Messaggio numero 1953 del 19-01-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS comunica che, dal 1° luglio 2005, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa è fissato a 415,13 euro. Precisa che le procedure sono state aggiornate e che le pensioni già in pagamento saranno ricostituite centralmente, senza interventi delle Sedi.
Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa
Nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa
Il documento comunica l’adeguamento della misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa erogato dall’INPS ai pensionati di inabilità. L’aggiornamento discende dal decreto ministeriale 20 settembre 2005 e produce effetti dal 1° luglio 2005.
Contenuto del messaggio INPS
L’Istituto informa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, ha fissato la nuova misura dell’assegno in euro 415,13.
Il messaggio segnala inoltre che:
- le procedure di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni sono state aggiornate in data 4 gennaio 2006;
- le pensioni già in pagamento saranno ricostituite con procedura centrale;
- non è richiesto alcun intervento da parte delle Sedi.
Soggetti interessati
La nuova misura riguarda l’assegno per l’assistenza personale e continuativa riconosciuto dall’INPS ai pensionati di inabilità ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Riferimenti normativi richiamati
Il messaggio richiama il decreto ministeriale 20 settembre 2005 e, nell’allegato, il quadro normativo relativo alla rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL e ai criteri di adeguamento delle prestazioni connessi all’andamento dei prezzi al consumo.
Sono richiamati in particolare:
- l’art. 116 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- l’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- l’art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, per l’assegno di assistenza personale continuativa;
- l’art. 85 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, per l’assegno una tantum agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale.
Dati economici e decorrenze riportati nel decreto allegato
Il decreto allegato stabilisce, con decorrenza 1° luglio 2005:
- retribuzione media giornaliera: euro 60,04;
- minimale della retribuzione annua: euro 12.608,40;
- massimale della retribuzione annua: euro 23.415,60.
Per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua è fissato in:
- euro 33.718,46 per comandanti e capi macchinisti;
- euro 28.567,03 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
- euro 25.991,32 per gli altri ufficiali.
Il decreto indica anche i coefficienti annui di variazione per la riliquidazione delle rendite:
- anno 2003 e precedenti: 1,0200;
- anno 2004 e 1° semestre 2005: 1,0000.
Importi dell’assegno
Il decreto stabilisce che, dal 1° luglio 2005:
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in euro 415,13;
- l’assegno una tantum da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte per infortunio o malattia professionale è fissato in euro 1.663,34.
Meccanismo di riassorbimento degli incrementi
Il decreto precisa che gli incrementi annuali determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% prevista dall’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione assunta a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi della medesima norma.
Adempimenti finali
Il messaggio conclude che, per effetto dell’aggiornamento centrale:
- le Sedi non devono porre in essere ulteriori attività per le pensioni già in pagamento;
- il messaggio ha rilevanza esterna ed è destinato alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituto.
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