Messaggio numero 2504 del 25-1-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, in base all’articolo 5 della legge n. 263/2005, il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per l’ex coniuge divorziato sussiste solo se l’assegno divorzile è stato effettivamente riconosciuto dal tribunale. Le domande devono essere corredate dalla sentenza e, in caso di concorso con il coniuge superstite, la ripartizione della pensione segue quanto stabilito dal giudice, con decorrenza dal mese successivo alla notifica del provvedimento.
Attribuzione della pensione ai superstiti al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile
Attribuzione della pensione ai superstiti al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile
Il messaggio INPS n. 2504 del 25 gennaio 2006 fornisce istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in materia di diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o indiretta. Il documento richiama anche la circolare INPS n. 132 del 27 giugno 2001, confermando i criteri già indicati per il riconoscimento della prestazione.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 263/2005 interviene sull’interpretazione dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. L’articolo 5 stabilisce che, ai fini della titolarità dell’assegno prevista dall’articolo 5 della legge sul divorzio, deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della citata norma.
Condizione per il diritto alla pensione di reversibilità
L’Istituto precisa che, nei confronti dell’ex coniuge divorziato, il diritto alla pensione di reversibilità sorge solo quando l’assegno divorzile sia stato riconosciuto dal tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 898/1970. In altri termini, non è sufficiente una generica situazione di divorziato: è necessario un espresso provvedimento giudiziale di attribuzione dell’assegno.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande presentate dagli ex coniugi divorziati per ottenere il trattamento pensionistico devono essere corredate dalla sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità dell’assegno divorzile. La sentenza costituisce quindi il titolo necessario per accertare il diritto alla prestazione.
Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite
Il messaggio ricorda che, nel caso in cui il coniuge divorziato titolare di assegno concorra con il coniuge superstite, la ripartizione della pensione di reversibilità compete al Tribunale. Le strutture periferiche dell’INPS devono procedere alla suddivisione della prestazione tra gli aventi diritto sulla base di quanto stabilito dal giudice.
Decorrenza della quota spettante all’ex coniuge
La quota di pensione attribuita al coniuge divorziato non può essere erogata prima della notifica della sentenza. La decorrenza del pagamento è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento con il quale il Tribunale assegna la quota di pensione al coniuge divorziato.
Indicazioni finali
Il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto. L’allegato richiama il testo dell’articolo 5 della legge n. 263/2005, che conferma l’interpretazione autentica del requisito della titolarità dell’assegno divorzile.
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