Messaggio numero 1440 del 16-01-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS disciplina la presentazione e la convalida delle deleghe associative per artigiani e commercianti, fissando scadenze specifiche e una ulteriore finestra per recuperare alcuni scarti di abbinamento. Prevede anche l’obbligo di restituzione delle deleghe non convalidate su richiesta delle associazioni.
Deleghe associative degli Artigiani e Commercianti
Deleghe associative degli Artigiani e Commercianti
Il messaggio dell’INPS riguarda la gestione delle deleghe alla riscossione delle quote associative per gli artigiani e commercianti. Definisce le scadenze per la presentazione delle deleghe, introduce una ulteriore prova di abbinamento per alcuni nominativi scartati e disciplina le operazioni successive di convalida da parte delle sedi territoriali.
Presentazione delle deleghe
Le Confederazioni del Commercio e dell’Artigianato devono presentare alle Strutture territoriali INPS competenti le deleghe sottoscritte dai singoli associati. La scadenza ordinaria indicata è il 28 gennaio, con riferimento a tutte le posizioni risultanti abbinate all’INPS Sede Centrale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Ulteriore prova di abbinamento per gli scarti
Per rispondere all’esigenza delle Confederazioni di recuperare gli scarti di tipo 1, ossia i casi di "data anagrafici errati o nominativo inesistente", viene autorizzata una ulteriore prova di abbinamento. Tale possibilità è concessa esclusivamente per i nominativi scartati nelle fasi del 30 settembre, 15 novembre e 18 gennaio, e solo fino al 13 febbraio, senza possibilità di proroga oltre tale data.
Termine per la consegna delle deleghe abbinate
Le Confederazioni devono consegnare le deleghe relative alle posizioni risultate abbinate dall’INPS al 13 febbraio entro il 27 febbraio.
Convalida delle deleghe da parte delle Sedi
Le Sedi INPS dispongono di tempo fino al 3 marzo per effettuare le operazioni di convalida delle ulteriori deleghe consegnate entro il 27 febbraio.
Restituzione delle deleghe non convalidate
Le Strutture territoriali INPS competenti devono restituire alle Associazioni, su richiesta, le deleghe che non risultino convalidate a qualsiasi titolo.
Pubblicazione del messaggio
Il messaggio precisa infine che il contenuto sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.
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