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Legge

L.R. Toscana 41/2011

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Normativa regionaleL.R. Toscana 41/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 25/1998 su gestione rifiuti e bonifica siti inquinati: introduce comitati di coordinamento, disciplina RAEE, FOS, sedimenti e piani portuali, definisce garanzie finanziarie e tributo per discarica, e prevede una norma transitoria. Diverse disposizioni hanno effetti dal 2011-2012 e alcune sono oggi superate da eventi o termini già esauriti.

Modifiche alla disciplina toscana su rifiuti e bonifiche

Modifiche alla disciplina toscana in materia di rifiuti e bonifiche

La legge regionale Toscana 5 agosto 2011, n. 41 interviene in modo puntuale sulla l.r. 25/1998, aggiornando la disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati. Il provvedimento introduce nuovi strumenti di coordinamento, regole operative per specifiche filiere di rifiuti e una disciplina del tributo di discarica con effetti anche finanziari.

Coordinamento istituzionale e organi consultivi

La legge istituisce due comitati regionali di coordinamento presso la Giunta regionale.

Per la gestione dei rifiuti, il comitato ha funzioni consultive e di raccordo tra uffici regionali e provinciali, con particolare attenzione alle attività autorizzative e di controllo di competenza provinciale. Ne fanno parte i dirigenti responsabili degli uffici competenti o loro delegati; possono essere invitati ARPAT e le comunità di ambito o l’ente che ne assume le funzioni. Il comitato è presieduto dal dirigente regionale competente, si riunisce almeno ogni sei mesi, opera a titolo gratuito e adotta un regolamento interno a maggioranza.

Per la bonifica dei siti inquinati, il comitato svolge analoghe funzioni di coordinamento tra uffici regionali, provinciali e comunali. Ne fanno parte i dirigenti regionali e provinciali competenti e i dirigenti dei tre comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali. Anche in questo caso possono partecipare ARPAT e, per gli argomenti trattati, altri uffici comunali interessati. La convocazione è almeno semestrale, la partecipazione è gratuita e il regolamento interno è approvato a maggioranza.

Piani portuali per i rifiuti delle navi e residui di carico

La disciplina dei piani di raccolta nei porti assegna all’Autorità marittima il compito di adottare le ordinanze che costituiscono il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, d’intesa con le province territorialmente competenti.

Le province devono integrare le ordinanze, entro 60 giorni dalla trasmissione, per gli aspetti gestionali, in coerenza con i piani interprovinciali e previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La Regione esprime il parere di conformità entro 30 giorni dal ricevimento del piano.

La valutazione di incidenza e ogni altra verifica di compatibilità ambientale sono curate dalla provincia che comprende il territorio di competenza dell’Autorità marittima, o la sua parte prevalente. La gestione dell’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico può essere svolta, in avvalimento, dalla comunità di ambito o dall’ente subentrante, previa convenzione con l’Autorità marittima per il rimborso delle spese.

Pianificazione regionale e obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili

Tra i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti viene inserito il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica, in attuazione del d.lgs. 36/2003.

Alla Giunta regionale sono attribuite funzioni di certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione, secondo criteri, modalità e tempi stabiliti nel programma regionale. È inoltre previsto l’obbligo di invio alla Giunta di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica.

Garanzie finanziarie per impianti di smaltimento e recupero

La Giunta regionale deve approvare una deliberazione che definisca forme e modalità delle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, nel rispetto della normativa statale richiamata.

Le garanzie già prestate devono essere rideterminate secondo le modalità fissate dalla deliberazione regionale. La deliberazione doveva essere adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Specifiche ipotesi di gestione e recupero di rifiuti

La legge introduce alcune regole tecniche di settore.

Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia sulla spiaggia, effettuate con impianti mobili, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della disciplina statale sui rifiuti.

Per il recupero di rifiuti non pericolosi, e in particolare per gli inerti da costruzione e demolizione, si stabilisce che le autorizzazioni possono essere rilasciate senza il vincolo di alcune prescrizioni del d.m. 5 febbraio 1998 in tema di provenienza, caratteristiche del rifiuto, tecniche di recupero e caratteristiche del materiale ottenuto, fermo restando il rispetto di specifici requisiti tecnici e normativi per gli inerti recuperati, compresi test di cessione, conformità alle norme UNI, marcatura CE e ulteriori caratteristiche per l’uso nel ripristino ambientale.

