Circolare INAIL n. 82 del 11 dicembre 1996
Articolo 28, comma 6, del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n1124 comunicazione allINAIL della riduzione delle retribuzioni presunte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il nuovo testo dell'art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965: il datore di lavoro che preveda retribuzioni inferiori a quelle dell'anno precedente può calcolare la rata premio sul minore importo presunto, ma deve comunicarlo motivatamente all'INAIL entro il 20 febbraio. La modifica nasce dall'esperienza dei primi anni di autoliquidazione e dall'esigenza di rendere più agevole e unificata la procedura, concentrando entro la stessa scadenza cinque adempimenti principali. La circolare insiste sulla necessità che la riduzione sia fondata su ragioni oggettive e richiama i poteri di controllo dell'Istituto e il possibile recupero di un supplemento di premio se le retribuzioni effettive superano quelle presunte.
Comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte ai fini della rata premio
Art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965: comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte
La circolare INAIL chiarisce la modifica del comma 6 dell'art. 28 del Testo Unico sugli infortuni sul lavoro, disciplinando la possibilità per il datore di lavoro di determinare la rata premio su un importo retributivo presunto inferiore a quello dell'anno precedente, purché ne dia comunicazione motivata all'Istituto entro il 20 febbraio. L'intervento si inserisce nel quadro della procedura di autoliquidazione e mira a semplificarne la gestione, uniformando le principali scadenze.
Ambito e contenuto dell'adempimento
Il datore di lavoro, quando preveda che nel periodo di anticipazione del premio le retribuzioni saranno inferiori a quelle corrisposte nell'anno precedente, può assumere come base di calcolo il minore importo presunto. Tale facoltà non opera automaticamente, ma richiede una comunicazione motivata all'INAIL entro il 20 febbraio, finalizzata anche a consentire eventuali controlli da parte dell'Istituto.
Ragioni della riforma
La circolare spiega che la precedente scadenza del 31 dicembre non era ritenuta adeguata, poiché alla fine dell'anno il datore di lavoro non dispone spesso di elementi sufficientemente attendibili per stimare le vicende retributive dell'anno successivo. Vengono richiamate, a titolo esemplificativo, situazioni quali crisi occupazionale, cassa integrazione, licenziamenti e crisi di settore. La nuova disciplina è quindi giustificata dall'esperienza dei primi cinque anni di autoliquidazione e dalle esigenze rappresentate dalle associazioni datoriali.
Coordinamento con gli altri adempimenti dell'autoliquidazione
La concentrazione della comunicazione entro il 20 febbraio consente di riunire nella medesima scadenza cinque adempimenti fondamentali dell'anno assicurativo:
- versamento della rata anticipata del premio;
- regolazione attiva o passiva del premio;
- dichiarazione dei salari effettivamente corrisposti nell'anno precedente;
- denuncia nominativa degli assicurati;
- comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni su cui calcolare la rata anticipata. Secondo la circolare, ciò rende la procedura di autoliquidazione più agevole e meno frammentata.
Motivi oggettivi della riduzione e poteri di controllo
Nel corso degli incontri con le associazioni datoriali dedicati all'illustrazione delle novità dell'autoliquidazione 1996/97, viene raccomandato di sottolineare che il minor importo presunto per il 1997 deve essere fondato su ragioni idonee e oggettive. Questo requisito è necessario per consentire all'INAIL una corretta valutazione della comunicazione e per rendere possibili eventuali successivi controlli.
Richiamo alle disposizioni sul rischio e sul supplemento di premio
La circolare richiama infine il combinato disposto degli articoli 12 e 28 del Testo Unico: da un lato l'obbligo del datore di lavoro di notificare l'estensione del rischio verificatasi nel corso dell'anno assicurativo; dall'altro il potere dell'Istituto di richiedere un supplemento di premio qualora le retribuzioni effettivamente corrisposte risultino superiori a quelle presunte comunicate.
Punti principali
Nuovo termine e contenuto dell'obbligo di comunicazione
Il datore di lavoro che preveda, nel periodo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto. In tal caso deve trasmettere all'INAIL una comunicazione motivata entro il 20 febbraio, ai fini di eventuali controlli.
Ragioni della modifica normativa
La modifica è stata introdotta sulla base dell'esperienza maturata nei primi cinque anni di autoliquidazione e per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle associazioni datoriali. Il termine del 31 dicembre è stato ritenuto non congruo, poiché a quella data il datore di lavoro spesso non è ancora in grado di prevedere con attendibilità le vicende retributive dell'anno successivo, come crisi occupazionale, cassa integrazione, licenziamenti o crisi di settore.
Unificazione degli adempimenti entro il 20 febbraio
Il nuovo termine consente di concentrare entro il 20 febbraio cinque adempimenti fondamentali dell'anno assicurativo, rendendo meno frammentata la procedura di autoliquidazione: versamento della rata anticipata del premio; regolazione attiva o passiva del premio; dichiarazione dei salari effettivamente corrisposti nell'anno precedente; denuncia nominativa degli assicurati; comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte.
Necessità di motivazioni oggettive e controlli INAIL
Nelle interlocuzioni con le associazioni datoriali viene raccomandato di evidenziare che il minor importo presunto per il 1997 deve essere sorretto da ragioni idonee e oggettive, così da consentire all'Istituto una corretta valutazione e l'effettuazione di eventuali controlli successivi.
Richiamo agli articoli 12 e 28 del Testo Unico
La circolare ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 28 del Testo Unico, il datore di lavoro deve notificare l'estensione del rischio verificatasi nel corso dell'anno assicurativo e l'Istituto può richiedere il versamento di un supplemento di premio qualora le retribuzioni effettivamente corrisposte superino quelle presunte comunicate.
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