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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/807

Regolamento delegato (UE) 2023/807 della Commissione del 15 dicembre 2022 che rivede il fattore di energia primaria per l’energia elettrica in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2023/807 aggiorna il fattore di energia primaria per l’elettricità previsto dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La modifica riguarda la nota 3 dell’allegato IV, precisando come gli Stati membri debbano determinare il coefficiente da usare per i risparmi di energia elettrica in kWh e confermando la revisione periodica da parte della Commissione sulla base dei dati osservati. Il testo si fonda sulla metodologia richiamata dalla direttiva (UE) 2018/2002 e tiene conto dei diversi mix di generazione elettrica e delle implicazioni per altre normative UE.

Revisione del coefficiente di base/fattore di energia primaria per l’energia elettrica ai fini del calcolo dei risparmi energetici nella direttiva 2012/27/UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e opera direttamente nel loro ordinamento in quanto regolamento delegato della Commissione. Incide specificamente sul calcolo dei risparmi di energia primaria per l’energia elettrica in kWh, nell’ambito della metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale prevista dall’allegato IV della direttiva 2012/27/UE. Non disciplina in generale il mercato dell’energia elettrica, ma soltanto il coefficiente da applicare ai fini del calcolo dei risparmi energetici; richiama inoltre i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e tiene conto degli effetti su altre norme UE, in particolare la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.

Regolamento delegato (UE) 2023/807: revisione del fattore di energia primaria per l’energia elettrica

Il regolamento interviene sulla disciplina dell’efficienza energetica contenuta nella direttiva 2012/27/UE, aggiornando il parametro utilizzato per convertire i risparmi di energia elettrica in termini di energia primaria. La revisione è motivata dall’evoluzione tecnologica e dall’aumento della quota di fonti rinnovabili nella generazione elettrica, nonché dall’esigenza di disporre di un coefficiente coerente con gli sviluppi futuri dell’efficienza energetica.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento in forza dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. I considerando richiamano l’obbligo di riesame del coefficiente di base previsto dall’allegato IV, nota 3, entro il 25 dicembre 2022 e poi ogni quattro anni, sulla base dei dati osservati. La revisione si inserisce inoltre nel quadro metodologico illustrato dal considerando 40 della direttiva (UE) 2018/2002, che distingue tra:

  • energia elettrica e termica da combustibili nucleari, calcolata con il metodo del "contenuto di energia fisica";
  • energia elettrica e termica da combustibili fossili e biomassa, calcolata con il metodo dell’"efficienza di conversione tecnica";
  • energia da fonti rinnovabili non combustibili, per la quale si applica il metodo equivalente diretto basato sull’"energia primaria totale".

Ambito di applicazione della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IV della direttiva 2012/27/UE, in particolare la nota 3 relativa al calcolo dei risparmi di energia primaria mediante metodologia "bottom-up". Il nuovo testo si applica ai risparmi di energia elettrica espressi in kWh e alla determinazione del coefficiente da utilizzare dagli Stati membri. Restano centrali, ai fini applicativi, le circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria e i mix energetici riportati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima notificati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Regole sul coefficiente per l’energia elettrica

La nuova nota 3 prevede che il coefficiente applicabile ai risparmi di elettricità sia definito con metodo trasparente e sulla base di criteri:

  • obiettivi;
  • non discriminatori;
  • verificabili;
  • coerenti con le circostanze nazionali rilevanti.

Il testo consente agli Stati membri di utilizzare un coefficiente di base pari a 1,9, ma lascia loro la possibilità di adottare un valore diverso, purché motivato. Ciò conferma un margine di discrezionalità nazionale nella quantificazione del fattore, entro un quadro comune di trasparenza e verificabilità.

Revisione della Commissione e coordinamento con altre norme UE

La Commissione deve rivedere il coefficiente di base entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, sulla base dei dati osservati. La revisione deve inoltre valutare gli effetti della modifica su altre normative dell’Unione, in particolare:

  • la direttiva 2009/125/CE, relativa all’ecodesign;
  • il regolamento (UE) 2017/1369, che istituisce il quadro per l’etichettatura energetica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2012/27/UE conformemente all’allegato del regolamento, sostituendo la nota 3 relativa al coefficiente da applicare ai risparmi di energia elettrica.

Coefficiente per i risparmi di energia elettrica

La nuova nota 3 stabilisce che, quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria tramite metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale, gli Stati membri applicano per i risparmi di energia elettrica in kWh un coefficiente definito con metodo trasparente, fondato su circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria e verificabili, obiettive e non discriminatorie.

Valore di base e discrezionalità nazionale

Per i risparmi di energia elettrica in kWh, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base pari a 1,9 oppure definirne uno diverso nell’esercizio del proprio potere discrezionale, purché siano in grado di fornire una motivazione. In tale valutazione devono tener conto dei mix energetici indicati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima notificati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Revisione periodica da parte della Commissione

La Commissione deve rivedere il coefficiente di base entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni sulla base dei dati osservati. La revisione deve inoltre tenere conto degli effetti su altre normative dell’Unione, in particolare la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticaenergiaclimaetichettatura energetica

Testo integrale

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