Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 39 del 2 agosto 2005

Distacco dei lavoratori in ambito nazionale. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della nuova disciplina del distacco dei lavoratori nel settore privato, con particolare attenzione ai requisiti di legittimità, alla gestione dell’assicurazione obbligatoria INAIL e agli adempimenti in caso di infortunio o malattia professionale. Viene chiarito che il premio resta a carico del distaccante, ma va calcolato secondo la tariffa e la gestione del distaccatario, con specifiche regole operative sulla posizione assicurativa territoriale. La circolare disciplina inoltre gli obblighi di denuncia degli eventi lesivi e precisa i criteri per l’eventuale azione di regresso INAIL nei confronti di distaccante e distaccatario.

Distacco dei lavoratori in ambito nazionale: nuova disciplina, obbligo assicurativo e tutela infortuni

Distacco dei lavoratori in ambito nazionale: nuova disciplina, obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni

La circolare esamina l’impatto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 sull’istituto del distacco nel lavoro privato, con particolare riferimento ai profili assicurativi INAIL e agli obblighi in materia di infortuni e malattie professionali. Vengono inoltre coordinati i nuovi principi con la previgente disciplina della legge n. 236/1993 e con le istruzioni ministeriali richiamate nel testo.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama, tra le principali fonti, il D.P.R. n. 1124/1965, in particolare gli artt. 10, 11, 52, 53 e 54, la legge n. 236/1993, l’art. 8, comma 3, il D.M. 12 dicembre 2000 sulle tariffe dei premi assicurativi, la legge n. 30/2003, il D.Lgs. n. 276/2003, il D.Lgs. n. 251/2004 e le circolari ministeriali n. 4/1994, n. 58/1994, n. 3/2004 e n. 28/2005. Il quadro normativo è utilizzato per definire l’inquadramento del distacco, la copertura assicurativa e gli adempimenti conseguenti.

Nozione di distacco e ambito della nuova disciplina

Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La circolare evidenzia che la nuova disciplina porta l’istituto nel campo dei rapporti di lavoro privatistici e legittima le prassi di distacco, in particolare nei gruppi di impresa, quando rispondono a reali esigenze organizzative e produttive.

La circolare precisa che la nuova normativa lascia espressamente ferma la disciplina previgente prevista dalla legge n. 236/1993, relativa agli accordi sindacali finalizzati a evitare riduzioni di personale mediante comando o distacco temporaneo di lavoratori.

Requisiti essenziali del distacco

Perché il distacco sia legittimo, devono sussistere requisiti essenziali:

  • Temporaneità: il distacco non deve assumere carattere definitivo e deve essere funzionale al permanere dell’interesse del distaccante.
  • Interesse del distaccante: può essere qualsiasi interesse produttivo, purché non coincida con il mero interesse alla fornitura di lavoro altrui, che sarebbe invece tipico della somministrazione.
  • Consenso del lavoratore: è richiesto solo nel caso in cui il distacco comporti un mutamento delle mansioni.
  • Motivi oggettivi per il trasferimento oltre 50 chilometri: quando il distacco comporta lo spostamento a un’unità produttiva distante più di 50 chilometri, sono necessarie comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

La circolare richiama inoltre la possibilità che il lavoratore presti attività solo in parte presso il distaccatario, continuando per il resto a operare presso il datore di lavoro distaccante.

Disciplina del rapporto assicurativo

Sul piano assicurativo, il datore di lavoro distaccante continua a essere il soggetto tenuto al trattamento economico e normativo del lavoratore e resta anche il titolare dell’obbligo contributivo assicurativo. Tuttavia, il premio deve essere calcolato sulla base della tariffa e della gestione applicabili al distaccatario, ossia in relazione alla lavorazione concretamente svolta dal lavoratore presso l’impresa di destinazione.

In pratica, il distaccante deve applicare la voce di tariffa corrispondente all’attività esercitata presso il distaccatario e ricondurre l’attività del personale distaccato nell’ambito della gestione tariffaria in cui è inquadrata l’impresa presso cui il lavoratore opera.

Regole operative per la posizione assicurativa territoriale

La circolare distingue due scenari:

  • Gestione tariffaria del distaccante coincidente con quella del distaccatario:

    • se la lavorazione svolta presso il distaccatario è già ricompresa nella classificazione adottata per il distaccante, il lavoratore resta inserito nella PAT del distaccante alla voce di tariffa corrispondente;
    • se la lavorazione non trova corrispondenza nella classificazione del distaccante, devono essere istituite, sempre nella PAT del distaccante, una o più specifiche voci di tariffa analoghe ai riferimenti classificativi in vigore presso il distaccatario;
    • se il lavoratore, oltre all’attività presso il distaccatario, continua a svolgere lavorazioni diverse presso il distaccante, le retribuzioni devono essere ripartite proporzionalmente fra le diverse voci di tariffa della PAT del distaccante, in base all’incidenza delle singole lavorazioni.
  • Gestione tariffaria del distaccante diversa da quella del distaccatario:

    • deve essere aperta una nuova PAT a carico del distaccante, con gestione tariffaria uguale a quella del distaccatario e con applicazione dei relativi riferimenti classificativi alle lavorazioni svolte.

