Prescrizioni del Garante n. 600 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un interessato contro Google LLC per la mancata deindicizzazione di 111 URL reperibili in associazione al suo nominativo. Dopo l'istruttoria, Google rimuove 110 URL dalle versioni europee del motore di ricerca; per il restante URL il Garante ritiene infondata la richiesta di deindicizzazione anche nelle versioni extraeuropee, valorizzando l'interesse pubblico delle informazioni e l'assenza di presupposti per un intervento ulteriore. Viene inoltre respinta la richiesta di estendere il provvedimento a ulteriori URL e a query non fondate solo sul nome dell'interessato.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione (diritto all'oblio) di 111 URL associati al nome dell'interessato, con richiesta di global delisting per notizie su vicenda penale/estradizione
Google LLC – reclamo per deindicizzazione di URL associati al nominativo dell'interessato
Il provvedimento definisce un reclamo presentato nei confronti di Google LLC per la mancata deindicizzazione di 111 URL associati al nome dell'interessato e riferiti a notizie di stampa su una vicenda penale internazionale e su un procedimento di estradizione. Il reclamante chiedeva anche il c.d. global delisting, cioè la rimozione dai risultati di tutte le versioni del motore di ricerca, comprese quelle extra-UE.
Origine del reclamo e ricostruzione dei fatti allegati
L'interessato ha rappresentato di essere stato rinviato a giudizio negli Stati Uniti nel 2019 per conspiracy e tentata rivelazione di segreti industriali, con successivo arresto in Italia e procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti. Ha inoltre riferito che il Ministero della giustizia italiano aveva respinto la richiesta di estradizione con decreto del 16 dicembre 2020 e che la Corte distrettuale statunitense aveva poi disposto il dismissal with prejudice nel gennaio 2024. Secondo il reclamante, le notizie erano ormai obsolete, inesatte e lesive della reputazione, anche perché ostacolavano la sua ricollocazione professionale nel mercato italiano.
Interlocuzione con Google e adesione parziale alla richiesta
L'Autorità ha chiesto a Google le proprie osservazioni il 10 marzo 2025. Dopo una proroga di 20 giorni concessa su richiesta del titolare, Google ha comunicato il 18 aprile 2025 di procedere alla deindicizzazione dei 111 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query correlata al nome dell'interessato. Nella replica del 5 maggio 2025, il reclamante ha preso atto dell'orientamento del titolare ma ha insistito per l'adozione di un ordine di deindicizzazione globale.
Con nota del 16 giugno 2025 Google ha precisato di aver effettivamente deindicizzato 110 link dalle versioni europee dei risultati di ricerca e di non voler intervenire su un solo URL, ritenuto ancora attuale e di interesse pubblico perché collegato a un archivio giudiziario statunitense che riepilogava gli eventi del procedimento e riportava l'esito più recente della vicenda.
Competenza del Garante e quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l'applicazione del GDPR a Google LLC in ragione del principio di stabilimento di cui all'art. 3, par. 1, e fonda la propria competenza a decidere il reclamo sull'art. 55, par. 1, GDPR. Viene inoltre richiamato l'art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante, senza che il provvedimento ravvisi un illecito in concreto.
Valutazione sulla deindicizzazione dei 110 URL già rimossi
Per i 110 URL effettivamente deindicizzati dalle versioni europee del motore di ricerca, il Garante prende atto dell'avvenuto adempimento e conclude che non sussistono i presupposti per ulteriori misure. La diversa valutazione intervenuta da parte di Google su un solo link è ricondotta alla fisiologia del bilanciamento tra diritti dell'interessato e interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni, nel quadro del principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR.
Valutazione sul restante URL e richiesta di global delisting
Per l'unico URL rimasto online nelle versioni europee, il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza C-507/17, e la successiva interpretazione della Corte di cassazione n. 34658 del 24 novembre 2022. Viene ribadito che il diritto dell'Unione non impone, in via generale, la deindicizzazione anche nelle versioni extraeuropee, ma lascia spazio a un bilanciamento caso per caso.
Nel merito, il Garante osserva che dagli atti emerge un procedimento penale italiano sui medesimi fatti e che non sono state prodotte prove idonee a chiarire la definizione di tale procedimento. La decisione statunitense di archiviazione viene letta come conseguenza delle difficoltà di estradizione e non come assoluzione nel merito. Ne deriva che gli articoli restano sorretti da un apprezzabile interesse pubblico, anche in considerazione della gravità dei fatti contestati e del ruolo professionale ricoperto dall'interessato all'epoca dei fatti. La richiesta di deindicizzazione globale del restante URL viene quindi respinta come infondata.
