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Circolare

Circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS-INAIL-Casse Edili, definendone ambito di applicazione, soggetti legittimati a richiederlo, requisiti di regolarità e procedura di rilascio. Il DURC è previsto per appalti pubblici, lavori privati in edilizia soggetti a concessione o DIA, attestazione SOA e altre ipotesi connesse a benefici, finanziamenti e gare. Vengono inoltre indicati i criteri di verifica presso INPS, INAIL e Casse Edili, le modalità telematiche e cartacee di richiesta, i termini di rilascio, il silenzio-assenso, la validità temporale per i lavori privati e alcune precisazioni operative.

Rilascio del DURC in edilizia per appalti pubblici e lavori privati

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in edilizia

La circolare disciplina l’assetto operativo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INPS-INAIL-Casse Edili, in attuazione delle convenzioni stipulate tra gli enti e del quadro normativo richiamato. L’obiettivo è uniformare le procedure di verifica della regolarità contributiva per il settore degli appalti e dell’edilizia privata, anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso e del monitoraggio delle imprese affidatarie di lavori.

Ambito di applicazione

Il DURC riguarda:

  • gli appalti pubblici, intesi in senso ampio, comprendendo lavori, servizi e forniture;
  • la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione;
  • i lavori privati in edilizia soggetti a concessione o a denuncia di inizio attività (DIA).

Il documento può essere utilizzato anche per:

  • il rilascio dell’attestazione SOA;
  • l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;
  • l’accesso a agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

Soggetti legittimati a richiedere il DURC

La circolare individua come richiedente principale l’impresa, anche tramite consulenti del lavoro e associazioni di categoria munite di delega. Possono richiederlo inoltre:

  • le pubbliche amministrazioni appaltanti;
  • gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
  • le SOA.

Casi in cui il DURC è richiesto

Appalti pubblici

Nel settore pubblico l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi fino all’aggiudicazione, ma tale dichiarazione deve poter essere verificata tramite DURC. Per gli appalti e subappalti di lavori pubblici in edilizia il certificato è richiesto per:

  • verifica della dichiarazione;
  • aggiudicazione, ove prevista;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  • collaudo e pagamento del saldo finale.

L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste. Il direttore dei lavori può comunque richiederlo in sede di emissione dei certificati di pagamento per SAL e saldo finale.

Lavori privati in edilizia

Nei lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o DIA. La mancata regolarità contributiva sospende l’efficacia del titolo abilitativo.

Attestazione SOA

Ai fini SOA la richiesta deve essere presentata prima dell’inoltro dell’istanza agli organismi preposti al rilascio.

Requisiti di regolarità contributiva

La regolarità contributiva deve essere valutata da INPS, INAIL e Cassa Edile secondo la normativa di rispettiva competenza, riferita all’intera situazione aziendale. La verifica va compiuta alla data indicata nella richiesta e, in mancanza, alla data di redazione del certificato, purché entro i termini previsti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.

Requisiti INPS

Ai fini INPS la regolarità sussiste quando:

  • gli adempimenti mensili o periodici sono correnti;
  • i versamenti corrispondono all’importo del saldo denunciato entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
  • non vi sono inadempienze in atto;
  • non vi sono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L’impresa è considerata regolare anche in presenza di:

  • richiesta di rateazione con parere favorevole motivato della struttura periferica competente;
  • sospensioni dei pagamenti disposte da norme di legge, ad esempio per calamità naturali;
  • istanza di compensazione con credito documentato;
  • crediti iscritti a ruolo con cartella sospesa in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo la regolarità può essere dichiarata solo se il ricorso riguarda questioni controverse o interpretative, è adeguatamente motivato e non è manifestamente dilatorio o pretestuoso. In pendenza di contenzioso giudiziario la circolare richiama l’art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, secondo cui l’iscrizione a ruolo può avvenire solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per le ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento, devono essere attivati i necessari contatti tra strutture territoriali per verificare ogni singola posizione contributiva.

Requisiti INAIL

Ai fini INAIL l’azienda è regolare quando:

  • è titolare di codice cliente con PAT attive;
  • ha dichiarato regolarmente le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti e alla dimensione aziendale;
  • ha versato premi e accessori dovuti.

