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Circolare

Circolare INAIL n. 13 del 04 febbraio 1997

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 5 dicembre 1996.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al D.M. 5 dicembre 1996, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 16,125% con decorrenza 17 dicembre 1996. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 17 dicembre 1996 e, secondo le istruzioni già vigenti, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede dal 17 dicembre 1996 in poi. È inoltre richiamato il prospetto storico delle misure dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978 e viene rinviato a successivi chiarimenti per la determinazione delle somme aggiuntive connesse al sistema sanzionatorio introdotto dalla legge n. 662/1996.

Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi: fissazione al 16,125%

Interesse di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi

La circolare dell'INAIL - Direzione Centrale Rischi dà attuazione al Decreto del Ministero del Tesoro 5 dicembre 1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1996, con cui è stato fissato il nuovo tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori. La comunicazione precisa la decorrenza del nuovo valore e ne disciplina l'applicazione alle istanze presentate dai contribuenti.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento ministeriale è adottato in attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, nonché dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. La circolare si limita a dare notizia della nuova misura del tasso e delle relative modalità applicative, senza introdurre ulteriori regole autonome.

Nuova misura del tasso e decorrenza

Il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni è fissato nella misura del 16,125%.

  • La decorrenza indicata è il 17 dicembre 1996.
  • Il tasso riguarda le rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori.

Ambito soggettivo e applicazione pratica

La nuova misura si applica ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione dal 17 dicembre 1996 in avanti, secondo le consuete modalità. La circolare chiarisce inoltre, in continuità con quanto previsto dalla circolare n. 51/1982, che il nuovo tasso deve essere applicato anche alle istanze presentate prima di tale data quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 17 dicembre 1996 o successiva. In tal modo, il criterio applicativo non dipende solo dalla data dell’istanza, ma anche dalla data di comunicazione del piano da parte della Sede.

Prospetto storico dei tassi di interesse

La circolare richiama l’allegato contenente il prospetto riepilogativo delle misure dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978. Il prospetto elenca, in successione, i diversi valori applicati nel tempo e le rispettive decorrenze, fino ad arrivare alla misura del 16,125% decorrente dal 17 dicembre 1996. L’allegato ha funzione meramente ricognitiva e consente di collocare il nuovo tasso nel quadro storico delle variazioni precedenti.

Somme aggiuntive e rinvio a successivi chiarimenti

La circolare segnala infine che la determinazione delle somme aggiuntive, in quanto strettamente correlata alla misura del tasso di interesse di dilazione, sarà oggetto di ulteriori istruzioni. Il rinvio è motivato dalle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio introdotte dall’articolo 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sintesi operativa

Per gli operatori, il dato immediatamente rilevante è che dal 17 dicembre 1996 il tasso da applicare alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi è pari al 16,125%. Occorre inoltre verificare, per le istanze già presentate prima di quella data, se il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede dal 17 dicembre 1996 in poi, poiché anche in tal caso si applica il nuovo tasso. Restano invece sospese ulteriori indicazioni sulla quantificazione delle somme aggiuntive, per le quali la circolare rinvia a successive comunicazioni.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso di interesse

Il Decreto del Ministero del Tesoro 5 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1996, ha stabilito nella misura del 16,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori, in attuazione delle norme richiamate dalla circolare.

Decorrenza e ambito di applicazione

La misura del 16,125% decorre dal 17 dicembre 1996. Il tasso si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.

Applicazione alle istanze presentate prima del 17 dicembre 1996

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 17 dicembre 1996, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 17 dicembre 1996 o successiva.

Prospetto storico dei tassi

È allegato il prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse succedutesi dal 29 dicembre 1978, con indicazione delle varie date di decorrenza e delle relative circolari di riferimento.

Somme aggiuntive e sistema sanzionatorio

Per la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente collegate alla misura del tasso di interesse di dilazione, la circolare rinvia a successive istruzioni, in considerazione delle disposizioni sul sistema sanzionatorio contenute nell'art. 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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