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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 659 del 02/11/2024

Provvedimento del 2 novembre 2024

Garante Privacy659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante interviene su una violazione di dati personali notificata da Intesa Sanpaolo S.p.A., relativa ad accessi non autorizzati di un dipendente a dati bancari di clientela. L’Autorità ritiene, a differenza della banca, che l’evento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e che, quindi, debba essere comunicato individualmente ai clienti coinvolti ai sensi dell’art. 34 GDPR. Viene disposto un ordine ex art. 58, par. 2, lett. e) GDPR di effettuare la comunicazione senza ingiustificato ritardo e comunque entro 20 giorni, oltre all’obbligo di fornire riscontro documentato entro 30 giorni.

Intesa Sanpaolo S.p.A.: ordine di comunicare agli interessati una violazione di dati bancari derivante da accessi non autorizzati di un dipendente

Intesa Sanpaolo S.p.A. – violazione di dati bancari e ordine di comunicazione agli interessati

Il provvedimento riguarda una violazione di dati personali derivante da accessi non autorizzati, compiuti da un dipendente di Intesa Sanpaolo S.p.A., a dati bancari di clienti. Il procedimento nasce dalla notifica del 17 luglio 2024 e si sviluppa anche alla luce di successivi approfondimenti richiesti dall’Autorità e di informazioni emerse dalla stampa.

Origine della violazione e sviluppi istruttori

La banca aveva inizialmente segnalato una perdita di riservatezza limitata a nove clienti, emersa nel corso di controlli interni svolti dalla funzione privacy su alert relativi ad accessi anomali. In seguito, su richiesta del Garante, la società ha chiarito che l’evento notificato coincideva con quello riportato dagli organi di stampa e che il dipendente avrebbe effettuato complessivamente migliaia di accessi su un numero molto più ampio di clienti, nel corso di un periodo esteso tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024.

La banca ha anche riferito di non aver rilevato, allo stato, evidenze di estrazione dei dati dai sistemi interni e di avere avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento del dipendente.

Tipologia di dati coinvolti e rischio per gli interessati

Gli accessi hanno riguardato dati e informazioni bancarie, tra cui:

  • scheda cliente e posizioni contrattuali;
  • movimenti di rapporti e carte di pagamento;
  • dati relativi ad attività finanziarie e investimenti.

Il Garante ha sottolineato la particolare delicatezza di tali informazioni, anche perché la violazione, in concreto, poteva integrare un’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico ai sensi dell’art. 615-ter c.p. e poteva esporre gli interessati a conseguenze quali divulgazione della situazione patrimoniale e danno reputazionale.

Valutazione del Garante sull’art. 34 GDPR

L’Autorità ha ritenuto che la violazione presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, diversamente da quanto valutato dalla banca. Ai fini della valutazione, il Garante ha richiamato i criteri delle Linee guida sulla notifica delle violazioni, considerando:

  • la natura della violazione, che incide sulla riservatezza;
  • la natura e il volume dei dati;
  • la gravità e la persistenza delle possibili conseguenze;
  • il contesto bancario, che esige elevata responsabilizzazione e fiducia da parte della clientela.

In base a tale valutazione, la comunicazione individuale agli interessati è stata ritenuta obbligatoria ai sensi dell’art. 34, par. 1, GDPR.

Esclusione dell’esenzione per sforzo sproporzionato

Il Garante ha escluso la possibilità di invocare l’art. 34, par. 3, lett. c), GDPR. La banca non ha dimostrato che la comunicazione avrebbe comportato uno sforzo sproporzionato; al contrario, i soggetti coinvolti e i rispettivi recapiti risultavano noti o conoscibili.

È stato inoltre osservato che:

  • il numero di interessati effettivamente coinvolti non era tale da rendere sproporzionato il contatto;
  • una comunicazione generale alla clientela non poteva sostituire quella specifica e individuale dovuta ai clienti direttamente incisi;
  • la mancata comunicazione impediva agli interessati di adottare tempestivamente misure cautelative.

Ordine impartito e adempimenti richiesti

Il Garante, ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, ha ingiunto a Intesa Sanpaolo S.p.A. di:

  • comunicare la violazione ai clienti i cui dati siano stati oggetto di accesso non giustificato da esigenze di servizio;
  • fornire almeno le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR, cioè natura della violazione, possibili conseguenze, contatti del DPO o di altro punto di contatto e misure adottate per porvi rimedio e attenuarne gli effetti;
  • effettuare la comunicazione senza ingiustificato ritardo e comunque entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento;
  • documentare le attività di contatto e gli esiti delle stesse;
  • trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni, un riscontro adeguatamente documentato sull’esecuzione dell’ordine.

Ulteriori richiami e conseguenze dell’inottemperanza

Il provvedimento richiama anche l’obbligo di collaborazione con l’Autorità ai sensi dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 157 del Codice privacy, nonché la possibilità di sanzione amministrativa per l’inosservanza di un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 83, par. 6, GDPR e dell’art. 166 del Codice.

Infine, è disposta l’annotazione nel registro interno del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

L’Autorità è venuta a conoscenza dell’evento tramite una notifica di violazione presentata il 17 luglio 2024 da Intesa Sanpaolo S.p.A. Ai controlli interni della banca era emerso che un dipendente aveva effettuato accessi anomali e non giustificati ai dati bancari di clienti, in particolare a movimenti di carte di credito e ad altre informazioni bancarie. Successive verifiche, anche alla luce di notizie di stampa e di ulteriori informazioni richieste dal Garante, hanno ricondotto il medesimo episodio a un numero molto più ampio di accessi e soggetti coinvolti rispetto alla prima stima della banca.

Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione agli interessati

La banca aveva ritenuto non sussistente un rischio elevato e quindi non aveva comunicato la violazione a tutti gli interessati. Il Garante, richiamando gli artt. 33 e 34 GDPR, le Linee guida EDPB sulla notifica delle violazioni e il considerando 86, ha invece ritenuto che la violazione fosse suscettibile di presentare un rischio elevato, tenuto conto della natura della violazione, della possibile rilevanza penale dell’accesso abusivo, delle categorie di dati bancari coinvolti, della gravità delle possibili conseguenze e del settore bancario, che richiede particolare affidabilità e riservatezza.

Inapplicabilità dell’esenzione per sforzo sproporzionato

Il Garante ha escluso che la banca potesse invocare l’art. 34, par. 3, lett. c) GDPR, relativo allo sforzo sproporzionato. I clienti coinvolti risultavano noti alla banca e i loro recapiti erano disponibili; inoltre il numero di interessati da contattare non è stato ritenuto tale da integrare uno sforzo sproporzionato. È stata anche respinta l’idea che una comunicazione generica a tutta la clientela potesse sostituire la comunicazione individuale prevista dalla norma.

Dispositivo e termini imposti

Il Garante ha ingiunto alla società di comunicare individualmente la violazione a tutti gli interessati i cui dati bancari siano stati oggetto di accesso non certamente riconducibile all’ordinaria attività lavorativa del dipendente, fornendo almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR. La comunicazione deve avvenire senza ritardo e, comunque, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. La banca deve inoltre trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni, un riscontro documentato sulle iniziative adottate.

Come è indicizzato

Materiedata breachdati bancaridiritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdpr

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