Messaggio numero 1239 del 12-01-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS fornisce le istruzioni operative per trattare, in autotutela presso le sedi, i ricorsi delle aziende contro la mancata ammissione totale o parziale ai benefici contributivi previsti dal regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro. Vengono indicate le modalità di aggiornamento della procedura, l’invio di nuove lettere ai datori di lavoro ammessi, l’attribuzione del codice autorizzazione "0J", le scadenze operative entro il 31 marzo 2006 e le regole di esposizione/recupero dei benefici tramite DM10/2 e codice "L208".
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro: gestione dei ricorsi contro la mancata ammissione alle agevolazioni contributive
Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro e gestione dei ricorsi
Il documento disciplina la fase operativa successiva alla valutazione delle domande di accesso ai benefici contributivi previsti dal regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. In particolare, stabilisce come devono essere gestiti i ricorsi presentati dalle aziende contro la mancata ammissione, totale o parziale, alle agevolazioni.
Contesto e finalità del messaggio
L’Istituto richiama precedenti comunicazioni: il messaggio n. 17847 del 6 maggio 2005, con cui era stato reso noto l’invio delle lettere di esito delle domande, e la circolare n. 75 del 13 giugno 2005, che aveva già illustrato le modalità operative per la fruizione delle agevolazioni da parte dei datori di lavoro ammessi. Il presente messaggio completa quindi l’iter, fornendo indicazioni specifiche per la gestione dei ricorsi avverso i dinieghi.
Modalità di gestione dei ricorsi
A seguito di una ricognizione del fenomeno, l’INPS rileva che nella maggior parte dei casi i ricorsi derivano da problematiche gestibili localmente. Per questo motivo viene scelto di affidare alle sedi, in via di autotutela, la trattazione del contenzioso.
Le sedi devono utilizzare nuovamente l’apposita procedura già disponibile in Intranet, nella sezione:
- “Soggetto Contribuente”
- “Disciplina transitoria CFL – domanda di accesso ai benefici”
La procedura deve essere impiegata anche per le situazioni ancora pendenti.
Attività operative delle sedi
Gli operatori di sede, dopo aver esaminato attentamente gli elementi presentati dalle aziende in sede di ricorso, devono:
- inserire e/o modificare i dati già acquisiti;
- operare secondo le stesse modalità già indicate nel messaggio n. 36986 del 15 novembre 2004;
- verificare, a conclusione delle operazioni, gli output della procedura relativi alla validità sia della domanda sia dei singoli contratti contenuti nella domanda stessa.
Sulla base dell’esito dell’istruttoria e tenendo conto delle condizioni previste dal legislatore richiamate nel documento, le sedi devono inoltre:
- inviare ai datori di lavoro una nuova lettera per ciascuna domanda modificata, secondo il facsimile allegato;
- considerare tale nuova lettera come atto che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa dall’Istituto;
- attribuire il codice di autorizzazione “0J” alle posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi ai benefici, qualora tale codice non risulti già presente.
Termini e scadenze
Le operazioni di riesame e aggiornamento devono essere concluse improrogabilmente entro il 31 marzo 2006.
Inoltre, i ricorsi già inoltrati al Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti devono essere immediatamente restituiti alle sedi.
Adempimenti dei datori di lavoro dopo la comunicazione di ammissione
Ricevuta la comunicazione di ammissione, i datori di lavoro devono procedere in due modi distinti:
- per l’esposizione mensile sul mod. DM10/2 dei dati relativi ai lavoratori interessati, devono utilizzare i codici tipo contribuzione indicati al punto 2.1 della circolare n. 75 del 13 giugno 2005, secondo le nuove modalità di esposizione dei contributi introdotte dalla circolare n. 115 del 10 novembre 2005, basate sulla nettizzazione dei contributi;
- per il recupero dei benefici relativi a periodi già scaduti, devono utilizzare il codice “L208”, secondo le modalità illustrate al punto 2.2 della circolare n. 75/2002, come richiamata nel testo.
Casi particolari
La stessa prassi di recupero mediante codice “L208” deve essere adottata anche per i lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già giunto a scadenza e che non risultino più in carico all’azienda.
Riferimenti ulteriori
Il messaggio richiama, a supporto dell’interpretazione delle condizioni previste dal legislatore, i messaggi n. 31319 del 6 ottobre 2004, n. 34188 del 25 ottobre 2004 e n. 17847 del 6 maggio 2005.
Pubblicazione
Il documento precisa infine che il messaggio sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 13 gen 2006Messaggio numero 1347 del 13-01-2006
- Messaggio · 10 gen 2006Messaggio numero 934 del 10-01-2006
- Messaggio · 16 gen 2006Messaggio numero 1500 del 16-01-2006
- Messaggio · 16 gen 2006Messaggio numero 1440 del 16-01-2006
- Messaggio · 19 gen 2006Messaggio numero 1953 del 19-01-2006
- Messaggio · 19 gen 2006Messaggio numero 1940 del 19-01-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →