L.R. Liguria 34/2011
Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina contributi straordinari una tantum per i pescatori di rossetto e cicerello, aiuti agli imprenditori agricoli per difesa del reddito e pagamenti assicurativi, e incrementa di 5 milioni di euro il fondo istituito dalla l.r. 1/2010 per calamità ed eventi meteo eccezionali. Comprende anche modifiche al testo unico commercio e ad altre norme regionali, con una norma transitoria poi abrogata nel 2012.
Aiuti straordinari per pesca e agricoltura e rifinanziamento del fondo per eventi meteorologici eccezionali
Aiuti straordinari per pesca, agricoltura e interventi collegati
La legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 disciplina interventi straordinari della Regione per il settore della pesca e per quello agricolo, oltre a rifinanziare il fondo per gli eventi meteorologici eccezionali già istituito con la l.r. 1/2010. Il testo opera esclusivamente nell’ambito della Regione e contiene anche alcune modifiche puntuali ad altre leggi regionali.
Misure di sostegno per la pesca
La Regione concede aiuti straordinari una tantum agli imprenditori ittici interessati dalle misure di conservazione previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006, in coerenza con le finalità indicate dal decreto ministeriale 23 febbraio 2011 sui contributi a favore degli imprenditori ittici. Gli aiuti sono erogati nel rispetto della disciplina de minimis applicabile al settore della pesca di cui al regolamento (CE) n. 875/2007.
Beneficiari e condizioni per il comparto ittico
Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori ittici che esercitano la pesca del rossetto e del cicerello, purché iscritti nel registro delle imprese di pesca e dotati delle autorizzazioni previste per le campagne interessate. In particolare, il testo richiede una delle autorizzazioni relative alla pesca speciale del novellame/rossetto, alla pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria, oppure alla pesca sperimentale del cicerello. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto; per ciascuna unità produttiva restano fermi i limiti del regime de minimis. La Regione può inoltre avvalersi di un organismo pagatore individuato con deliberazione della Giunta.
Sostegno ai consorzi di difesa agricola
La legge prevede la compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto anticipazioni bancarie a causa dei ritardi dello Stato nei versamenti delle agevolazioni previste dal d.lgs. 102/2004. Gli aiuti sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, entro i limiti del regime de minimis e fino al 100% della spesa ammissibile, con tetto massimo annuo di 20.000 euro per beneficiario.
Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi agricoli
La Regione concede agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese aiuti per coprire gli oneri finanziari derivanti da contratti assicurativi stipulati per danni a produzioni agricole e zootecniche, animali, strutture aziendali, impianti e infrastrutture, nonché per gli oneri connessi all’abbattimento e smaltimento di animali in allevamento. Gli aiuti possono configurarsi come misure già previste da altre fonti oppure come aiuti non previsti da altre discipline; nel primo caso si applicano i limiti delle normative di riferimento e si considerano gli aiuti pubblici già ricevuti, nel secondo caso vale il regolamento (CE) n. 1535/2007 sul de minimis agricolo. L’importo è determinato a consuntivo in base alle disponibilità di bilancio, fino a 1.000 euro annui per beneficiario.
Rifinanziamento del fondo per calamità ed eventi meteorologici eccezionali
La legge incrementa di 5.000.000 euro il Fondo previsto dall’articolo 1 della l.r. 1/2010, destinato agli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011.
Modifiche ad altre leggi regionali
Il provvedimento contiene anche modifiche alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, recante il testo unico in materia di commercio. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto dettagliato delle singole modifiche, limitandosi a segnalarne l’introduzione.
Disposizioni finali e regime transitorio
È presente una norma transitoria che, nel testo fornito, risulta abrogata dalla l.r. 30 aprile 2012, n. 19. Sono inoltre richiamate una norma finanziaria e la dichiarazione d’urgenza, senza contenuto riprodotto nel testo consolidato disponibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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