Ordinanza ingiunzione o revoca n. 676 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo di una dipendente contro Montini Group S.r.l., ritenendo illecito il contatto telefonico del datore di lavoro con il medico di medicina generale della lavoratrice. La comunicazione ha riguardato non solo la richiesta di visita con il medico competente, ma anche elementi relativi alle certificazioni di malattia e alle cure prescritte, eccedendo rispetto alle finalità consentite e violando i principi di liceità e minimizzazione, oltre alle condizioni di liceità per i dati relativi alla salute. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Montini Group S.r.l.: illecito trattamento di dati sulla salute del dipendente mediante contatto del medico di base e sanzione di 6.000 euro
Montini Group S.r.l.: illecito trattamento di dati sulla salute della dipendente mediante contatto del medico di base
Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato da una lavoratrice nei confronti di Montini Group S.r.l. in relazione a un contatto telefonico tra il datore di lavoro e il medico di medicina generale della dipendente. Il Garante ha ritenuto che, nel contesto della gestione di assenze per malattia e della richiesta di visita con il medico competente, la società abbia trattato dati personali relativi alla salute in modo non conforme al GDPR e alla disciplina lavoristica di settore.
Origine del reclamo e svolgimento dell'istruttoria
La reclamante ha sostenuto che il datore di lavoro avesse contattato il suo medico di base in relazione alle certificazioni di malattia e alla richiesta di visita del medico competente. La società, nelle varie difese, ha spiegato di aver inteso comunicare al medico di base che la visita con il medico competente sarebbe stata effettuata solo al rientro dalla malattia, affermando di aver agito in buona fede e per esigenze organizzative.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
- il 4 aprile 2022 la lavoratrice aveva inviato una e-mail chiedendo una visita del medico del lavoro;
- il 6 aprile 2022 la richiesta era stata reiterata tramite PEC inviata da un'organizzazione sindacale su mandato della lavoratrice;
- la società aveva interpellato il medico competente, che avrebbe escluso la visita durante il periodo di malattia;
- successivamente il legale rappresentante aveva contattato telefonicamente il medico di medicina generale della lavoratrice.
Trattamenti esaminati e contenuto della comunicazione telefonica
Il Garante ha dato rilievo al contenuto della comunicazione resa dalla società in risposta alla richiesta sindacale dell'8 aprile 2022. Da tale nota risultava che il medico di base avrebbe confermato che non era vero il suggerimento attribuito alla lavoratrice e avrebbe manifestato imbarazzo per il protrarsi delle richieste di sospensione dal lavoro nonostante cure e indicazioni prescritte.
Secondo l'Autorità, ciò dimostrava che la telefonata non si era limitata a comunicare l'esito della richiesta di visita con il medico competente, ma aveva riguardato anche:
- la provenienza della richiesta di visita;
- le certificazioni di malattia;
- le cure e le indicazioni prescritte alla lavoratrice;
- le difficoltà organizzative dell'azienda dovute alle assenze.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito perché il datore di lavoro non poteva contattare il medico di base per acquisire o veicolare informazioni sanitarie non necessarie.
Sono stati richiamati in particolare:
- l'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, principio di liceità;
- l'art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, principio di minimizzazione;
- l'art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, mancando la necessità di adempiere a un obbligo legale mediante quel contatto;
- l'art. 9, par. 2, lett. b) GDPR, non essendo necessaria la comunicazione per gli obblighi in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale;
- l'art. 5 l. 300/1970, che vieta gli accertamenti del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità del lavoratore, salvo i servizi ispettivi competenti;
- le disposizioni del d.lgs. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente.
Il Garante ha evidenziato che il datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza, deve avvalersi del medico competente, unico soggetto legittimato a trattare autonomamente i dati sanitari necessari, mentre il datore può conoscere solo il giudizio sintetico di idoneità alla mansione specifica.
Valutazioni del Garante sulla richiesta di visita del medico competente
L'Autorità ha chiarito che, ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende anche la visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa.
Ne consegue che la richiesta della lavoratrice era astrattamente legittima e non perdeva rilevanza per il solo fatto di essere stata eventualmente consigliata dal medico di medicina generale. Il punto decisivo era che la comunicazione al medico di base non era necessaria per la gestione della richiesta né per l'attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento.
Conclusioni, sanzione e provvedimenti accessori
L'Autorità ha escluso che le difese della società consentissero l'archiviazione, rilevando l'illiceità del trattamento. La violazione è stata considerata non minore, in ragione della natura e della gravità, del coinvolgimento di dati sulla salute e della violazione di principi generali e condizioni di liceità.
Ai fini della quantificazione della sanzione ex art. 83 GDPR, il Garante ha considerato:
- la natura della violazione, ricadente tra quelle punite più severamente;
- la gravità del trattamento, avente a oggetto dati particolari sulla salute;
- la condotta negligente e il grado di responsabilità della società;
- la cooperazione con l'Autorità;
- il fatto che la violazione ha riguardato una sola interessata;
- le condizioni economiche del contravventore.
È stata quindi irrogata a Montini Group S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000. Il Garante ha inoltre disposto:
- la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet dell'Autorità;
- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell'Autorità.
Rimedi
Contro il provvedimento è stata indicata l'opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e contestazione del reclamo
La vicenda nasce dal reclamo presentato da una lavoratrice ex art. 77 GDPR, che lamentava il contatto telefonico del datore di lavoro con il proprio medico di medicina generale in relazione a certificazioni di malattia e alla richiesta di visita con il medico competente. La società ha sostenuto che il contatto fosse finalizzato solo a comunicare che la visita con il medico competente sarebbe avvenuta al rientro dalla malattia.
Ricostruzione dei fatti e trattamento esaminato
Dagli atti è emerso che la lavoratrice aveva chiesto una visita con il medico competente il 4 aprile 2022 e nuovamente il 6 aprile 2022 tramite il sindacato. La società ha prima interpellato il medico competente, che avrebbe risposto negativamente durante il periodo di malattia, e poi ha chiamato il medico di base. In una comunicazione dell'8 aprile 2022, la società ha riferito che il medico avrebbe smentito la richiesta della lavoratrice e mostrato imbarazzo per il protrarsi delle assenze e delle richieste di malattia.
Violazioni rilevate dal Garante
Il Garante ha ritenuto che il contatto diretto con il medico di base fosse superfluo e illecito, perché non necessario né per la sorveglianza sanitaria né per verificare la veridicità delle certificazioni mediche. La comunicazione avrebbe inoltre coinvolto informazioni sanitarie eccedenti, tra cui riferimenti alle sospensioni dal lavoro, alle cure e alle indicazioni prescritte, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 GDPR, nonché dell'art. 5 l. 300/1970 e della disciplina del d.lgs. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria.
Valutazione giuridica sulla sorveglianza sanitaria
L'Autorità ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro non può acquisire informazioni su diagnosi o anamnesi del lavoratore, dovendo limitarsi al giudizio sintetico di idoneità espresso dal medico competente. Ha inoltre chiarito che il lavoratore può chiedere la visita con il medico competente ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 81/2008, e che non rileva che la richiesta sia stata o meno consigliata dal medico di base.
Sanzione e misure pubblicistiche
Accertata l'illiceità del trattamento, il Garante ha applicato l'art. 83 GDPR e ha determinato la sanzione in euro 6.000, tenendo conto della natura della violazione, della gravità, della colpa della società, della cooperazione con l'Autorità, del fatto che la violazione ha riguardato una sola interessata e delle condizioni economiche del contravventore. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l'annotazione nel registro interno.
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