È inoltre considerata regolare quando:

  • il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello dell’appalto;
  • vi è una richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura, o con motivato parere favorevole in caso di competenza superiore;
  • vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative o da norme speciali;
  • sono state effettuate compensazioni tramite modello F24 oppure la struttura accerta crediti compensabili;
  • vi sono crediti iscritti a ruolo con cartella sospesa in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Anche per INAIL, per i crediti non ancora iscritti a ruolo valgono le stesse regole indicate per la pendenza di contenzioso amministrativo e giudiziario.

Requisiti Cassa Edile

La Cassa Edile competente per la sede dell’impresa verifica la posizione contributiva per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel proprio territorio. Il certificato è rilasciato se:

  • la verifica locale ha esito positivo;
  • la banca dati nazionale non segnala l’impresa come irregolare.

Ogni Cassa Edile deve trasmettere mensilmente alla banca dati nazionale l’elenco delle imprese non in regola e aggiornarlo con la medesima cadenza. La banca dati nazionale ha il compito di tenere l’elenco delle imprese irregolari e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica.

L’impresa è in regola quando ha versato contributi e accantonamenti dovuti, compresi quelli dell’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento al momento della richiesta. Inoltre, ai fini della regolarità, la denuncia alla Cassa Edile deve indicare per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non lavorate, con le causali di assenza, non inferiore a quello contrattuale.

Per i lavori pubblici, ai fini del SAL o dello stato finale, la certificazione è rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e il cantiere oggetto della richiesta. Il rilascio ai sensi dell’art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 è riservato alle Casse Edili regolarmente costituite su iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore edile.

Subappalto

Nel subappalto l’impresa subappaltatrice deve possedere gli stessi requisiti generali e di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice. Il certificato deve quindi essere rilasciato sulla complessiva situazione aziendale secondo i criteri ordinari. La circolare evidenzia che l’impossibilità di autodichiarare la regolarità da parte del subappaltatore deriva dalla natura privatistica del rapporto con l’appaltatore e da esigenze di rigore e di interesse pubblico.

Procedura di richiesta

La richiesta del DURC avviene tramite un modulo unificato, compilabile secondo istruzioni allegate, disponibile online e in forma cartacea presso le strutture territoriali.

I canali previsti sono:

  • via telematica, quale modalità principale;
  • presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili;
  • tramite posta, per l’accesso tradizionale allo sportello.

Le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono utilizzare esclusivamente la via telematica. La richiesta può essere effettuata tramite:

  • portale orizzontale Sportello Unico Previdenziale;
  • portale verticale INAIL;
  • portale verticale INPS;
  • portale verticale Casse Edili, in corso di realizzazione.

Per l’accesso ai portali INPS e INAIL si utilizzano le credenziali già rilasciate dagli enti. Nel caso di richiesta tramite consulente o associazione di categoria, la validità della delega riconosciuta da uno degli enti si estende anche agli altri enti convenzionati. Per gli utenti diversi da imprese e intermediari, il portale Sportello Unico Previdenziale rilascia appositi codici di accesso.

Istruttoria e rilascio

La procedura informatica verifica formalmente la domanda, ne attesta l’inoltro e assegna un C.I.P. che identifica lo specifico appalto. Il C.I.P. deve essere indicato in ogni richiesta successiva relativa allo stesso appalto.

Se la domanda è incompleta, l’operatore richiede le informazioni mancanti assegnando 10 giorni; decorso inutilmente tale termine, la domanda è considerata non ammissibile. Se occorrono elementi integrativi ai fini istruttori, può essere richiesta alla ditta la documentazione utile, come le quietanze di versamento o altra documentazione ritenuta necessaria, sempre con termine di 10 giorni. In tale ipotesi il termine di rilascio del DURC resta sospeso.

Il DURC è rilasciato sulla base degli atti presenti presso le strutture alla data indicata nella richiesta e, se mancante, alla data di redazione del certificato, nei limiti temporali previsti per il rilascio o per il silenzio-assenso. L’istruttoria è svolta separatamente da ciascun ente e validata dal responsabile del procedimento, che registra l’esito nella procedura informatica.

