Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2005.Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi ...

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare determina, per l’anno 2005, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi INAIL, illustrando i criteri di adeguamento delle retribuzioni effettive, convenzionali e di ragguaglio, nonché i valori applicabili a specifiche categorie di lavoratori. Vengono inoltre riepilogati i premi speciali unitari per le principali attività e categorie interessate, oltre ai valori del minimale e massimale di rendita validi fino al 30 giugno 2005 e ai riflessi sul profilo risarcitorio.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2005

Determinazione per l’anno 2005 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

La circolare definisce, per l’anno 2005, i criteri e i valori da assumere per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei premi INAIL. Il documento ricostruisce il sistema delle tre basi imponibili rilevanti nel Testo Unico n. 1124/1965 — retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio — e aggiorna i relativi minimali e massimali, con specifiche indicazioni per singole categorie di lavoratori e per i premi speciali unitari.

Quadro generale delle basi imponibili

Il Testo Unico distingue:

  • la retribuzione effettiva, costituita da tutte le somme e i valori maturati dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di contributi e trattenute;
  • la retribuzione convenzionale o legale, prevista per determinate categorie e fissata con decreti ministeriali o con legge;
  • la retribuzione di ragguaglio, utilizzata in via residuale quando manchi una retribuzione effettiva o convenzionale e non esistano tabelle fisse di salari medi o convenzionali.

Per i criteri di calcolo e i riferimenti normativi specifici, la circolare rinvia espressamente alla precedente circolare n. 36/2003, considerata parte integrante delle istruzioni.

Minimo generale per le retribuzioni effettive

Per la generalità delle retribuzioni effettive, la circolare ricorda che la base imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Rimane inoltre in vigore il minimale legale giornaliero, da rivalutare annualmente secondo l’indice ISTAT.

Per il 2005, in considerazione della variazione ISTAT pari al 2%, il minimale giornaliero generale è fissato in 39,94 euro, con un corrispondente minimale mensile di 1.038,44 euro calcolato su 26 giornate lavorative.

Categorie escluse dal minimale giornaliero generale

Non tutte le retribuzioni effettive sono soggette all’adeguamento al minimale generale. La circolare esclude:

  • gli operai agricoli, per i quali il limite minimo giornaliero è aggiornato solo in base all’indice ISTAT e per il 2005 è pari a 35,54 euro;
  • alcune erogazioni speciali, tra cui i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e le indennità corrisposte ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, al rimboschimento e alla sistemazione montana.

Per queste ultime, la circolare richiama la competenza delle Regioni nella determinazione dei trattamenti economici e demanda alle Direzioni regionali la verifica degli eventuali cantieri presenti sul territorio e la comunicazione dei relativi importi alle strutture dipendenti.

Retribuzioni convenzionali: criteri generali e limiti 2005

Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate in base all’indice ISTAT a partire dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore. Dopo l’aggiornamento, esse vanno confrontate con il limite minimo giornaliero applicabile e, se inferiori, adeguate a tale soglia.

La circolare individua, per il 2005, i seguenti valori di riferimento:

  • 39,94 euro per la generalità delle retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori diversi dai soci di cooperative;
  • 22,19 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
  • 28,03 euro per i soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo giornaliero rivalutato per il 2005 è 22,19 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 39,94 euro.

Retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale

La circolare riepiloga una serie di categorie con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale o provinciale. Tra queste figurano:

  • detenuti ed internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori in lavori socialmente utili, in pubblica utilità, in tirocini formativi e di orientamento e in PIP;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative;
  • addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
  • soci volontari delle cooperative sociali;
  • lavoratori dell’area dirigenziale;
  • soci di cooperative e organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970.

Per tali categorie vengono richiamati gli importi già vigenti o rivalutati, con indicazione dei criteri di calcolo giornalieri, mensili e, in alcuni casi, del periodo di occupazione media mensile da applicare.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Un’altra parte della circolare è dedicata alle retribuzioni convenzionali fissate direttamente da norme di legge. In particolare, vengono considerate:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a tempo parziale, per i quali la base imponibile è calcolata in termini orari, applicando il criterio della retribuzione oraria minimale o tabellare e scegliendo quella più elevata;
  • i lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali la base imponibile coincide con il massimale di rendita;
  • i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per i quali si applica una retribuzione convenzionale giornaliera progressivamente riallineata;
  • gli insegnanti delle scuole non statali e gli alunni/studenti addetti ad esercitazioni pratiche o lavori;
  • i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte.

Per ciascuna categoria la circolare precisa il criterio contributivo applicabile, i rapporti con il minimale generale e, quando previsto, gli importi aggiornati per il 2005 o per l’anno scolastico di riferimento.

Premi speciali unitari

Quando la lavorazione o le circostanze di esecuzione rendono difficile accertare gli elementi necessari al calcolo del premio ordinario, la circolare prevede l’applicazione di premi speciali unitari, determinati in base a parametri diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa.

