Deliberazione n. 638 del 29/12/2023
Provvedimento del 29 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La decisione conferma l’ordine di adottare misure immediate di blocco della diffusione e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato come revenge porn su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 dicembre 2023, la determinazione d’urgenza adottata il 22 dicembre 2023 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, su Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica del Collegio.
Segnalazione e istruttoria urgente
La persona interessata ha rappresentato al Garante di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis e ha chiesto un intervento sulla piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina speciale, il dirigente competente ha adottato un provvedimento urgente per prevenire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Misure disposte con la determinazione d’urgenza
La determinazione n. 287 del 22 dicembre 2023 ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzare, nella conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Ratifica finale del Collegio
Il Collegio del Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. Il provvedimento non contiene una sanzione economica, ma conferma un ordine di immediato contenimento della diffusione del contenuto segnalato e la relativa conservazione probatoria nei limiti indicati.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Instagram. Il procedimento si fonda sulla disciplina speciale del c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire in tempi rapidissimi, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 287 del 22 dicembre 2023. Con tale atto ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori, tramite misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Collegio, riunito il 29 dicembre 2023, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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