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Provvedimento

Deliberazione n. 682 del 13/11/2024

Provvedimento del 13 novembre 2024

Garante Privacy682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito che l’interessato temeva potesse essere diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e a imporne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura urgente prevista per i casi di c.d. revenge porn e viene ratificata la determinazione dirigenziale n. 516/2024.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La vicenda trae origine da una segnalazione dell’interessato, che aveva rappresentato il rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite le piattaforme Facebook e Instagram senza il proprio consenso.

Quadro normativo e procedimento

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a materiali sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi online senza consenso;
  • la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.

La segnalazione era stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e il dirigente competente, verificata la riconducibilità del caso alla disciplina speciale, ha adottato la determinazione n. 516 del 21 ottobre 2024.

Misure adottate nei confronti delle piattaforme

Con il provvedimento urgente, trasmesso al gestore delle piattaforme il 21 ottobre 2024, sono state disposte due misure principali:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle relative piattaforme, il quale era stato trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare, ove acquisito in chiaro, il materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 516/2024 con deliberazione del 13 novembre 2024. Il contenuto decisorio si limita alla conferma delle misure urgenti già adottate, senza applicazione di sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni rispetto a quelle finalizzate a impedire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.

Punti principali

Base normativa e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Lo stesso articolo prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione e intervento d’urgenza

La persona interessata ha segnalato una situazione rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 516 del 21 ottobre 2024.

Misure imposte alle piattaforme

Con il provvedimento d’urgenza sono state ingiunte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited misure immediate per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento dirigenziale

Il Garante, riunito il 13 novembre 2024, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 la determinazione urgente n. 516/2024 adottata dal dirigente competente nei confronti delle due società.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpubblica amministrazionepiattaforme digitalidiritti dell'interessato

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