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Circolare

Circolare numero 25 del 29-01-2024

Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 2024, i massimali e i parametri per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS), gli assegni e assegni emergenziali dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione tributi), nonché le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola, ALAS), l’ISCRO e l’assegno per attività socialmente utili. La determinazione si ispira alle previsioni normative (in particolare art. 3 D.lgs. 148/2015 e modifiche) e all’adeguamento connesso alla variazione ISTAT; in alcuni casi è prevista l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/1986 (5,84%).

Aggiornamento importi massimi prestazioni sociali e integrazione salariale per il 2024

Punti principali

Riferimento normativo e decorrenza

Art. 3 del D.lgs. 14/9/2015 n.148, come modificato dalla legge 234/2021; importi in vigore dal 1° gennaio 2024 e aggiornati in relazione alla variazione ISTAT

CIGO, CIGS, CISOA e AIS del FIS - massimale

Importo massimo mensile previsto dall'art.3 comma 5-bis: lordo 1.392,89 euro; netto (dopo riduzione 5,84%) 1.311,56 euro

Settore edile e lapideo (intemperie stagionali)

Massimale incrementato del 20%: lordo 1.671,48 euro; netto 1.573,86 euro. La regola dell'art.3 comma 5-bis non si applica alle intemperie stagionali in agricoltura

Riduzione prevista (art.26 L.41/1986)

Riduzione attualmente pari al 5,84% applicata per il calcolo netto di alcune prestazioni; non è applicata ad alcune indennità (es. NASpI e assegni sociali indicati esplicitamente)

Fondo Credito - Assegno di integrazione salariale

Massimali mensili in base alla retribuzione lorda mensile: <2.535,95 => 1.377,31 euro; 2.535,95–4.008,71 => 1.587,52 euro; >4.008,71 => 2.005,56 euro

Fondo Credito - Assegno emergenziale

Massimali in base alla retribuzione tabellare annua lorda: <48.564,78 => lordo 2.836,78 / netto 2.671,11; 48.564,78–63.900,07 => 3.195,61; >63.900,07 => 4.472,65. Prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione mensile lorda

Fondo Credito Cooperativo - Assegno emergenziale

Massimali per fasce retributive: <45.910,43 => lordo 2.720,80 / netto 2.561,91; 45.910,43–64.032,97 => 3.659,53; >64.032,97 => 4.256,38. Prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione mensile lorda

Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali - Assegno di integrazione

Massimali allineati a quelli del Fondo Credito per fasce retributive mensili: <2.535,95 => 1.377,31; 2.535,95–4.008,71 => 1.587,52; >4.008,71 => 2.005,56

NASpI - riferimento e massimale

Retribuzione di riferimento per il calcolo pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro (senza applicazione della riduzione art.26 L.41/1986)

DIS-COLL - riferimento e massimale

Retribuzione di riferimento pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro

Disoccupazione agricola

Per le prestazioni 2024 riferite al 2023 si applica il massimale dell'anno precedente: 1.321,53 euro

ALAS (lavoratori autonomi dello spettacolo)

Retribuzione di riferimento pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro

ISCRO - requisiti e limiti

Reddito di riferimento per il 2024 pari a 12.000,00 euro; importo mensile ISCRO compreso tra minimo 250,00 euro e massimo 800,00 euro

Assegno per attività socialmente utili

Importo mensile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione: 691,89 euro dal 1° gennaio 2024 (senza applicazione della riduzione art.26 L.41/1986)

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