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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14837/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di rinvio che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e la recidiva e riducendo la pena, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte di Cassazione aveva chiesto al giudice di rinvio di motivare specificamente la "intraneità" del ricorrente nell'associazione e la sua consapevolezza di aderire al sodalizio. I difensori hanno contestato che le intercettazioni richiamate erano per lo più conversazioni tra terze persone, che non dimostravano la conoscenza della struttura associativa (basi logistiche, cassa comune, stipendi, gerarchia) né un apporto stabile e consapevole del ricorrente; le uniche intercettazioni direttamente riferibili a Di Paolo erano episodiche e non probatorie di una partecipazione stabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per carenza di elementi valutabili ai fini dell'affermazione di responsabilità riguardo alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Collegio ha osservato che le conversazioni richiamate dalla Corte d'appello non provano, oltre ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza di una struttura associativa e il suo apporto stabile e continuativo; pertanto, mancando gli elementi tipici necessari, la condanna non poteva essere confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 2

    Riferimento all'aggravante collegata all'attività di traffico di stupefacenti; nel caso la Corte d'appello aveva escluso tale aggravante e la Cassazione ha valutato che mancano elementi per dimostrare la partecipazione stabile all'associazione ai fini dell'applicazione di fattispecie aggravanti

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Distinzione tra la partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e il mero concorso nella commissione di più reati: per la prima fattispecie serve la consapevolezza e la volontà di partecipare ad una società criminosa strutturata

  • Giurisprudenza (richiamata): Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025 (Arapi)

    Principio richiamato che la conoscenza degli elementi strutturali dell'associazione (basi logistiche, cassa comune, sistema sanzionatorio, gerarchia) prova la consapevolezza del singolo di far parte dell'associazione

  • Precedente interno della stessa Corte: sentenza n. 35686 del 30/06/2021 (Sesta Sezione penale)

    Decisione di annullamento precedente che aveva evidenziato l'assenza di prova che il ricorrente svolgesse ruolo di pusher e la mancanza di dimostrazione della condivisione del "pactum sceleris"

Massime di principio

  • Per configurare il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti occorre dimostrare la consapevolezza e la volontà del singolo di partecipare a una struttura organizzata ("pactum sceleris").
  • Intercettazioni indirette o conversazioni tra terzi, prive di riscontri diretti, non sono di per sé sufficienti a provare l'appartenenza stabile e consapevole a un'associazione criminale.
  • Devono emergere elementi tipici della struttura associativa (es. basi logistiche, cassa comune, sistema di retribuzione, gerarchia, regole disciplinari) per ritenere provata la partecipazione: la semplice conoscenza o rapporti occasionali con alcuni membri non bastano.
  • Quando le prove sono del tutto insufficienti a dimostrare la partecipazione o la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, la Cassazione può annullare senza rinvio per la mancanza di elementi valutabili ai fini della responsabilità.
  • Il giudice di rinvio (Corte d'appello) deve motivare esplicitamente e puntualmente come le prove richieste dalla Cassazione rispondano ai quesiti di intraneità e consapevolezza; motivazioni generiche o interpretazioni unilaterali di conversazioni tra terzi sono insufficienti.

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