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Legge

L.R. Sicilia 29/2015

Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche

Normativa regionaleL.R. Sicilia 29/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana individua criteri e aree non idonee per impianti eolici sopra 20 kW, con riferimento a vincoli ambientali, paesaggistici, agricoli e archeologici. Stabilisce inoltre la documentazione per dimostrare la disponibilità giuridica dei suoli per impianti da fonti rinnovabili e si applica anche ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla sua entrata in vigore.

Aree non idonee per impianti eolici e requisiti di disponibilità dei suoli per impianti da fonti rinnovabili

Aree non idonee e disponibilità dei suoli per impianti da fonti rinnovabili

La legge della Regione Siciliana disciplina, da un lato, l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici di maggiore potenza e, dall’altro, i requisiti documentali per dimostrare la disponibilità giuridica dei suoli destinati a impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il provvedimento ha ambito esclusivamente regionale siciliano.

Individuazione delle aree non idonee agli impianti eolici

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità, devono essere stabiliti i criteri e individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.

Nell’individuazione occorre tener conto della concentrazione di impianti da fonti rinnovabili già esistenti e, in particolare, delle seguenti categorie di aree:

  • aree con vulnerabilità ambientale soggette a vincolo idrogeologico;
  • aree con pericolosità o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico;
  • beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 134 del d.lgs. n. 42/2004;
  • aree di particolare pregio ambientale, comprese SIC, ZPS, IBA, siti Rete Natura 2000, Rete Ecologica Siciliana, siti Ramsar, ZSC, parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna e geositi;
  • aree di pregio agricolo o beneficiarie di contributi per la valorizzazione di produzioni di eccellenza siciliana, nonché aree di pregio paesaggistico per la tradizione agricola regionale;
  • aree sottoposte a vincolo paesaggistico o archeologico, nonché zone di rispetto di zone umide e aree di nidificazione o transito dell’avifauna migratoria o protetta.

Disponibilità giuridica dei suoli per impianti da fonti rinnovabili

Per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, il proponente deve dimostrare la disponibilità giuridica dei suoli interessati.

Alla domanda di autorizzazione unica per l’impianto devono essere allegati:

  • titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento risultante dai registri immobiliari;
  • atti negoziali mortis causa o inter vivos, con efficacia reale o obbligatoria, di durata coerente con il periodo di esercizio dell’impianto, regolarmente registrati e trascritti;
  • provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall’autorità competente.

Se per le opere connesse è necessaria la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’istanza deve inoltre contenere la documentazione con estensione, confini e dati catastali delle aree, piano particellare, elenco delle ditte interessate, copia delle comunicazioni di avvio del procedimento e il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Regime transitorio

Le disposizioni sulle aree non idonee e sulla disponibilità dei suoli si applicano anche ai procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano stati definiti con conferenza di servizi decisoria.

Entrata in vigore e oneri finanziari

La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. La sua applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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