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Legge

L.R. Sicilia 30/2015

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in

Normativa regionaleL.R. Sicilia 30/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina regionale sui contributi ai Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana: i contributi per i contratti del personale indicato dalla normativa regionale comprendono oneri contrattuali, previdenziali e fiscali, esclusa l’IRAP, che resta a carico del contributo per le spese di funzionamento. Per la sola XVI legislatura l’ARS può incrementare i contributi, senza oneri aggiuntivi per la Regione, fino a coprire il costo complessivo dell’IRAP dovuta per quei contratti. Entrata in vigore il 8 gennaio 2016.

Contributi ai Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana per il personale e copertura dell’IRAP nella XVI legislatura

Contributi ai Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana

La legge regionale interviene sulla disciplina dei contributi erogati ai Gruppi parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, integrando la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1. La modifica riguarda in modo specifico il trattamento economico e gli oneri connessi ai contratti stipulati con il personale richiamato dalla normativa regionale del 2015.

Ambito di applicazione e contenuto della disciplina

I contributi erogati dall’Assemblea regionale siciliana a favore dei Gruppi parlamentari, per i contratti stipulati con il personale di cui all’articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, devono essere calcolati nel rispetto delle previsioni e dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti e dalle disposizioni interne dell’Assemblea.

Tali contributi sono comprensivi di:

  • oneri contrattuali;
  • oneri previdenziali;
  • oneri fiscali;
  • oneri finanziari diretti e riflessi.

Resta escluso il pagamento dell’IRAP, che non è compreso in tale copertura ordinaria.

Copertura dell’IRAP

L’IRAP, richiamata con riferimento agli articoli da 1 a 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere fronteggiata con le somme del contributo erogato per le spese di funzionamento.

Per la sola XVI legislatura, l’Assemblea regionale siciliana è autorizzata a implementare i contributi già erogati a favore dei Gruppi parlamentari, secondo disposizioni adottate ai sensi del proprio Regolamento interno e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione, fino a coprire il costo complessivo dell’IRAP dovuta per i contratti del personale indicato dalla norma regionale del 2015.

Limite temporale e regime applicativo

La possibilità di incremento dei contributi è espressamente limitata alla XVI legislatura. La disciplina ordinaria sui contributi, invece, opera per i contratti del personale richiamato dalla norma modificata nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni interne dell’Assemblea.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avvenuta l’8 gennaio 2016.

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