Circolare numero 25 del 29-01-2024
Si riportano le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 2024, i massimali e i parametri per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS), gli assegni e assegni emergenziali dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione tributi), nonché le indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola, ALAS), l’ISCRO e l’assegno per attività socialmente utili. La determinazione si ispira alle previsioni normative (in particolare art. 3 D.lgs. 148/2015 e modifiche) e all’adeguamento connesso alla variazione ISTAT; in alcuni casi è prevista l’applicazione della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/1986 (5,84%).
Aggiornamento importi massimi prestazioni sociali e integrazione salariale per il 2024
Punti principali
Riferimento normativo e decorrenza
Art. 3 del D.lgs. 14/9/2015 n.148, come modificato dalla legge 234/2021; importi in vigore dal 1° gennaio 2024 e aggiornati in relazione alla variazione ISTAT
CIGO, CIGS, CISOA e AIS del FIS - massimale
Importo massimo mensile previsto dall'art.3 comma 5-bis: lordo 1.392,89 euro; netto (dopo riduzione 5,84%) 1.311,56 euro
Settore edile e lapideo (intemperie stagionali)
Massimale incrementato del 20%: lordo 1.671,48 euro; netto 1.573,86 euro. La regola dell'art.3 comma 5-bis non si applica alle intemperie stagionali in agricoltura
Riduzione prevista (art.26 L.41/1986)
Riduzione attualmente pari al 5,84% applicata per il calcolo netto di alcune prestazioni; non è applicata ad alcune indennità (es. NASpI e assegni sociali indicati esplicitamente)
Fondo Credito - Assegno di integrazione salariale
Massimali mensili in base alla retribuzione lorda mensile: <2.535,95 => 1.377,31 euro; 2.535,95–4.008,71 => 1.587,52 euro; >4.008,71 => 2.005,56 euro
Fondo Credito - Assegno emergenziale
Massimali in base alla retribuzione tabellare annua lorda: <48.564,78 => lordo 2.836,78 / netto 2.671,11; 48.564,78–63.900,07 => 3.195,61; >63.900,07 => 4.472,65. Prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione mensile lorda
Fondo Credito Cooperativo - Assegno emergenziale
Massimali per fasce retributive: <45.910,43 => lordo 2.720,80 / netto 2.561,91; 45.910,43–64.032,97 => 3.659,53; >64.032,97 => 4.256,38. Prima fascia calcolata sull'80% della retribuzione mensile lorda
Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali - Assegno di integrazione
Massimali allineati a quelli del Fondo Credito per fasce retributive mensili: <2.535,95 => 1.377,31; 2.535,95–4.008,71 => 1.587,52; >4.008,71 => 2.005,56
NASpI - riferimento e massimale
Retribuzione di riferimento per il calcolo pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro (senza applicazione della riduzione art.26 L.41/1986)
DIS-COLL - riferimento e massimale
Retribuzione di riferimento pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro
Disoccupazione agricola
Per le prestazioni 2024 riferite al 2023 si applica il massimale dell'anno precedente: 1.321,53 euro
ALAS (lavoratori autonomi dello spettacolo)
Retribuzione di riferimento pari a 1.425,21 euro per il 2024; importo mensile massimo 1.550,42 euro
ISCRO - requisiti e limiti
Reddito di riferimento per il 2024 pari a 12.000,00 euro; importo mensile ISCRO compreso tra minimo 250,00 euro e massimo 800,00 euro
Assegno per attività socialmente utili
Importo mensile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione: 691,89 euro dal 1° gennaio 2024 (senza applicazione della riduzione art.26 L.41/1986)
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