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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4181 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Disconoscimento di conformità di copia all'originale di scrittura - Disconoscimento ex art, 215 c.p.c. - Effetti - Differenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti del disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura nel processo tributario. In particolare, occorre distinguere tale contestazione dal disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. Il disconoscimento della sola conformità della copia non impedisce al giudice di verificare autonomamente, anche mediante presunzioni o altri mezzi di prova, se la copia corrisponda all'originale.

La decisione

Il principio affermato è che la produzione in giudizio di una copia fotostatica impone alla parte contro cui il documento è prodotto di prendere posizione sulla sua conformità all'originale, ma l'eventuale disconoscimento non vincola il giudice. Diversamente dal disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 215, comma 2, c.p.c., il disconoscimento della copia non rende automaticamente inutilizzabile il documento: il giudice può valutarne l'efficacia rappresentativa e accertarne la conformità all'originale attraverso ulteriori elementi probatori. L'esito concreto del giudizio non è determinabile, poiché il testo della sentenza non è stato fornito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 215, comma 2

    Non riportata integralmente nel testo fornito.

    Il disconoscimento della scrittura privata produce effetti preclusivi sull'utilizzabilità del documento se non viene proposta verificazione o se questa non ha esito positivo. Tale disciplina non si applica automaticamente al semplice disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale.

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una copia fotostatica deve essere distinto dal disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura privata originale.
  • Contestare la conformità della copia non rende di per sé il documento inutilizzabile: il giudice può verificarne l'attendibilità mediante altri documenti, testimonianze, presunzioni o ulteriori elementi del processo.
  • La contestazione deve essere specifica e tempestiva; una presa di posizione generica potrebbe non essere sufficiente a escludere l'efficacia probatoria della copia.
  • La parte che produce una copia deve essere pronta a dimostrarne la corrispondenza all'originale, mentre il giudice conserva un margine di valutazione autonoma sull'efficacia rappresentativa del documento.
  • In situazioni analoghe, è opportuno distinguere sempre tra contestazione dell'autenticità della scrittura, contestazione della provenienza e contestazione della conformità della copia all'originale, perché ciascuna ha effetti processuali diversi.

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