L.R. Liguria 37/2011
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce per il 2012 vincoli e obiettivi di finanza regionale, limiti di spesa per varie voci correnti, misure su tributi e addizionale IRPEF 2011, regole per contratti e immobili, proroga del TPL e interventi per alluvione 2011. Molte disposizioni sono temporanee e limitate all’esercizio 2012 o al periodo d’imposta 2011; alcune modifiche e proroghe risultano oggi superate.
Legge finanziaria 2012 della Regione Liguria
Legge finanziaria 2012 della Regione Liguria
La legge disciplina la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria per il 2012, fissando obiettivi di finanza pubblica, limiti di spesa, interventi settoriali e alcune misure straordinarie con effetti prevalentemente limitati all’esercizio 2012 o al periodo d’imposta 2011.
Indebitamento, equilibrio di bilancio e patto di stabilità
Per il 2012 è fissato il livello massimo di indebitamento autorizzabile in bilancio in 179 milioni di euro. Le eventuali maggiori risorse derivanti dalla legge e dalla gestione del bilancio devono essere prioritariamente destinate al conseguimento degli obiettivi di indebitamento netto indicati nella programmazione economico-finanziaria 2012-2014. La gestione del bilancio di previsione 2012 deve garantire, in termini di competenza e cassa, il rispetto del patto di stabilità interno.
Finanziamento della sanità e armonizzazione contabile
Il programma investimenti in sanità è finanziato per il 2012 con 153.274.852,20 euro. La Giunta regionale è chiamata ad adottare gli atti propedeutici all’attuazione del d.lgs. 118/2011, sperimentando nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi, piano dei conti integrato e contabilità economico-patrimoniale, oltre a predisporre gli atti per i principi contabili del settore sanitario, la gestione sanitaria accentrata e il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa dell’intero sistema regionale.
Tributi regionali e addizionale IRPEF 2011
Per i crediti maturati sino al 31 dicembre 2011 relativi a tributi regionali, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione se il credito, per ciascun periodo d’imposta, non supera 16 euro. Per l’anno d’imposta 2011 l’addizionale regionale IRPEF è stata rimodulata: nessuna maggiorazione per redditi fino a 30.000 euro; maggiorazione dello 0,50% per redditi superiori, con una fascia di attenuazione tra 30.000,01 e 30.152,64 euro e una tutela per i contribuenti con almeno quattro figli a carico. Il minor gettito stimato è compensato mediante revoca di pari importo di un’autorizzazione all’impegno sul bilancio 2011.
Contenimento della spesa corrente regionale
La legge introduce per il 2012 numerosi tetti di spesa rispetto agli impegni 2011: consulenze, relazioni pubbliche e pubblicità, trasferte, formazione, autovetture, voci di funzionamento e utilizzo di immobili ad uso ufficio. Sono previste esclusioni per fondi vincolati, attività obbligatorie o istituzionali specifiche e, in alcuni casi, per funzioni ispettive, sanitarie o di controllo. Le misure si estendono in parte agli enti del settore regionale allargato, alle società in house e ad alcune aziende sanitarie, con eccezioni puntuali. È inoltre vietata per il 2012 la spesa per sponsorizzazioni.
Contratti pubblici e immobili
Per i contratti continuativi in essere la Regione deve ridurre gli importi fino a un quinto del prezzo d’appalto, ove compatibile con l’interesse pubblico, e per i nuovi affidamenti 2012 il prezzo a base d’asta deve rifarsi, ove possibile, alle convenzioni Consip o comunque a riduzioni rispetto ai prezzi di mercato. Per gli immobili adibiti a uffici si fissa un limite di spesa parametrato al 4% del valore complessivo degli immobili utilizzati. Sono previste procedure per i programmi di alienazione e valorizzazione di immobili non strumentali, con variante urbanistica, conferenza di servizi e riparto delle competenze tra Regione e Province; per alcuni interventi paesaggistici e autorizzativi sono introdotte competenze regionali e regole speciali, poi integrate da modifiche successive.
Spese istruttorie e procedimenti amministrativi
Per i procedimenti regionali o del settore regionale allargato avviati su iniziativa di privati, la legge introduce un contributo a carico degli interessati per le spese istruttorie, da disciplinare con regolamento regionale. Sono previsti criteri di proporzionalità, tariffe tra 25 e 2.000 euro, possibilità di riscossione unica e riparto tra enti coinvolti, uso prioritario di strumenti informatici e possibile applicazione anche ai procedimenti con enti locali previo accordo.
Trasporto pubblico locale e misure per l’alluvione 2011
Il Programma dei servizi pubblici locali 2009-2011 è prorogato al 31 dicembre 2012 e le risorse per il TPL su gomma sono ripartite secondo percentuali predeterminate; la Giunta definisce le modalità operative di erogazione e la quota massima di sub-concessione. Per gli enti colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2011 è consentita la riallocazione dei finanziamenti già concessi, prima del definanziamento automatico, per interventi di ripristino delle infrastrutture distrutte o danneggiate, e sono previsti contributi straordinari alle pubbliche assistenze colpite.
Fondi, partecipazioni e altre misure settoriali
La legge istituisce il Fondo regionale per le gravi disabilità per sostenere la compartecipazione sociale alle tariffe delle strutture sociosanitarie extraospedaliere; la Giunta ne definisce criteri di accesso e gestione. È prevista la partecipazione regionale, tramite FI.L.S.E., a I.P.S. S.c.p.A. e la costituzione di un fondo presso FI.L.S.E. a supporto delle operazioni immobiliari. Sono inoltre sospese dal 1° gennaio 2012 le tasse regionali sulle concessioni per la voce tariffaria n. 47 relativa all’iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri.
Disposizioni finali e abrogazioni
La legge abroga numerose disposizioni regionali ritenute non più operative o superate, soprattutto in materia agricola, venatoria, floricoltura e programmazione delle comunità montane. Le norme abrogate restano tuttavia applicabili per rapporti sorti durante la loro vigenza e per obbligazioni, contributi e rate già avviati. La copertura finanziaria delle misure è rinviata alla legge di bilancio 2012-2014.
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