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Legge

L.R. Veneto 42/2018

Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento.

Normativa regionaleL.R. Veneto 42/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta sulla vigilanza e sul controllo degli enti regionali, sostituendo l’ambito di applicazione, ridefinendo procedimenti e termini di controllo preventivo, coordinando varie leggi settoriali e abrogando disposizioni ormai superate. Prevede anche regole transitorie per i procedimenti già in corso e l’efficacia differita per il Parco della Lessinia.

Modifiche alla disciplina regionale di vigilanza e controllo sugli enti regionali del Veneto

Modifiche alla disciplina della vigilanza e del controllo sugli enti regionali del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 42 del 2018 interviene sulla legge regionale n. 53 del 1993, riorganizzando la disciplina dei controlli regionali sugli enti e coordinando varie leggi settoriali. Il provvedimento riguarda esclusivamente enti e procedure operanti nel territorio della Regione Veneto.

Ambito di applicazione

La disciplina di vigilanza e controllo si applica, in particolare, a:

  • Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario;
  • Veneto Lavoro;
  • Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);
  • ESU e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
  • ATER;
  • enti parco regionali e naturali regionali indicati dalla legge;
  • AVEPA;
  • consorzi di bonifica di primo e secondo grado.

È stato inoltre eliminato dal titolo della legge del 1993 il riferimento agli enti “amministrativi”, con conseguente aggiornamento della formulazione generale della disciplina.

Vigilanza, controllo e atti soggetti a verifica preventiva

La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

Gli enti sottoposti al controllo devono trasmettere al direttore della struttura regionale competente, entro 20 giorni dall’adozione, gli atti principali, tra cui:

  • statuti, regolamenti di organizzazione e del personale, dotazioni organiche e loro modifiche;
  • programmi annuali e pluriennali;
  • bilanci preventivi, assestamenti, rendiconti/consuntivi e regolamenti di contabilità con i pareri dei revisori;
  • acquisti e alienazioni di immobili;
  • partecipazioni a enti o società;
  • atti che vincolano patrimonio o bilancio per più di cinque anni.

Per i consorzi di bonifica, oltre a tali atti, devono essere trasmessi anche:

  • i piani annuali di riparto, contestualmente al bilancio di previsione;
  • l’individuazione delle fasce di rappresentanza per l’elezione dell’Assemblea.

Gli atti diversi da quelli espressamente soggetti a controllo diventano efficaci dalla data di adozione e non sono verificati dalle strutture regionali.

Esito del procedimento di controllo e termini

Gli atti trasmessi diventano efficaci decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione da parte della struttura regionale competente, se non sono comunicate prescrizioni.

Se vengono richiesti chiarimenti:

  • il termine di 30 giorni si interrompe;
  • riprende dalla ricezione dei chiarimenti;
  • l’ente deve rispondere entro 90 giorni dalla richiesta, altrimenti l’atto si intende non approvato.

Se il direttore rileva non coerenza con indirizzi, direttive o obiettivi regionali, invia prescrizioni con un termine per adeguarsi e l’atto deve essere ritrasmesso. Se l’ente ritrasmette l’atto con eventuali controdeduzioni e non viene attivato entro 30 giorni il procedimento di cui alla legge regionale n. 53/1993, l’atto diventa efficace.

La Giunta, inoltre, può richiedere documenti, disporre sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa, nonché formulare richieste ai revisori dell’ente. È prevista anche la possibilità di acquisire pareri di supporto da strutture regionali specializzate in caso di criticità.

Coordinamento con altre leggi regionali

La legge coordina varie discipline settoriali, in particolare per:

  • Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, rimuovendo alcuni passaggi di autorizzazione preventiva della Giunta e ridefinendo la competenza sulla dotazione organica;
  • Veneto Lavoro, sostituendo la disciplina del controllo con il rinvio alla legge n. 53/1993 e aggiornando alcune competenze interne;
  • diritto allo studio universitario, per il rinvio alla disciplina generale di vigilanza e controllo;
  • edilizia residenziale pubblica e ATER, con aggiornamenti sui termini e sul regime di vigilanza;
  • AVEPA, con l’aggiornamento di una competenza da “predispone” ad “adotta”;
  • bonifica, con la soppressione di alcune approvazioni consortili da parte regionale.

Abrogazioni

Sono abrogate numerose disposizioni della legge sulla vigilanza e controllo del 1993 e di altre leggi settoriali, tra cui:

  • gli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della legge regionale n. 53/1993;
  • alcune disposizioni della legge regionale n. 39/2017 su edilizia residenziale pubblica e ATER;
  • una disposizione della legge regionale n. 31/2001 su AVEPA;
  • una disposizione della legge regionale n. 12/2009 sulla bonifica;
  • una disposizione relativa al Parco naturale regionale della Lessinia, con efficacia differita alla costituzione dei nuovi organi previsti dalla legge regionale n. 23/2018.

Regime transitorio

Per i procedimenti di controllo già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42/2018 continua ad applicarsi la disciplina precedente, sia della legge n. 53/1993 sia delle leggi istitutive degli enti interessati, fino alla conclusione del procedimento.

Per l’Ente parco naturale regionale della Lessinia, i procedimenti di controllo previsti dalla legge n. 53/1993 si applicano solo dalla data di costituzione dei nuovi organi secondo la legge regionale n. 23/2018.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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