Circolare INAIL n. 57 del 30 agosto 1996
Convenzione INAIL Confederazione Italiana Agricoltori per lesazione della quota associativa articolo 1 undecies, legge n 641 del 21 ottobre 1978.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'approvazione e l'entrata in vigore della convenzione tra INAIL e Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) per la riscossione della quota associativa annuale mediante trattenuta sulle prestazioni economiche continuative. Vengono indicate le categorie di beneficiari che possono rilasciare delega, la procedura operativa centralizzata per l'acquisizione delle deleghe, il codice identificativo attribuito alla CIA e le principali regole su decorrenza, rinnovo, revoca, versamento delle somme e compensi trattenuti dall'INAIL. In allegato è riportato il testo integrale della convenzione, con la misura iniziale della quota pari all'1% e gli ulteriori aspetti economici e amministrativi.
Convenzione INAIL-CIA per l'esazione della quota associativa annuale
Convenzione INAIL-CIA per l'esazione della quota associativa annuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INAIL e Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) per consentire la riscossione della quota associativa annuale mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative erogate dall'Istituto. Il documento, oltre a dare notizia dell'approvazione e dell'entrata in vigore della convenzione, riepiloga il perimetro soggettivo, le regole operative per l'acquisizione delle deleghe e gli aspetti economici e gestionali connessi.
Approvazione, sottoscrizione ed entrata in vigore
La convenzione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione INAIL con deliberazione n. 471 del 6 maggio 1996 e sottoscritta il 18 giugno 1996. Da tale data la disciplina è divenuta operativa. La circolare precisa inoltre che alla CIA è stato attribuito il codice identificativo "B" ai fini della gestione della procedura.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
La delega per la trattenuta della quota associativa può essere rilasciata dai soggetti titolari delle prestazioni indicate nella convenzione e richiamate dalla circolare, ossia:
- titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- titolari di rendita a superstiti ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965;
- vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
- infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, o al D.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, titolari dell'assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.
Modalità operative per l'acquisizione delle deleghe
La circolare richiama una procedura già attiva per le convenzioni analoghe, in base alla quale l'INAIL acquisisce centralmente le deleghe tramite l'invio mensile, da parte delle associazioni interessate, di un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe, accompagnato da una lista cartacea firmata dai responsabili associativi. Per la convenzione con la CIA devono essere seguite le stesse istruzioni operative già emanate per le altre convenzioni in vigore (ANMIL, AEMIL, ACLI e LANILT).
Il testo convenzionale specifica che la CIA deve inviare mensilmente alle sedi INAIL territorialmente competenti il modulo di delega sottoscritto dall'associato e, sempre con cadenza mensile, alla Direzione Generale INAIL il supporto magnetico con gli estremi delle deleghe consegnate nel mese, corredato dalla lista cartacea firmata da un responsabile della Confederazione. La ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il supporto magnetico è acquisito a livello centrale, ferme restando le verifiche sui documenti agli atti delle sedi.
Misura della quota e rinnovo della delega
La quota associativa annuale è fissata inizialmente dalla CIA nella misura dell'1% dell'importo erogato dall'INAIL. La Confederazione deve comunicare alla Direzione generale dell'INAIL, entro il 30 novembre di ogni anno, ogni variazione della quota stabilita dalla propria Giunta nazionale.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca comunicata dalla CIA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'unità periferica INAIL che gestisce la rendita. La revoca deve essere inviata almeno due mesi prima della scadenza e deve indicare la data di cessazione della ritenuta. Il fac-simile allegato alla convenzione prevede, per la delega individuale, un termine di revoca di almeno tre mesi prima della scadenza, con invio alla sede provinciale CIA.
Versamento delle somme e trattamenti economici dell'INAIL
Alla fine di ogni bimestre, l'INAIL versa alla sede centrale CIA l'importo complessivo delle ritenute effettuate nel periodo. Gli eventuali conguagli sono eseguiti entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'INAIL consegna inoltre alla CIA, con cadenza semestrale, un nastro meccanografico contenente i dati identificativi dei deleganti: cognome, nome, data di nascita, indirizzo, residenza, codice di avviamento postale, grado di inabilità e suddivisione per codici delle unità INAIL competenti per territorio.
