Circolare INAIL n. 58 del 30 agosto 1996
Determinazione della quota dellindennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale anno 1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996, viene confermata la misura della quota dell’indennità di trasferta spettante ai dipendenti di imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali. Gli importi restano invariati rispetto al 1995: lire 90.000 giornaliere per le trasferte in Italia e lire 150.000 per quelle all’estero. Tali quote non rilevano nemmeno ai fini del calcolo delle prestazioni agli assicurati; per le altre categorie di lavoratori resta ferma la disciplina ordinaria.
Quota dell’indennità di trasferta esente da contribuzione per dipendenti di imprese di autotrasporto - anno 1996
Quota esente dell’indennità di trasferta per dipendenti di imprese di autotrasporto - anno 1996
La circolare INAIL n. 58 del 30 agosto 1996 fornisce indicazioni sulla quota dell’indennità di trasferta spettante ai dipendenti di imprese di autotrasporto che resta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale. Il documento recepisce il decreto interministeriale del 15 luglio 1996 e ne illustra gli effetti per l’anno 1996.
Ambito di applicazione e base normativa
La determinazione riguarda esclusivamente i dipendenti da imprese di autotrasporto, anche quando l’indennità di trasferta sia corrisposta con carattere di continuità. La misura è fissata in attuazione dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.
Importi della quota esente
La circolare conferma integralmente gli importi già previsti per il 1995:
- lire 90.000 giornaliere per le trasferte effettuate in Italia;
- lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero.
Tali somme costituiscono la quota dell’indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza.
Incidenza sulle prestazioni assicurative
Le quote così individuate non devono essere considerate nel calcolo delle prestazioni spettanti agli assicurati. La circolare precisa quindi che l’esenzione contributiva si riflette anche sul computo delle prestazioni, escludendo tali importi dal relativo imponibile.
Disciplina per le altre categorie di lavoratori
Per tutte le altre categorie di lavoratori che fruiscono di indennità di trasferta, la disciplina sulla commutabilità agli effetti contributivi e risarcitivi resta invariata. La circolare non introduce modifiche generali, ma si limita a confermare la disciplina specifica per il settore dell’autotrasporto.
Punti principali
Riferimento normativo e periodo di validità
La circolare dà atto del decreto 15 luglio 1996, pubblicato in G.U. n. 180 del 2 agosto 1996, con cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha determinato per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996 la quota di indennità di trasferta esente da contribuzione per i dipendenti di imprese di autotrasporto.
Importi confermati per il 1996
La misura conferma quanto già stabilito per il 1995: lire 90.000 giornaliere per le trasferte interne e lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero. Gli importi sono indicati come quota dell’indennità di trasferta non soggetta a retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Effetti sul calcolo delle prestazioni
Le quote di indennità di trasferta così determinate non devono essere considerate nel computo delle prestazioni spettanti agli assicurati.
Ambito soggettivo e disciplina per gli altri lavoratori
La disciplina riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto, anche quando l’indennità sia corrisposta con carattere di continuità. Per tutte le altre categorie di lavoratori che percepiscono indennità di trasferta, la disciplina relativa alla commutabilità ai fini contributivi e risarcitivi rimane invariata.
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