Tempi di rilascio e silenzio-assenso

La Cassa Edile competente emette il Documento Unico relativo alla posizione contributiva dell’impresa presso di sé e attesta quanto acquisito dagli altri enti. Il DURC è prodotto solo quando tutti gli enti hanno inserito l’esito istruttorio e comunque entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, al netto delle eventuali sospensioni istruttorie.

Se anche uno solo degli enti dichiara l’impresa irregolare, il DURC viene rilasciato con attestazione di non regolarità. Se decorrono 30 giorni senza pronuncia di INPS o INAIL, opera il silenzio-assenso per tali enti; il meccanismo non è estensibile alle Casse Edili, che hanno natura privata. In tal caso la Cassa Edile deve comunque emettere il DURC entro il termine sulla base delle verifiche disponibili, purché non vi siano sospensioni istruttorie in corso.

Il documento viene stampato in duplice originale, firmato dal responsabile del procedimento e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata A/R. Se il richiedente è diverso dall’impresa, una copia va inviata anche a quest’ultima.

Validità, ristampa e controlli successivi

Per i lavori privati in edilizia le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, del D.lgs. n. 276/2003 hanno validità di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo di una dichiarazione non più veritiera è equiparato all’uso di atto falso e punito secondo il codice penale.

È possibile chiedere la ristampa del DURC presso qualsiasi struttura territoriale degli enti convenzionati, ma solo dopo l’emissione dell’originale da parte della struttura competente. Il richiedente può consultare in ogni momento lo stato della pratica tramite il C.I.P.

Se dopo il rilascio emergono circostanze idonee a modificare sostanzialmente la regolarità attestata, la struttura deve informare subito il richiedente e, per conoscenza, la stazione appaltante, adottando le iniziative necessarie per il recupero delle somme dovute. Resta fermo che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa e non preclude successive azioni di accertamento e recupero.

Ulteriori precisazioni operative

La circolare precisa che, per i lavori privati, la mancata regolarità contributiva sospende l’efficacia del titolo abilitativo richiesto. Per l’INAIL, il modulo di richiesta del DURC può essere utilizzato anche per presentare contestualmente la denuncia di nuovo lavoro.

Ogni ente risponde della correttezza delle attestazioni di propria competenza. Le strutture devono adottare ogni iniziativa utile per evitare il perfezionamento del silenzio-assenso e organizzarsi in modo conforme alle nuove disposizioni.

Punti principali

Ambito di applicazione del DURC

Il DURC riguarda tutti gli appalti pubblici, intesi in senso ampio e comprensivi di lavori, servizi e forniture, nonché la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione. In edilizia si applica anche ai lavori privati soggetti a concessione o a denuncia di inizio attività (DIA). Il documento può essere utilizzato anche per l’attestazione SOA, l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e per l’accesso a agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

Soggetti richiedenti

La richiesta può provenire principalmente dall’impresa, direttamente o tramite consulenti del lavoro e associazioni di categoria delegati. Possono richiederlo anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

Rilascio nei lavori pubblici

Negli appalti pubblici l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi fino all’aggiudicazione, ma la verifica avviene attraverso il DURC. Per i lavori pubblici in edilizia il DURC è richiesto per verifica della dichiarazione, aggiudicazione, stipula del contratto, pagamenti degli stati di avanzamento lavori, collaudo e saldo finale. Il direttore dei lavori può richiederlo in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Rilascio nei lavori privati e per SOA

Per i lavori privati in edilizia il DURC deve essere rilasciato prima dell’inizio dei lavori oggetto di concessione o DIA. Per l’attestazione SOA la richiesta va presentata prima dell’inoltro della relativa istanza agli organismi competenti.

Requisiti di regolarità INPS

La regolarità INPS richiede correntezza nei versamenti periodici, corrispondenza tra versamenti e saldo denunciato entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, assenza di inadempienze e assenza di note di rettifica notificate, non contestate e non pagate. L’impresa è considerata regolare anche in presenza di rateazioni accolte, sospensioni legislative dei pagamenti, compensazioni documentate o crediti iscritti a ruolo con cartelle sospese. Per i crediti non ancora iscritti a ruolo, la regolarità può essere dichiarata solo in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario nei limiti indicati dalla circolare.

