Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22633/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da una serie di domande di aiuti comunitari per coltivazioni agricole su determinati terreni. In un primo giudizio relativo all'annualità 2000, la richiedente aveva chiesto il riconoscimento di contributi per seminativi; successivamente aveva agito per ottenere il pagamento degli aiuti per la produzione di olio di oliva per le annualità 2001, 2002, 2003 e 2004, oltre al risarcimento dei danni per il ritardato o mancato pagamento. AGEA aveva sospeso l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001, in ragione di contestazioni penali e amministrative sulla sussistenza dei presupposti per gli aiuti e sulla disponibilità giuridica dei terreni. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la sospensione e respinto la domanda. La Corte d'appello, invece, aveva accolto parzialmente l'appello, condannando AGEA al pagamento di euro 151.594,69, ritenendo venuta meno la funzione cautelare della sospensione e affermando che AGEA non avesse contestato nel merito la debenza dei contributi per gli anni successivi. AGEA ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con due motivi strettamente connessi, la nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per intrinseca contraddittorietà e la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nella causa relativa all'annualità 2000, favorevole ad AGEA, precludeva di ritenere sussistenti, per i medesimi fondi, i presupposti per i contributi richiesti per le annualità successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i due motivi esaminati congiuntamente, osservando che il giudicato esterno formatosi sulla controversia relativa ai contributi del 2000, con accertamento dell'insussistenza dei titoli giustificativi della conduzione dei fondi e quindi dei presupposti per gli aiuti, spiegava efficacia anche sulle annualità successive, trattandosi dei medesimi terreni e di situazioni non dimostrate come mutate. Ha inoltre rilevato una contraddittorietà interna della motivazione della Corte d'appello, che da un lato dava rilievo al giudicato favorevole ad AGEA e dall'altro, senza adeguata coerenza logica, accoglieva la domanda per gli anni successivi. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile quando sia inesistente o affetta da contraddizioni logiche tali da renderla incomprensibile o perplessa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno fa stato tra le parti e può estendersi, nei rapporti di durata, ai soli elementi permanenti del rapporto quando il fatto costitutivo sia identico.

  • art. 33 del d.lgs. n. 228 del 2001

    La sospensione degli aiuti aveva funzione cautelare, ma la sua permanenza non può prescindere dall'esito definitivo dell'accertamento dei presupposti sostanziali per il contributo.

  • art. 295 c.p.c.

    È stata richiamata la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione del giudizio amministrativo rilevante ai fini della controversia civile.

  • art. 2, comma 1, della legge n. 898 del 1996

    La contestazione richiamata riguardava l'indebita percezione di contributi comunitari mediante esposizione di dati o notizie false.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato su un periodo temporale precedente può esplicare efficacia vincolante anche per i periodi successivi quando il fatto costitutivo del diritto sia identico e restino invariati gli elementi permanenti del rapporto.
  • Il giudicato esterno preclude una diversa decisione su questioni già accertate tra le stesse parti, se la nuova domanda si fonda sui medesimi presupposti fattuali e giuridici non dimostrati come mutati.
  • Una motivazione è viziata ex art. 132 c.p.c. quando al suo interno convivano affermazioni reciprocamente incompatibili, tali da rendere la decisione logicamente incoerente.
  • In materia di contributi pubblici o comunitari, l'accertamento definitivo dell'insussistenza dei titoli di disponibilità o conduzione dei beni rilevanti può incidere anche sulle domande relative ad annualità successive, se i beni e i presupposti fattuali restano immutati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.