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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2007

Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina istitutiva della Fondazione Clément Fillietroz, modificando vari articoli della l.r. 24/2002 e abrogando alcune disposizioni successive. Prevede inoltre un termine di 6 mesi per adeguare lo statuto della Fondazione e disciplina la continuità degli organi in carica fino al nuovo assetto statutario.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Clément Fillietroz

Modifiche alla disciplina della Fondazione Clément Fillietroz

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina istitutiva della Fondazione Clément Fillietroz, aggiornando la l.r. 14 novembre 2002, n. 24. Il provvedimento riforma diversi profili organizzativi e statutari della Fondazione, con un regime transitorio per l’adeguamento dello statuto e per la continuità degli organi in carica.

Oggetto delle modifiche

Il testo modifica numerose disposizioni della legge istitutiva della Fondazione, incidendo su:

  • definizioni e contenuti dell’articolo 1;
  • disciplina dell’articolo 2, sostituito integralmente;
  • alcune previsioni dell’articolo 3;
  • la composizione e/o le modalità di individuazione degli elementi disciplinati dall’articolo 4;
  • l’articolo 5, sostituito integralmente.

Il contenuto consolidato risultante è quello della l.r. 24/2002 come modificata dalla presente legge.

Abrogazioni

Sono espressamente abrogati:

  • i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 della l.r. 24/2002;
  • l’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 19.

Le abrogazioni incidono sulla disciplina previgente della Fondazione e sulle norme regionali connesse già non più compatibili con il nuovo assetto.

Disposizioni transitorie e adeguamento statutario

La legge stabilisce un termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale lo statuto della Fondazione deve essere adeguato alle modifiche introdotte nella l.r. 24/2002.

Fino a tale adeguamento:

  • continuano ad applicarsi le disposizioni dello statuto vigente alla data di entrata in vigore della legge;
  • gli organi della Fondazione in carica restano operativi fino all’adeguamento statutario e, in ogni caso, fino all’insediamento dei nuovi organi nominati secondo il nuovo statuto.

Effetti pratici della riforma

La legge ha natura principalmente organizzativa e di aggiornamento istituzionale. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma adegua la struttura normativa della Fondazione e ne assicura la continuità operativa durante la fase di transizione statutaria.

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