Per il 2005 vengono riportate le principali categorie interessate, tra cui:

  • titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati all’imprenditore artigiano, con premi annuali per classe di rischio e retribuzione minima annua pari a 11.982,00 euro;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative o organismi associativi, soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970, con premi trimestrali differenziati per settore di facchinaggio;
  • addetti alla frangitura e spremitura delle olive, con premi per frantoio distinti secondo il tipo di impianto e la durata della campagna olearia;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con premio mensile minimo;
  • insegnanti delle scuole non statali, con premi annuali differenziati tra insegnamento prescolare e scolare;
  • alunni e studenti delle scuole non statali, per i quali è previsto un premio annuale provvisorio;
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, con premio fisso per ogni prova;
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, per i quali i premi dipendono dagli apparecchi radiologici e dalle sostanze radioattive utilizzate.

La circolare indica anche le regole di proporzionalità per l’aumento dei premi nel caso di retribuzioni superiori ai minimi e, per alcune categorie, il riferimento agli allegati con le tabelle complete.

Minimale e massimale di rendita e riflessi risarcitori

Il documento conferma che, per il periodo 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2005, il minimale di rendita è pari a 12.360,60 euro annui e 41,20 euro giornalieri, mentre il massimale di rendita è pari a 22.955,40 euro annui e 76,52 euro giornalieri.

Sul piano risarcitorio, la circolare chiarisce che:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per i casi verificatisi dal 1° gennaio 2004 e per quelli ancora in corso a tale data;
  • ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per superstiti, gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2004 sono soggetti ai valori rivalutati di minimale e massimale di rendita.

Sintesi operativa

La circolare fornisce quindi un quadro completo per l’anno 2005 dei valori imponibili e dei premi da applicare in materia INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, di ragguaglio e premi speciali. Il contenuto è strutturato per categorie di lavoratori e per specifiche modalità di calcolo, con rinvio agli allegati per i prospetti numerici dettagliati e alle precedenti circolari per gli aspetti già trattati in modo sistematico.

Punti principali

Determinazione dei minimali 2005

Per il 2005 il minimale giornaliero generale per le retribuzioni effettive è fissato in 39,94 euro, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1° gennaio 2005 (420,43 euro). Il minimale mensile corrispondente, calcolato su 26 giornate, è pari a 1.038,44 euro. La circolare precisa che tale minimale non va confuso con il minimale di rendita, che nel periodo 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2005 è pari a 41,20 euro giornalieri e 12.360,60 euro annui.

Retribuzioni effettive e categorie escluse

La retribuzione imponibile effettiva non può essere inferiore sia ai minimi fissati da leggi, regolamenti o contratti collettivi sia ai limiti minimi giornalieri rivalutati annualmente. Restano escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero alcune categorie, tra cui gli operai agricoli, per i quali il limite per il 2005 è 35,54 euro, e specifiche erogazioni speciali come i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e gli assegni o indennità per disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

Retribuzioni convenzionali e criteri di adeguamento

Le retribuzioni convenzionali devono essere rivalutate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo alla loro entrata in vigore e poi confrontate con il relativo limite minimo giornaliero. Per il 2005 il limite generale applicabile alle retribuzioni convenzionali è 22,19 euro, salvo i casi in cui esista uno specifico limite diverso. Per i soci di cooperative operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa il limite è 28,03 euro, mentre per i lavoratori diversi dai soci di cooperative il limite resta quello generale di 39,94 euro.

Categorie con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale

La circolare disciplina numerose categorie con imponibili convenzionali fissati da decreti ministeriali, tra cui detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in lavori socialmente utili, in tirocini e in PIP, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci volontari di cooperative sociali, lavoratori dell’area dirigenziale, lavoratori soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970, nonché lavoratori italiani in Paesi extracomunitari per i quali si rinvia al decreto 17 gennaio 2005.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Sono richiamate le basi imponibili convenzionali previste per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i lavoratori part-time, per i lavoratori dell’area dirigenziale, per i soci di cooperative e organismi associativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970, per gli insegnanti e per gli alunni/studenti delle scuole non statali, nonché per i candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte. Per ciascuna categoria la circolare indica il criterio di calcolo, i rapporti con il minimale generale e, quando previsto, gli importi aggiornati per il 2005.

Premi speciali unitari

Quando il calcolo ordinario del premio è difficoltoso per la natura della lavorazione o per l’impossibilità di accertare gli elementi retributivi, si applicano premi speciali unitari. Per il 2005 la circolare riporta i premi minimi per titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti e associati in partecipazione, facchini e altri soci di cooperative, lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, pescatori della piccola pesca marittima e acque interne, insegnanti delle scuole non statali, alunni e studenti, candidati all’emigrazione e medici radiologi/tecnici sanitari esposti a radiazioni.

Minimale e massimale di rendita e profilo risarcitorio

Per il periodo 1° gennaio 2004 - 30 giugno 2005 il minimale di rendita è 12.360,60 euro annui e 41,20 euro giornalieri; il massimale è 22.955,40 euro annui e 76,52 euro giornalieri. La circolare chiarisce che l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per gli eventi dal 1° gennaio 2004 e, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi importi trovano applicazione per gli eventi verificatisi da tale data.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.