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Provvedimento

Deliberazione n. 686 del 13/11/2024

Provvedimento del 13 novembre 2024

Garante Privacy686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile sulla piattaforma senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e ne aveva prescritto la conservazione per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 13 novembre 2024 si limita a ratificare tale intervento urgente.

Ratifica del Garante nei confronti di Telegram FZ-LLC per la gestione urgente di una segnalazione di revenge porn e il blocco della diffusione del materiale segnalato

Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforma digitale senza il consenso dell’interessato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, conv. in l. 3 dicembre 2021, n. 205, che consente al Garante di intervenire in caso di segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (c.d. revenge porn);
  • l’obbligo per il Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare misure urgenti, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e istruttoria

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso Telegram. Il Garante ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e ha poi esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Misure urgenti adottate il 28 ottobre 2024

Con determinazione n. 529 del 28 ottobre 2024, trasmessa al gestore della piattaforma nella stessa data, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 13 novembre 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente n. 529/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Esito del procedimento

Il provvedimento ha finalità esclusivamente cautelare e preventiva: non applica sanzioni pecuniarie e non contiene una decisione sul merito di una violazione accertata, ma conferma le misure immediate volte a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservarlo, se necessario, per finalità probatorie nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. La disciplina richiamata riguarda la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento d’urgenza del dirigente

Con determinazione n. 529 del 28 ottobre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza: l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 13 novembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 529/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma le misure urgenti adottate per prevenire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

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