Ordinanza n. 14/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Prot. Interno n. -OMISSIS- emesso in data 03/10/2025 dalla Prefettura di Salerno (Area I STAFF - Ordine e Sicurezza Pubblica), notificato in data 04/10/2025, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e del Provvedimento del Questore della Provincia di Salerno, Divisione P.A.S.I., prot. n. -OMISSIS- del 09/10/2025, notificato in data 10/10/2025, con cui è stata revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. 304774-Q;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Salerno adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con il quale gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il successivo provvedimento del Questore di Salerno che ha revocato la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né gli elementi fattuali posti dall'amministrazione a fondamento dei provvedimenti. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, ha ritenuto prevalenti le esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza, escludendo quindi la concessione della sospensione. L'ordinanza non definisce il merito della controversia e non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris né sui singoli motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; l'ordinanza cautelare non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di pubblica sicurezza può essere negata per carenza del periculum in mora quando, nel bilanciamento degli interessi, risultino prevalenti le esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza.
- La prevalenza dell'interesse alla pubblica sicurezza consente di respingere la domanda cautelare senza che l'ordinanza debba definire il merito della controversia o esaminare specificamente i motivi di illegittimità dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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