A titolo di rimborso delle spese per l'elaborazione dei dati, l'INAIL trattiene un importo forfettario pari all'1% delle quote associative trattenute. A fine anno va aggiunto l'importo di L. 2.890 per ogni delega presentata o revocata, per l'acquisizione dei dati e per i servizi amministrativi prestati. Tale importo è aggiornato e quantificato quattro mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e comunicato dall'INAIL alla CIA. Su tali somme si applica l'IVA con aliquota ordinaria vigente al momento del pagamento.
Restituzione di quote non dovute e responsabilità
La CIA si impegna a provvedere direttamente, a proprio carico, alla restituzione delle quote associative annuali non dovute dall'iscritto, comprese quelle relative a revoche di delega, anche se già riscosse dall'INAIL e versate alla Confederazione. La CIA dichiara inoltre di ritenere esente l'INAIL da ogni possibile conseguenza derivante dall'attività di riscossione della quota associativa, sollevando l'Istituto da responsabilità verso terzi connesse all'applicazione della convenzione.
Durata, rinnovo e modifiche della convenzione
La convenzione ha efficacia dal 18 giugno 1996, dura cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore quinquennio. Il contraente interessato può disdirla alla scadenza di ogni anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tre mesi prima della scadenza annuale. È prevista la possibilità di modifiche e integrazioni di comune accordo tra le parti qualora, nel corso dell'applicazione, ne emerga la necessità.
Spese di registrazione
Le spese di registrazione della convenzione sono poste a carico della CIA.
Fac-simile della delega
In allegato è riportato il modello di delega per la trattenuta della quota associativa annuale sulla rendita o sull'assegno continuativo mensile. Il modello prevede l'autorizzazione all'INAIL a trattenere la quota dovuta alla CIA mediante rate mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione. La delega è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca con raccomandata A/R da inviare alla sede provinciale CIA almeno tre mesi prima della scadenza; il documento comporta anche la revoca di eventuali altre deleghe precedentemente sottoscritte per la trattenuta di quote associative sugli stessi emolumenti.
Punti principali
Approvazione della convenzione e decorrenza
Il Consiglio di amministrazione INAIL, con deliberazione n. 471 del 6 maggio 1996, ha approvato la convenzione con la CIA, sottoscritta il 18 giugno 1996 ed entrata in vigore dalla stessa data.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di rendita per inabilità permanente e di rendita a superstiti, le vedove e gli orfani titolari di speciale assegno continuativo mensile, nonché gli infortunati liquidati in capitale titolari dell'assegno continuativo mensile nei casi previsti dalle norme richiamate.
Procedura di acquisizione delle deleghe
La CIA deve inviare mensilmente alle sedi INAIL competenti i moduli di delega e, contestualmente, un supporto magnetico con gli estremi delle deleghe corredato da lista cartacea firmata. La ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo all'acquisizione centrale del supporto magnetico, salvo le verifiche sugli atti delle sedi.
Quota associativa, rinnovo e revoca
La quota associativa annuale è fissata inizialmente all'1% dell'importo erogato dall'INAIL. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca comunicata dalla CIA tramite raccomandata A/R almeno due mesi prima della scadenza, con indicazione della data di cessazione della ritenuta.
Versamenti, conguagli e costi amministrativi
INAIL versa alla sede centrale CIA, alla fine di ogni bimestre, l'importo complessivo delle ritenute; i conguagli sono effettuati entro il 30 giugno di ogni anno e comunque dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. L'INAIL trattiene un rimborso spese pari all'1% delle quote trattenute, oltre a L. 2.890 per ogni delega presentata o revocata, importo aggiornabile annualmente; su tali somme si applica l'IVA ordinaria.
Responsabilità e durata della convenzione
La CIA si impegna a rimborsare direttamente le quote indebitamente trattenute e solleva l'INAIL da responsabilità verso terzi. La convenzione dura cinque anni, si rinnova tacitamente per un ulteriore quinquennio ed è disdettabile con raccomandata A/R da inviarsi tre mesi prima della scadenza annuale.
Testo integrale
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