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Ordinanza

Ordinanza n. 16290/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202603491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1603/2023, che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il periodo 2016-2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1603/2023, depositata il 19 dicembre 2023, che aveva accolto la domanda e dichiarato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti dal 2016 al 2021. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di ammissibilità: la ricorrente non ha depositato la prova del passaggio in giudicato della sentenza, ma soltanto un’attestazione relativa alla mancata proposizione dell’appello.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l’ammissibilità del ricorso né le altre questioni di rito o di merito. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla questione preliminare e per depositare prova idonea del passaggio in giudicato della sentenza, precisando che occorre un’attestazione rilasciata dal competente ufficio del Ministero della Giustizia. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026; ogni decisione sul ricorso e sulle spese è impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    l’art. 114, comma 2, del c.p.a. stabilisce che “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato”

    Nel ricorso per ottemperanza deve essere depositato il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione e, quando richiesta, la prova del suo passaggio in giudicato. Nel caso in esame, l’attestazione di mancata proposizione dell’appello è stata ritenuta insufficiente a comprovare il giudicato.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” (lettera c)

    L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere diretta ad attuare le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato; la prova del giudicato è quindi rilevante per verificare l’ammissibilità dell’azione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., si debba rilevare d’ufficio la predetta questione preliminare di rito ed assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest’unica questione, rilevata d’ufficio e depositare prova idonea del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (attestazione rilasciata dal competente ufficio del Ministero della Giustizia)

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito, deve consentire alle parti di interloquire; in questa fase è stato assegnato un termine di 30 giorni per le memorie e per produrre la documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, la parte deve fornire prova del passaggio in giudicato della decisione; la sola attestazione della mancata proposizione dell’appello non è stata ritenuta, nel caso esaminato, prova idonea.
  • Se il giudice rileva d’ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente ostativa all’ammissibilità del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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