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Circolare

Circolare INAIL n. 05 del 21 gennaio 1997

Regole attuative del decreto ministeriale 18 marzo 1996 in tema di riduzione del tasso di premio INAIL per lattuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le regole attuative del D.M. 18 marzo 1996 sulla riduzione del premio INAIL per le aziende con meno di 16 addetti e con determinati requisiti di tariffa, che abbiano adempiuto alle norme di sicurezza, igiene e prevenzione previste dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996. Definisce i datori di lavoro interessati, il concetto di addetto, le voci di tariffa ammesse, le modalità di domanda e di fruizione del beneficio, nonché le ipotesi di decadenza, vigilanza e contenzioso. Sono inoltre elencate le voci tariffarie escluse dallo sconto.

Riduzione del tasso di premio INAIL per misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro

Riduzione del tasso di premio INAIL per misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro

La circolare INAIL n. 5 del 21 gennaio 1997 fornisce le regole attuative del D.M. 18 marzo 1996 sulla riduzione del tasso di premio per le imprese che abbiano rispettato gli obblighi in materia di sicurezza, igiene e prevenzione previsti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di domanda, la misura della riduzione, le cause di decadenza e il sistema di vigilanza.

Ambito di applicazione e finalità

Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale e per un triennio decorrente dal 1° gennaio 1997, alle aziende con meno di 16 addetti e classificate con un tasso medio di tariffa superiore al 30 per mille, purché risultino in regola con le scadenze di adeguamento previste dalla normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro. L’INAIL precisa di aver emanato un regolamento applicativo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1439 del 29 ottobre 1996, per rendere più agevole l’utilizzo dell’agevolazione.

Soggetti interessati

Possono fruire della riduzione i datori di lavoro che, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, siano titolari di una posizione assicurativa da almeno un biennio. Per l’anno 1997, quindi, non possono accedere al beneficio le posizioni con data di inizio attività successiva al 2 gennaio 1995. Se lo stesso datore di lavoro ha più posizioni assicurative, il beneficio può essere riconosciuto per ciascuna di esse, purché ciascuna posizione presenti i requisiti richiesti. Rimangono esclusi i premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, anche in forma societaria, con o senza dipendenti.

Nozione di addetto e limite numerico

Ai fini della misura, per addetto si intende ogni soggetto assicurato. Devono quindi essere computati lavoratori dipendenti, soci, associati in partecipazione, familiari coadiuvanti, apprendisti, lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e personale part-time. Non rientrano invece nel conteggio i partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), in quanto non espressamente richiamati nei decreti legislativi richiamati dalla circolare. Il requisito numerico deve essere verificato con riferimento al singolo rapporto assicurativo e deve risultare inferiore a 16 al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Ambito oggettivo: classificazione tariffaria

Lo sconto è applicabile alle voci di tariffa con tasso medio o tasso medio ponderato superiore al 30 per mille. Sono escluse le voci riportate nell’allegato 4 della circolare. Viene inoltre richiamata l’attenzione sul necessario arrotondamento senza decimali previsto dall’art. 8, secondo comma, delle modalità tariffarie.

Domanda e fruizione del beneficio per il 1997

Verificata la sussistenza dei requisiti al 1° gennaio 1997, il datore di lavoro deve presentare domanda alla Sede INAIL competente entro e non oltre il 20 febbraio 1997, utilizzando il fac-simile allegato al regolamento. La riduzione va applicata esclusivamente in sede di autoliquidazione.

Per l’autoliquidazione 1996/1997, il beneficio riguarda soltanto la rata anticipata del premio 1997, poiché la regolazione del premio 1996 non rientra nella disciplina agevolativa. La circolare indica anche le modalità operative di calcolo:

  • determinare il premio comprensivo dell’eventuale supplemento per silicosi/asbestosi;
  • sottrarre eventuali altre agevolazioni spettanti;
  • applicare sul premio residuo la riduzione del 5 per cento;
  • calcolare infine l’addizionale ANMIL sul premio così ridotto.

È precisato che il beneficio non va comunque calcolato sul premio dovuto per i partecipanti all’impresa familiare.

Conferma della riduzione per il 1998 e il 1999

La riduzione ottenuta per il 1997 può essere mantenuta anche nei due anni successivi, a condizione che permangano i requisiti al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999. Le domande di mantenimento devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 20 febbraio 1998 e il 20 febbraio 1999, secondo il modello predisposto dall’Istituto.

Decadenza, revoca e recupero dello sconto

La circolare prevede la decadenza dal beneficio per l’intero triennio, senza possibilità di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e prevenzione entro le scadenze fissate dalla legge. Tale inadempimento può essere accertato in qualsiasi momento dagli organi di vigilanza competenti, indicati in USL, Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco. I funzionari ispettivi e gli ingegneri delle CONTARP regionali devono segnalare agli organi di vigilanza le disapplicazioni delle norme di adeguamento rilevate nell’esercizio delle funzioni.

La mancanza dei requisiti di tasso e/o del numero degli addetti al 1° gennaio 1997, 1998 e 1999, se accertata in qualsiasi momento d’ufficio o da funzionari di vigilanza INAIL, INPS o Ispettorato del lavoro, comporta la perdita del beneficio per l’anno di riferimento. Le variazioni intervenute in corso d’anno in materia di classificazione o numero degli addetti non incidono invece sull’attribuzione della riduzione. La revoca, adottata con provvedimento adeguatamente motivato, comporta il rifacimento dell’autoliquidazione per il recupero dello sconto, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste per omesso o tardato pagamento.

