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Legge

L.R. Liguria 36/2011

Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale

Normativa regionaleL.R. Liguria 36/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 36/2011 introduce modifiche a varie leggi regionali su servizio sanitario, investimenti in sanità, assistenza farmaceutica, autorizzazione/accreditamento dei presidi, politiche per l’handicap, pubbliche assistenze e cooperazione internazionale. Proroga inoltre il Protocollo Regione-Università del 17 marzo 2004 fino al nuovo accordo e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Razionalizzazione del SSR ligure e modifiche in materia sanitaria, farmaceutica, sociale e cooperazione internazionale

Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e interventi collegati

La legge regionale Liguria 27 dicembre 2011, n. 36 interviene in modo ampio su disciplina sanitaria, socio-sanitaria e di cooperazione internazionale. Il testo consolidato è prevalentemente modificativo di leggi regionali preesistenti, con un’unica disposizione autonoma di rilievo temporale relativa al Protocollo d’intesa Regione-Università.

Servizio sanitario regionale: modifiche alla legge regionale n. 41 del 2006

La legge aggiorna il riordino del Servizio Sanitario Regionale ligure attraverso interventi puntuali su diversi articoli della l.r. 41/2006. Le modifiche incidono sull’assetto organizzativo e funzionale del sistema sanitario regionale, ma il testo fornito non riporta il contenuto sostanziale delle singole novelle.

Proroga del Protocollo Regione-Università

È prorogata la vigenza del Protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, stipulato il 17 marzo 2004 ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 41/2006.

  • Il Protocollo continua a produrre effetti nelle more della sua revisione.
  • Gli effetti durano fino alla stipula del nuovo Protocollo.
  • In ogni caso la proroga non può superare il 30 giugno 2012.

Programmi di investimento in sanità

La legge modifica la l.r. 20/1995 in materia di attuazione dei programmi di investimento in sanità e di ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico. Le novelle riguardano i criteri e le modalità di intervento, la disciplina degli interventi programmati e alcuni profili organizzativi e di selezione dei soggetti coinvolti. È inoltre soppressa una previsione dell’articolo 7 e viene eliminato il riferimento ai dipendenti regionali con qualifica dirigenziale nell’ambito dell’articolo 8.

Assistenza farmaceutica

Viene integrata la l.r. 3/1991 sull’assistenza farmaceutica e sui rapporti economici con farmacie e convenzionati esterni. L’intervento consiste nell’inserimento di nuove lettere nel catalogo delle previsioni dell’articolo 2, con effetti di coordinamento del regime regionale dell’assistenza farmaceutica.

Autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari

La legge modifica la l.r. 20/1999, che disciplina autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati in recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997. Sono aggiunti due nuovi commi all’articolo 5, con conseguente aggiornamento della disciplina regionale del settore.

Prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap

Viene inserito un nuovo articolo 9-ter nella l.r. 19/1994. Il testo fornito non specifica il contenuto della nuova disposizione, ma indica un ulteriore intervento normativo in materia di politiche per la disabilità e l’integrazione sociale.

Pubbliche assistenze liguri

La legge modifica la l.r. 5/2006 sui contributi regionali per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri. La novella interessa l’articolo 3, rimodulando la disciplina dei contributi regionali a favore di tali soggetti.

Cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e pace

Sono apportate modifiche alla l.r. 28/1998 sugli interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace. In particolare:

  • è modificata una lettera dell’articolo 4;
  • è aggiunta una nuova lettera all’articolo 4;
  • è inserito l’articolo 5-bis. Il contenuto sostanziale delle singole previsioni non è riportato nel testo fornito.

Regime temporale e attualità della legge

La maggior parte delle disposizioni ha natura di novella e continua a operare come parte del testo consolidato delle leggi regionali richiamate. L’unico limite temporale espresso riguarda la proroga del Protocollo Regione-Università, cessante al più tardi il 30 giugno 2012. Per il resto, la legge non contiene una disciplina transitoria generale autonoma nel testo fornito.

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