Gestione dei RAEE

I RAEE domestici raccolti e gestiti secondo il d.m. 65/2010 possono essere conferiti, secondo le modalità di quel decreto, a impianti autorizzati alla raccolta con le procedure ordinarie del d.lgs. 152/2006, purché tali impianti possiedano le caratteristiche strutturali e gestionali previste per i centri di raccolta dal d.m. 8 aprile 2008.

Utilizzo della FOS per la copertura e la sistemazione finale delle discariche

Le province possono autorizzare il recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche tramite le procedure ordinarie del d.lgs. 152/2006, ma solo se il materiale presenta un indice di respirazione dinamico inferiore a 1.000 mgO2Kg-1VSh-.

Le autorizzazioni devono indicare i quantitativi massimi impiegabili, che non possono superare 20 cm di spessore per la copertura giornaliera e 1 metro per la sistemazione finale. La FOS usata a tali fini, se conforme a questa disciplina, non è soggetta al tributo di discarica.

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi entro 60 giorni.

Sedimenti in acque superficiali

Ai fini dell’applicazione della disciplina statale sui sedimenti esclusi dalla normativa sui rifiuti, la legge regionale definisce l’area delle acque superficiali come quella occupata dal corpo idrico superficiale entro le fasce di pertinenza, fino a un massimo di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, ove esistente.

Previo parere di ARPAT, la Giunta regionale deve individuare con regolamento, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo, le metodologie di campionamento, analisi e accertamento delle caratteristiche dei sedimenti spostati in tale area.

Ambiti territoriali e caso del Comune di Sestino

La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, in provincia di Arezzo, negli ambiti territoriali ottimali limitrofi della Regione Marche.

Con proprie deliberazioni la Giunta stabilisce inoltre la data dalla quale i comuni interessati cessano di far parte degli ATO toscani indicati dalla legge e di partecipare ai relativi consorzi, dettando anche le misure necessarie per garantire il funzionamento degli ATO coinvolti.

Tributo speciale per il deposito in discarica

Per gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, il tributo speciale per il deposito in discarica è dovuto nella misura del 20% di quella prevista dalla normativa regionale richiamata, entro il limite massimo del 25% rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.

Per i rifiuti derivanti da tali impianti, compresa la FOS e la frazione secca, nonché per gli scarti e sovvalli eccedenti il limite del 25%, si applica un’aliquota di 10,33 euro per tonnellata. Tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2012. La FOS impiegata per copertura e sistemazione finale delle discariche, se conforme all’articolo 20 septies, è esente dal tributo.

Copertura finanziaria e quantificazione degli effetti di bilancio

La legge quantifica le minori entrate derivanti dalla disciplina del tributo di discarica in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Le relative variazioni di bilancio riducono, per competenza, sia le entrate dell’UPB 111 “Imposte e tasse” sia le spese dell’UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente”.

Sono inoltre previsti stanziamenti integrabili con risorse comunitarie e nazionali.

Regime transitorio

Sono previsti termini specifici per l’attuazione iniziale delle nuove disposizioni:

  • adeguamento delle autorizzazioni FOS già rilasciate entro 60 giorni;
  • approvazione dei regolamenti interni dei due comitati entro 90 giorni;
  • approvazione della deliberazione regionale sulle garanzie finanziarie entro 60 giorni;
  • adozione del regolamento sui sedimenti entro 120 giorni, previo parere ARPAT.

Valutazione di attualità della legge

La legge non risulta integralmente priva di utilità sul piano sistematico, perché introduce disposizioni strutturali ancora descrittive della disciplina toscana dei rifiuti. Tuttavia alcune previsioni sono strettamente collegate a scadenze passate, a esercizi finanziari 2012-2013 o a termini transitori già esauriti; tali parti hanno oggi rilievo pratico limitato. Inoltre il testo richiama una disposizione abrogata e contiene profili oggetto di successivi interventi giurisprudenziali, segnalati nel testo stesso.

Testo integrale

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