Vigilanza e trasmissione degli elenchi

Nel corso del triennio interessato, le sedi INAIL devono trasmettere entro il 31 luglio agli Ispettorati del lavoro e alle Unità Sanitarie Locali competenti l’elenco delle imprese che hanno conseguito la riduzione del premio. Questo adempimento si inserisce nel sistema di controllo sulla permanenza dei requisiti e sull’effettivo adeguamento alle misure di prevenzione.

Contenzioso

Per le controversie, la circolare privilegia la definizione in sede locale. Contro il provvedimento motivato di rigetto della sede, relativo all’insussistenza dei requisiti di classificazione e/o del numero degli addetti, il datore di lavoro può ricorrere al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, che decide in via definitiva.

Voci tariffarie escluse

L’allegato 4 riporta l’elenco delle voci di tariffa per le quali non è possibile richiedere la riduzione prevista dal D.M. 18 marzo 1996.

Punti principali

Ambito e finalità della misura

La riduzione del tasso di premio INAIL è prevista dal D.M. 18 marzo 1996 in favore delle aziende con meno di 16 addetti e classificate con un tasso medio di tariffa superiore al 30 per mille, purché abbiano rispettato, alle scadenze previste, gli obblighi in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul lavoro derivanti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996. L’INAIL precisa che il beneficio ha durata triennale e applicazione sperimentale a partire dal 1° gennaio 1997.

Soggetti ammessi e requisiti soggettivi

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa da almeno un biennio al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 1997, quindi, non sono ammesse le posizioni con inizio attività successivo al 2 gennaio 1995. Se il datore di lavoro ha più rapporti assicurativi, il beneficio può essere riconosciuto per ciascuno, purché ciascuna posizione risponda ai requisiti richiesti. Sono esclusi i premi speciali unitari versati dai titolari di aziende artigiane, anche in forma societaria, con o senza dipendenti.

Nozione di addetto e limite numerico

Per addetto si intende ogni soggetto assicurato. Rientrano nel computo lavoratori dipendenti, soci, associati in partecipazione, familiari coadiuvanti, apprendisti, lavoratori con contratto di formazione e lavoro e personale part-time. Sono invece esclusi i partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. Il numero degli addetti deve risultare inferiore a 16 al 1° gennaio dell’anno di riferimento e la verifica va effettuata per il singolo rapporto assicurativo.

Ambito oggettivo e voci di tariffa

Lo sconto si applica alle voci di tariffa con tasso medio o tasso medio ponderato superiore al 30 per mille. Restano escluse le voci indicate nell’allegato 4 della circolare. È richiamata anche la necessità di arrotondamento senza decimali ai sensi dell’art. 8, secondo comma, delle modalità tariffarie vigenti.

Domanda e applicazione per il 1997

Accertata la presenza dei requisiti al 1° gennaio 1997, il datore di lavoro deve presentare domanda alla Sede INAIL competente entro il 20 febbraio 1997, utilizzando il fac-simile allegato al regolamento. La riduzione va applicata esclusivamente in sede di autoliquidazione. Per l’autoliquidazione 1996/1997 il beneficio riguarda solo la rata anticipata del premio 1997, non la regolazione del premio 1996. Operativamente il premio va calcolato comprensivo dell’eventuale supplemento silicosi/asbestosi, al netto di altre agevolazioni, applicando poi la riduzione del 5 per cento e infine l’addizionale ANMIL.

Conferma del beneficio per 1998 e 1999

La riduzione già fruita nel 1997 può essere mantenuta anche nel biennio successivo, a condizione che permangano i requisiti al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999. Le domande di mantenimento devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 20 febbraio 1998 e il 20 febbraio 1999, secondo il fac-simile predisposto dall’Istituto.

Decadenza, revoca e effetti sanzionatori

È prevista la decadenza dal beneficio per l’intero triennio, senza possibilità di sanatoria, se non vengono rispettate le misure di igiene, sicurezza e prevenzione nei termini di legge. La mancata sussistenza dei requisiti di tasso e/o numero degli addetti al 1° gennaio di ciascun anno, accertata d’ufficio o dagli organi di vigilanza, comporta la perdita del beneficio per l’anno di riferimento. Le variazioni intervenute in corso d’anno non incidono sull’attribuzione della riduzione. La revoca, adottata con provvedimento motivato, comporta il rifacimento dell’autoliquidazione e il recupero dello sconto con applicazione delle sanzioni civili e amministrative per omesso o tardato pagamento.

Vigilanza e trasmissione degli elenchi

Le sedi INAIL devono trasmettere entro il 31 luglio, per tutto il triennio interessato, agli Ispettorati del lavoro e alle Unità Sanitarie Locali competenti l’elenco delle imprese che hanno ottenuto la riduzione del premio. Sono richiamati anche i compiti di segnalazione da parte dei funzionari ispettivi e degli ingegneri CONTARP regionali nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di legge.

Contenzioso

La circolare ribadisce la priorità di definire le controversie in sede locale. Avverso il provvedimento motivato di rigetto della sede, relativo all’insussistenza dei requisiti di classificazione e/o del numero degli addetti, il datore di lavoro può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, che decide in via definitiva.

Elenco delle voci escluse

L’allegato 4 contiene l’elenco delle voci di tariffa per le quali non è possibile richiedere l’applicazione dello sconto previsto dal D.M. 18 marzo 1996.

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