Ulteriori URL e query diverse dal nome
Il reclamante aveva chiesto anche di estendere l'intervento ad altri URL e di ottenere la deindicizzazione rispetto a ricerche basate su termini come 'spia', 'estradizione', 'Russia', 'Putin' e 'spionaggio'. Il Garante rileva che non può disporre una rimozione generalizzata in mancanza di una preventiva istanza di esercizio dei diritti rivolta al titolare ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Inoltre, secondo la logica della sentenza Costeja (C-131/12), il diritto all'oblio opera rispetto alle ricerche effettuate a partire dal nome dell'interessato; i termini indicati non sono considerati specificativi della persona né idonei, nel caso concreto, a identificarla in modo univoco.
Esito finale
Il Garante:
- prende atto della deindicizzazione dei 110 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca;
- dichiara infondato il reclamo con riferimento alla richiesta di deindicizzazione globale del restante URL;
- ritiene che non sussistano i presupposti per ulteriori provvedimenti in relazione agli altri URL indicati.
È infine ricordata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, nei termini di legge.
Punti principali
Origine del reclamo e contenuto della richiesta
Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 3 marzo 2025 contro Google LLC. L'interessato chiedeva la deindicizzazione, da tutte le versioni del motore di ricerca, di 111 URL associati al proprio nominativo e relativi ad articoli di stampa del 2019-2020 su un'inchiesta per conspiracy e tentata rivelazione di segreti industriali. Il reclamante sosteneva che le notizie fossero obsolete e inesatte, che fosse stato respinto il procedimento di estradizione e che la successiva decisione del giudice statunitense avesse definito la vicenda con dismissal with prejudice, con conseguente danno alla sua reputazione e alle prospettive lavorative in Italia.
Posizione di Google e deindicizzazione parziale
A seguito della richiesta di informazioni del Garante, Google ha inizialmente comunicato l'intenzione di procedere alla deindicizzazione dei 111 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca. Successivamente ha precisato di aver completato la deindicizzazione di 110 link e di non voler intervenire su un solo URL, ritenendolo ancora di interesse pubblico perché riferito a un archivio giudiziario statunitense che riepilogava gli eventi principali del procedimento penale e riportava anche l'esito processuale più recente.
Valutazioni preliminari e competenza del Garante
Il Garante richiama l'applicazione del GDPR nei confronti di Google LLC in forza dell'art. 3, par. 1, e la propria competenza a decidere sul reclamo ai sensi dell'art. 55, par. 1, poiché il trattamento è gestito direttamente da Google LLC anche per il territorio UE. Viene inoltre richiamato l'art. 168 del Codice privacy sulla falsità nelle dichiarazioni al Garante, senza che nel caso concreto sia contestata una condotta sanzionabile.
Esito sulla deindicizzazione dei 110 URL
Preso atto dell'avvenuta rimozione dei 110 URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca, il Garante conclude che per tali contenuti non sussistono i presupposti per l'adozione di misure ulteriori. Il reclamo viene quindi sostanzialmente accolto in via spontanea e collaborativa dal titolare per questa parte, senza provvedimenti correttivi o sanzionatori.
Diniego di global delisting per il restante URL
Quanto al singolo URL residuo, il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione sul diritto all'oblio e sul global delisting, evidenziando che non esiste un obbligo generalizzato di rimozione anche nelle versioni extraeuropee. Nel caso concreto, la vicenda non risulta compiutamente definita nei suoi sviluppi, poiché dagli atti emerge anche un procedimento penale pendente in Italia per i medesimi fatti e il provvedimento statunitense di dismissal viene letto come conseguenza delle difficoltà estradizionali, non come assoluzione nel merito. Alla luce della gravità delle accuse e del ruolo professionale rivestito dall'interessato all'epoca dei fatti, il Garante ritiene sussistente un interesse pubblico alla permanenza online della notizia e dichiara infondato il reclamo su questo punto.
Ulteriori URL e query diverse dal nome
Il reclamante aveva chiesto anche la deindicizzazione, dalle versioni extraeuropee, di ulteriori URL collegati al proprio nominativo o a parole chiave quali 'spia', 'estradizione', 'Russia', 'Putin' e 'spionaggio'. Il Garante afferma che non può disporre una rimozione generalizzata dalla rete in assenza di specifiche istanze preventive ex artt. 15 e ss. GDPR rivolte al titolare. Inoltre precisa che il diritto all'oblio va valutato in relazione a ricerche effettuate a partire dal nome dell'interessato, mentre le ulteriori parole chiave indicate non costituiscono, nel caso di specie, criteri sufficientemente identificativi della persona ai sensi dell'art. 4, punto 1, GDPR.
Dispositivo finale e tutela giurisdizionale
Il Garante prende atto della deindicizzazione di 110 URL nelle versioni europee, dichiara infondato il reclamo per la richiesta di deindicizzazione globale del restante URL e ritiene insussistenti i presupposti per ulteriori provvedimenti rispetto agli altri URL indicati. È richiamata la possibilità di proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di legge.
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