Requisiti di regolarità INAIL

Ai fini INAIL l’azienda è regolare se ha un codice cliente con PAT attive, dichiara retribuzioni imponibili congrue rispetto ai lavori svolti e alla dimensione aziendale e versa premi e accessori dovuti. La regolarità permane anche in caso di rischio assicurato coerente con l’appalto, rateazioni favorevoli, sospensioni legislative o speciali, compensazioni F24 o crediti compensabili e cartelle sospese. Anche per l’INAIL valgono le indicazioni sui crediti non ancora iscritti a ruolo in pendenza di contenzioso.

Requisiti di regolarità Cassa Edile

La Cassa Edile verifica la posizione dell’impresa per i cantieri attivi e gli operai occupati nel proprio territorio e rilascia il certificato se la verifica locale è positiva e se dalla banca dati nazionale non emergono segnalazioni di irregolarità. L’impresa è regolare se ha versato contributi e accantonamenti dovuti, compresi quelli dell’ultimo mese scaduto, e se nella denuncia indica per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore al contratto, con relative causali di assenza. Per i lavori pubblici, in occasione di SAL o stato finale, il certificato è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio sul periodo e cantiere oggetto della richiesta.

Subappalto

Nel subappalto l’impresa subappaltatrice deve possedere gli stessi requisiti generali e di qualificazione richiesti all’impresa appaltatrice. Il certificato va quindi rilasciato sull’intera situazione aziendale secondo i criteri ordinari. La circolare richiama inoltre la natura privatistica del rapporto tra appaltatrice e subappaltatrice e l’esigenza di rigore e di tutela dell’interesse pubblico.

Procedura di richiesta e canali utilizzabili

La richiesta avviene tramite un modulo unificato, disponibile online e in forma cartacea presso le strutture territoriali. Il canale principale è quello telematico; in alternativa è possibile rivolgersi allo Sportello Unico presso le Casse Edili. Le stazioni appaltanti e gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono usare esclusivamente la via telematica. Sono indicati i portali orizzontale e verticali INAIL, INPS e Casse Edili, con accesso mediante le credenziali già rilasciate dagli enti o mediante appositi codici per altri utenti.

Istruttoria, integrazioni e tempi di rilascio

La procedura attesta l’inoltro della domanda e assegna un C.I.P. che identifica lo specifico appalto e deve essere riportato nelle richieste successive sul medesimo appalto. Se la richiesta è incompleta, la struttura richiede le integrazioni assegnando 10 giorni; decorso inutilmente il termine la domanda è non ammissibile. Il DURC è rilasciato sulla base degli atti esistenti alla data indicata nella richiesta o, in mancanza, alla data di redazione del certificato. Il termine ordinario di rilascio è di 30 giorni dalla protocollazione, al netto delle sospensioni istruttorie; se uno degli enti dichiara irregolarità, viene rilasciato un DURC negativo.

Silenzio-assenso e validità

Se decorrono 30 giorni senza pronuncia di INPS o INAIL, opera il silenzio-assenso limitatamente alla loro posizione; tale meccanismo non vale per le Casse Edili. Per i lavori privati in edilizia, le dichiarazioni di regolarità sono valide per un mese dalla data di rilascio. L’uso di una dichiarazione non più veritiera è equiparato all’uso di atto falso e può essere sanzionato penalmente.

Precisazioni operative

Presso qualunque struttura territoriale è possibile chiedere una ristampa del DURC solo dopo l’emissione dell’originale. Il richiedente può seguire lo stato della pratica tramite il C.I.P. La struttura deve comunicare eventuali sopravvenienze che incidano sulla regolarità già attestata e avviare le azioni di recupero; il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa. Nei lavori privati la mancata regolarità sospende l’efficacia del titolo abilitativo. Il modulo può essere usato anche per la denuncia di nuovo lavoro INAIL. Ogni ente risponde della correttezza della parte di propria competenza e le strutture devono organizzarsi per evitare il perfezionamento del silenzio-assenso.

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