Regolamento (UE) 2022/2515
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione del 15 dicembre 2022 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce che, per tutto il 2023, alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli possono entrare nell’Unione in franchigia doganale senza limiti quantitativi. La misura deriva dal sistema convenzionale UE-Norvegia e dalla verifica che, al 31 ottobre 2022, il contingente tariffario per il 2022 non era stato esaurito. Il regolamento precisa inoltre che continuano ad applicarsi le regole di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio.
Concessione per il 2023 di accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato del regolamento, rientranti in specifici codici NC/TARIC relativi a bevande e prodotti analoghi ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli. L’effetto riguarda le importazioni nell’Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023; per tali merci si applicano le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la CEE e la Norvegia. Restano fuori dall’accesso illimitato i prodotti non originari della Norvegia o non compresi nell’allegato, nonché i volumi non conformi alle regole di origine applicabili.
Concessione di accesso illimitato in franchigia doganale per alcune merci norvegesi nel 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione disciplina, per l’anno 2023, l’ingresso nell’Unione in franchigia doganale e senza limiti quantitativi di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La misura si inserisce nel quadro del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la CEE e la Norvegia e del protocollo n. 3 dell’accordo SEE, richiamati dalla Commissione nei considerando.
Contesto normativo e ragioni della misura
La Commissione ricorda che il regime di scambi tra Unione e Norvegia per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati è disciplinato dai protocolli citati, mentre l’accordo in forma di scambio di lettere sospende temporaneamente la franchigia prevista dal protocollo n. 2, consentendo importazioni in esenzione da dazi solo entro un contingente tariffario. Lo stesso accordo prevede però che, se il contingente non è esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente, i prodotti in questione beneficino di accesso illimitato in franchigia doganale. Poiché alla data del 31 ottobre 2022 il contingente annuale per il 2022 non era esaurito, la Commissione dispone la liberalizzazione per il 2023.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento si applica alle merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato. Dal punto di vista doganale, riguarda specifiche voci NC/TARIC riferite a bevande e prodotti analoghi ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, tra cui:
- acque, comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti (NC 2202 10 00);
- birra non alcolica contenente zucchero (ex 2202 91 00);
- bevande a base di soia con contenuto proteico pari almeno al 2,8 % contenenti zucchero (ex 2202 99 15);
- bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % e bevande a base di frutta a guscio, cereali o semi contenenti zucchero (ex 2202 99 19);
- altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 né materie grasse derivate da tali prodotti, contenenti zucchero.
Regola sostanziale: accesso illimitato in franchigia doganale
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023 tali merci originarie della Norvegia sono ammesse all’Unione in franchigia doganale senza limite quantitativo. Si tratta quindi di una misura di favore che elimina, per l’anno indicato, l’operatività del contingente tariffario normalmente applicabile a queste merci in base al sistema convenzionale UE-Norvegia.
Regole di origine
L’articolo 1, paragrafo 2, precisa che alle merci dell’allegato si applicano le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Ne consegue che il beneficio doganale è subordinato alla prova della reale origine norvegese secondo le regole convenzionali richiamate.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il testo conferma inoltre il carattere obbligatorio e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Concessione dell’accesso illimitato in franchigia doganale
Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023 alle merci originarie della Norvegia indicate nell’allegato è concesso accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. La misura sostituisce, per l’anno 2023, il regime di sospensione temporanea della franchigia doganale che opererebbe in base agli accordi richiamati.
Norme di origine applicabili
Alle merci elencate nell’allegato si applicano le norme di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Presupposto della misura
La Commissione rileva che, al 31 ottobre 2022, il contingente annuale 2022 aperto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2154 non risultava esaurito; per questo motivo viene concessa per il 2023 la franchigia doganale illimitata.
Ambito merceologico dell’allegato
L’allegato comprende, tra le altre, acque con aggiunta di zucchero o aromatizzanti (NC 2202 10 00), birra non alcolica contenente zucchero (ex 2202 91 00), bevande a base di soia o di frutta a guscio/cereali/semi contenenti zucchero (ex 2202 99 15 e ex 2202 99 19) e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (ex 2202 99 11 e altre voci indicate).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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