Denunce di infortunio, malattia professionale e comunicazioni obbligatorie

Il distaccante resta tenuto a presentare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza degli eventi che causano morte o inabilità al lavoro superiore a tre giorni. La ragione è che il distaccante continua a essere il titolare del rapporto di lavoro, anche se la prestazione è resa presso il distaccatario.

La circolare precisa che il lavoratore deve comunicare l’infortunio o la malattia professionale al distaccante e trasmettere a quest’ultimo la certificazione medica. Se la denuncia è inviata soltanto al distaccatario, quest’ultimo deve informare il distaccante dell’evento. Per garantire il rispetto dei termini di legge, è opportuno che tra distaccante e distaccatario siano previsti accordi specifici sulle modalità e sulla tempestività della comunicazione delle assenze.

Effetti della comunicazione errata o tardiva

La circolare chiarisce che, se il lavoratore comunica l’infortunio o la malattia professionale al distaccatario anziché al distaccante ma comunque nei termini di legge, non viene meno il diritto all’indennizzo per il periodo precedente la denuncia.

Inoltre, ai fini della verifica del termine per la denuncia all’INAIL, si considera la data in cui il distaccante ha ricevuto il certificato medico, e non quella di eventuale ricezione per errore da parte del distaccatario.

Azione di regresso INAIL

Sulla base dei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3288/1997, la circolare ribadisce che l’INAIL può esercitare l’azione di regresso nei confronti di tutti i soggetti che, nell’ambito del rapporto di lavoro e del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili d’ufficio e da cui sia derivato il danno.

Applicando tali principi al distacco, la circolare precisa che l’INAIL non può agire nei confronti del distaccatario mediante l’azione di rivalsa di diritto comune ex art. 1916 c.c. facendo leva sulle presunzioni di colpa civilistiche. Può invece esercitare soltanto l’azione di regresso prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, subordinata alla circostanza che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio.

La circolare riconosce che, di regola, il distaccatario è il soggetto che dirige e sorveglia il lavoro e la sicurezza dei lavoratori distaccati e lo assimila ai soggetti indicati dall’art. 10, comma 3, del T.U. Pertanto, sia il distaccante, in qualità di datore di lavoro, sia il distaccatario possono essere destinatari dell’azione di regresso quando violino le norme prevenzionali loro specificamente rivolte e abbiano causato un evento professionale integrato da un reato perseguibile d’ufficio.

Punti principali

Nuova disciplina del distacco

Il distacco è regolato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per una determinata attività lavorativa. La circolare evidenzia che l’istituto, prima non previsto in modo generale nei rapporti privatistici, recepisce anche prassi già diffuse nei gruppi di impresa e lascia ferma la disciplina previgente prevista dalla legge n. 236/1993 per i casi collegati alla gestione di crisi occupazionali.

Requisiti del distacco

Sono richiesti la temporaneità del distacco e l’esistenza di un interesse produttivo del distaccante, che non può ridursi alla mera somministrazione di lavoro altrui. Il consenso del lavoratore è richiesto solo se mutano le mansioni. Se il distacco comporta il trasferimento a un’unità produttiva distante più di 50 chilometri, esso deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. È anche richiamata la possibilità che il lavoratore svolga solo una parte dell’attività presso il distaccatario e continui per il resto presso il distaccante.

Trattamento assicurativo INAIL

Il datore di lavoro distaccante continua a corrispondere il trattamento economico e normativo e resta il soggetto tenuto al premio INAIL. Tuttavia, il premio deve essere calcolato applicando la tariffa e la gestione propria dell’impresa distaccataria, cioè in base alla lavorazione effettivamente svolta dal lavoratore distaccato presso il soggetto presso cui opera. La circolare distingue due ipotesi operative: se la gestione tariffaria del distaccante coincide con quella del distaccatario, il lavoratore resta nella PAT del distaccante o, se necessario, si aprono specifiche voci di tariffa; se le gestioni sono diverse, va aperta una nuova PAT del distaccante con gestione tariffaria uguale a quella del distaccatario.

Denunce di infortunio e malattia professionale

La denuncia di infortunio e di malattia professionale, nonché la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per gli eventi con morte o inabilità superiore a tre giorni, restano a carico del distaccante, che è il titolare del rapporto di lavoro. Il lavoratore deve comunicare l’evento al distaccante e trasmettere la relativa certificazione medica; se la comunicazione è fatta solo al distaccatario, quest’ultimo deve informarne il distaccante. Si raccomandano accordi tra le parti per garantire tempestività delle comunicazioni e corretto rispetto dei termini di legge.

Effetti sulla tutela del lavoratore

Se il lavoratore comunica l’infortunio o la malattia professionale al distaccatario anziché al distaccante, ma comunque entro i termini di legge, non viene meno il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Ai fini del rispetto del termine per la denuncia all’INAIL, rileva la data di ricezione del certificato medico da parte del distaccante e non l’eventuale ricezione per errore da parte del distaccatario.

Azione di regresso INAIL

Richiamando la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, la circolare precisa che l’INAIL può esercitare l’azione di regresso ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 contro tutti i soggetti che, nell’ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio. Nel distacco, il distaccatario è di regola il soggetto che dirige e sorveglia il lavoro e la sicurezza dei distaccati, ma anche il distaccante, in quanto datore di lavoro, può essere destinatario del regresso se viola norme prevenzionali specificamente a lui rivolte e il fatto integra un reato perseguibile d’ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.