agenzia. Anche questo piano deve essere redatto in formato elettronico e trasmesso digitalmente.
Relazione biennale sullo stato acustico
I comuni con più di 50.000 abitanti devono approvare la relazione biennale sullo stato acustico e trasmetterla alla Regione e alla provincia.
La relazione deve contenere una descrizione e analisi dettagliata dei livelli di inquinamento prodotti, in particolare da:
- servizi di trasporto e relative infrastrutture;
- traffico veicolare;
- impianti e infrastrutture produttive, commerciali, sportive e ricreative.
La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi da trasmettere alla commissione consiliare competente.
Catasto regionale dell’inquinamento acustico
Presso la Giunta regionale è istituito il catasto regionale dell’inquinamento acustico, che raccoglie:
- la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;
- la mappatura acustica del territorio in formato elettronico per agglomerati e infrastrutture stradali di competenza provinciale e regionale;
- copia informatica dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico;
- la rappresentazione digitale dello stato acustico contenuta nella relazione biennale;
- le misure dei livelli sonori risultanti dai controlli ARPAT.
Il catasto fa parte del sistema informativo regionale. Criteri e modalità di gestione sono stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della disciplina regionale sul sistema informativo. I dati devono essere disponibili immediatamente ai comuni e alle province e accessibili al pubblico.
Controlli, vigilanza e supporto tecnico
I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa statale, avvalendosi di ARPAT e delle ASL secondo le rispettive competenze.
Per gli ambiti che interessano più comuni, la vigilanza e il controllo sono esercitati dalle province con le strutture ARPAT.
È istituito presso la Giunta regionale un comitato regionale di coordinamento, con funzioni di raccordo e coordinamento delle attività di controllo, composto da rappresentanti regionali, di comuni, province, ARPAT e ASL. Il comitato è convocato almeno ogni sei mesi ed è gratuito.
Elenco regionale dei tecnici competenti
Presso la Giunta regionale è istituito l’elenco regionale dei tecnici competenti in materia di acustica, con finalità di pubblicità e disponibilità per le amministrazioni e per il pubblico.
Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle domande accolte nell’anno precedente.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale sono aggiornate in euro e fissate nella misura da 500 a 20.000 euro, secondo i casi disciplinati dall’articolato sanzionatorio.
Per l’applicazione delle sanzioni si osservano la l. 689/1981 e la l.r. 81/2000.
Norme finanziarie e contributi regionali
La Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse del PRAA per concedere contributi:
- ai comuni, per attuare i piani comunali di risanamento acustico;
- alle province, per gli interventi previsti nei piani di azione relativi alle infrastrutture provinciali.
Possono essere concessi anche contributi per il monitoraggio dell’inquinamento acustico, con priorità:
- ai comuni che abbiano approvato tempestivamente il piano di risanamento;
- ai comuni che abbiano approvato il piano di miglioramento acustico;
- ai comuni degli agglomerati rilevanti ai fini del d.lgs. 194/2005;
- alle province per il monitoraggio finalizzato alle mappature degli assi stradali provinciali principali.
Non sono concessi finanziamenti regionali se manca il piano comunale di classificazione acustica o se il piano di risanamento non riguarda l’intero territorio comunale.
Le risorse per gli interventi sono definite in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con il PRAA. Per il catasto regionale sono indicati oneri stimati per il 2012 e il 2013, con copertura sulla specifica unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2011-2013.
Modifiche alla l.r. 88/1998 sulle infrastrutture regionali
Per le strade regionali, la l.r. 88/1998 attribuisce alla Regione:
- la predisposizione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore;
- l’attuazione degli interventi previsti;
- l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione per le strade regionali qualificate come assi stradali principali.
Disposizioni transitorie
Sono previste diverse misure transitorie per l’adeguamento del sistema:
- il regolamento regionale previsto dalla legge deve essere approvato entro 120 giorni dall’entrata in vigore;
- entro 12 mesi la Giunta regionale deve approvare la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e trasmetterla ai comuni;
- i comuni devono verificare la conformità della copia informatica entro 60 giorni dal ricevimento o segnalare difformità;
- la Regione deve correggere e ritrasmettere la copia informatica entro i successivi 30 giorni, se necessario;
- entro 12 mesi devono essere attivate le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione;
- fino a tale attivazione, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.
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