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Provvedimento

Deliberazione n. 77 del 13/02/2025

Provvedimento del 13 febbraio 2025

Garante Privacy77

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento era finalizzato a impedire l’eventuale diffusione su Instagram e Telegram di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riferiti alla persona interessata e destinati a rimanere privati. Le misure urgenti hanno imposto alle piattaforme di bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale per soli fini probatori per dodici mesi, con modalità idonee a tutelare la riservatezza degli interessati.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a segnalazioni relative a possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. Il procedimento si inserisce nel quadro dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione rientrante tra quelle previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante richiama la disciplina speciale che consente un intervento rapido entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, per prevenire l’ulteriore circolazione di contenuti privati a contenuto sessualmente esplicito.

Misure urgenti adottate il 6 febbraio 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 33 e 34 del 6 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Le misure disposte sono state le seguenti:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni sulle rispettive piattaforme;
  • trasmissione del materiale in formato hash, così da consentire l’attivazione delle misure di blocco;
  • prescrizione della conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • obbligo di adottare modalità tecniche tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati nella fase di conservazione;
  • onere di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Collegio

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme il 6 febbraio 2025. Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 33/2025 e 34/2025 con deliberazione del 13 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito e rilievo pratico

Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma misure cautelari finalizzate a prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti privati e a preservare, per il tempo strettamente necessario, eventuali elementi utili alla prova. Per i gestori di piattaforme, il caso evidenzia l’obbligo di attivarsi con tempestività a fronte di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy e di predisporre sistemi organizzativi e tecnici idonei a bloccare la circolazione di contenuti illeciti segnalati dall’Autorità.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento nasce da due segnalazioni presentate dalla persona interessata, la quale ha rappresentato di rientrare in un’ipotesi di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione nei casi di c.d. revenge porn, nonché l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti poi soggette a ratifica.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 33 e 34 del 6 febbraio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Soggetti destinatari e piattaforme coinvolte

I provvedimenti urgenti sono stati indirizzati a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione alle piattaforme Instagram e Telegram indicate nelle segnalazioni. Le note di trasmissione delle determinazioni sono state inviate ai gestori delle piattaforme il 6 febbraio 2025.

Esito del riesame del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 33/2025 e 34/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha dunque confermato la legittimità e l’efficacia delle misure cautelari adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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