Risposta n. 117 del 4/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, anche se non poterono fruire dell'agevolazione nel 2004 per ragioni temporali, la ratio normativa e la prassi consentono di riconoscere l'agevolazione per l'acquisto dell'unità contigua o per la sostituzione dell'abitazione, e che sarebbe ingiusto negare il beneficio per il nuovo acquisto se sussiste l'impegno a vendere entro due anni.
Agevolazione prima casa - acquisto di nuova abitazione nello stesso comune dell'abitazione preposseduta, parzialmente acquistata con agevolazione, e diritto al credito d'imposta
Il quesito
Il notaio chiede se gli acquirenti, che nel 1986 hanno comprato un'unità con agevolazione prima casa e nel 2004 hanno acquisito l'unità contigua senza agevolazione poi unite catastalmente, possono usufruire nuovamente dell'agevolazione per un nuovo acquisto nello stesso comune impegnandosi a vendere l'attuale abitazione entro due anni, e se spetta il relativo credito d'imposta ai sensi dell'art.7 legge n.448/1998.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile il comma 4-bis della Nota II-bis: è possibile fruire dell'agevolazione per il nuovo acquisto nello stesso comune a condizione che l'unica abitazione risultante dalla fusione (comprendente la porzione acquistata con agevolazione nel 1986) sia alienata entro due anni. Quanto al credito d'imposta, esso spetta solo se il precedente acquisto ha effettivamente beneficiato dell'aliquota agevolata; pertanto il credito va calcolato sulla imposta effettivamente versata con l'agevolazione (relativa alla porzione del 1986) e non tiene conto dell'imposta ordinaria pagata per l'acquisto del 2004.
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