Circolare INAIL n. 36 del 13 luglio 2005
Lavori a carattere temporaneo. Nuovo modulo di denuncia.Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal 13 luglio 2005, un nuovo modulo semplificato per denunciare i lavori a carattere temporaneo, che sostituisce il modulo 66-DL. Il nuovo modello va usato solo se il lavoro è temporaneo e riconducibile a una voce di tariffa già attiva nella PAT della sede accentrante; in caso contrario occorre utilizzare la denuncia di variazione ordinaria. La circolare chiarisce anche come gestire i casi di uso errato del modulo, disciplina le modalità di reperimento della nuova modulistica e abroga le precedenti circolari sul modulo 66-DL.
Nuovo modulo di denuncia per lavori a carattere temporaneo e abolizione del modulo 66-DL
Lavori a carattere temporaneo. Nuovo modulo di denuncia e istruzioni operative
La circolare disciplina l’introduzione di un nuovo modulo per la denuncia dei lavori a carattere temporaneo, nell’ambito delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi. L’obiettivo dichiarato è semplificare la modulistica e assicurare una gestione coerente con le regole vigenti sull’accentramento dei lavori temporanei nella PAT della sede legale del datore di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sull’art. 12 delle modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, e richiama la circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002, punto 11, relativa alla denuncia e gestione dei lavori a carattere temporaneo. Sono inoltre richiamate le circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977, in quanto contenevano riferimenti al modulo 66-DL.
Introduzione del nuovo modulo e abrogazione del 66-DL
Dal giorno di pubblicazione della circolare, il modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo sostituisce il precedente modulo 66-DL. Il nuovo modello conserva l’impostazione generale del modulo precedente, ma viene qualificato come modulo semplificato e alternativo rispetto alla denuncia di variazione. La compilazione deve avvenire secondo le istruzioni allegate al modulo stesso.
Ambito di utilizzo del nuovo modulo
Il nuovo modulo può essere utilizzato soltanto quando ricorrono contemporaneamente due presupposti:
- il lavoro ha carattere temporaneo;
- il nuovo lavoro è riconducibile a una voce di tariffa già attiva nell’ambito della PAT della sede accentrante, cioè la PAT accesa presso la Sede INAIL competente per la sede legale del datore di lavoro.
Ai fini tariffari, sono considerati lavori temporanei quelli che presentano un termine finale certo o determinabile, anche se di lunga durata. La circolare precisa che, oltre ai lavori edili e affini, rientrano nella nozione anche attività temporanee affidate in appalto, come la gestione di una mensa scolastica o di un servizio di pulizia di un edificio, sia privato sia pubblico.
Casi di esclusione e uso della modulistica ordinaria
Il nuovo modulo non può essere utilizzato nei seguenti casi:
- nuovi lavori stabili, cioè privi di un termine finale;
- nuovi lavori temporanei non riconducibili a voci di tariffa già attive nella PAT della sede accentrante.
Nel primo caso, il lavoro deve essere denunciato con la modulistica ordinaria di variazione ed è soggetto alle ordinarie modalità di gestione. Nel secondo caso, la denuncia deve comunque essere presentata con la modulistica ordinaria, ma il lavoro va gestito secondo le regole speciali dei lavori temporanei, cioè ricondotto nella PAT attiva presso la sede accentrante. In tale ipotesi, la circolare richiede di evidenziare espressamente la natura temporanea del lavoro inserendo, prima della descrizione delle lavorazioni, la dicitura "LAVORO TEMPORANEO" o altra equivalente.
Gestione dell’uso improprio del nuovo modulo
Se il nuovo modulo viene utilizzato impropriamente in un caso in cui avrebbe dovuto essere impiegata la denuncia di variazione, la Sede deve invitare il datore di lavoro a compilare e presentare la denuncia corretta, assegnando un termine congruo non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se la nuova denuncia è presentata o spedita entro tale termine, la data rilevante resta quella della denuncia originaria presentata con il modulo errato.
Modalità di reperimento della nuova modulistica
In fase iniziale, le Unità operative riceveranno modelli cartacei in numero congruo direttamente dalla Tipografia; eventuali ulteriori richieste dovranno essere inoltrate alla stessa Tipografia in base alle esigenze operative. Il nuovo modulo potrà inoltre essere scaricato dall’utenza dalla sezione "modulistica" del sito internet aziendale. La circolare segnala anche la futura disponibilità di una procedura per l’invio telematico della denuncia, di cui saranno fornite successive istruzioni.
Abrogazioni finali
Con effetto dalla data di pubblicazione della circolare, sono abrogate le circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977 nella parte relativa al modulo 66-DL "Denuncia di nuovo lavoro - Costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte".
Punti principali
Sostituzione del modulo 66-DL
Il nuovo modulo di denuncia di nuovo lavoro temporaneo entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare e sostituisce integralmente il modulo 66-DL per le denunce dei lavori a carattere temporaneo.
Caratteristiche del nuovo modulo
Il modulo conserva l’impostazione generale del precedente, ma è configurato come strumento semplificato e alternativo rispetto alla denuncia di variazione. La compilazione deve seguire le istruzioni allegate al modulo.
Condizioni per l’utilizzo
Il modulo può essere utilizzato solo se ricorrono congiuntamente la temporaneità del lavoro e la sua riconducibilità a una voce di tariffa già attiva nella PAT della sede accentrante.
Definizione di lavoro temporaneo
Sono temporanei i lavori con termine finale certo o determinabile, anche se di lunga durata. La nozione comprende anche attività temporanee in appalto, come mensa scolastica o pulizie di edifici, oltre ai lavori edili e affini tradizionalmente ricompresi nel vecchio modulo.
Quando non si può usare il nuovo modulo
Per i nuovi lavori stabili, e per i lavori temporanei non riconducibili a voci di tariffa già attive nella PAT della sede accentrante, deve essere utilizzata la modulistica ordinaria di variazione. Nel secondo caso, tuttavia, il lavoro va comunque gestito secondo le regole speciali dei lavori temporanei, con accentramento nella PAT della sede legale.
Indicazioni operative per la denuncia ordinaria
Quando il lavoro temporaneo non è compatibile con il nuovo modulo, nella parte descrittiva delle lavorazioni deve essere evidenziata la natura temporanea con la dicitura "LAVORO TEMPORANEO" o equivalente, prima della descrizione delle lavorazioni.
Gestione dell’uso errato del modulo
Se viene usato il nuovo modulo in un caso che richiede la denuncia ordinaria, la Sede invita il datore di lavoro a presentare la denuncia corretta entro un termine congruo, comunque non inferiore a 20 giorni. Se la nuova denuncia arriva nel termine, vale come data di presentazione quella della denuncia inizialmente inviata sul modulo errato.
Abrogazioni
Dalla data di pubblicazione della circolare sono abrogate le circolari n. 19 del 25 marzo 1976 e n. 44 del 28 maggio 1977 limitatamente alle parti riguardanti il modulo 66-DL.
Reperimento della modulistica
Le Unità operative riceveranno inizialmente modelli cartacei dalla Tipografia; eventuali richieste successive saranno gestite direttamente con la Tipografia. Il nuovo modulo è anche scaricabile dal sito internet aziendale e in futuro sarà disponibile una procedura per l’invio telematico della denuncia.
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