Ordinanza n. 262/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del mancato superamento della prova preselettiva del concorso Dirigenti tecnici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva del concorso per dirigenti tecnici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato il mancato superamento della prova preselettiva, chiedendo in via cautelare di essere ammessa con riserva alla prova scritta. Ha contestato la legittimità di alcuni quesiti, ritenuti peculiarmente fondati, essenzialmente o prevalentemente, sulla logica. Il punteggio conseguito risultava prossimo alla soglia necessaria per superare la preselezione. La prova scritta era imminente, essendo programmata per il 19 e 20 gennaio 2026. L'Amministrazione non aveva fornito, allo stato, puntuali controargomentazioni rispetto alle contestazioni della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella prossimità del punteggio alla soglia e nella peculiarità dei quesiti contestati, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, in assenza di puntuali controargomentazioni dell'Amministrazione. Il periculum in mora è stato riconosciuto nell'imminenza della prova scritta e nella necessità di evitare il consolidamento di una situazione difficilmente reversibile. Il giudice ha ritenuto che l'ammissione con riserva non arrecasse all'Amministrazione un pregiudizio prevalente nel bilanciamento degli interessi. La decisione non definisce il merito del ricorso. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'ammissione con riserva alla prova scritta sulla base della valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di superamento, unitamente alla contestazione di quesiti caratterizzati da peculiarità e all'assenza di puntuali controargomentazioni dell'amministrazione, può integrare un fumus boni iuris sufficiente per disporre l'ammissione con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale.
- L'imminenza della prova concorsuale successiva può integrare il periculum in mora quando l'esclusione del candidato rischia di determinare una situazione non facilmente reversibile.
- L'ammissione con riserva alla prova successiva è misura cautelare proporzionata quando consente di preservare l'utilità del giudizio senza arrecare all'amministrazione un pregiudizio prevalente nel bilanciamento degli interessi.
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