L.R. Calabria 21/2012
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico dialettale e culturale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi regionali per tutelare, valorizzare e promuovere parlate, dialetti e patrimonio culturale calabrese tramite studi, ricerca, attività teatrali, comunicazione, istruzione, collaborazione con enti locali e università, e un Osservatorio regionale. Prevede contributi e finanziamenti nei limiti delle risorse disponibili, con disciplina attuativa demandata a regolamento e programmi annuali.
Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale e culturale della Calabria
Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale calabrese
La legge regionale della Calabria definisce un quadro di interventi per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle parlate tradizionali, del patrimonio linguistico dialettale e delle espressioni culturali connesse. L’obiettivo è rafforzare l’identità culturale calabrese, la memoria storica e la trasmissione delle tradizioni nel territorio regionale.
Principi e finalità
La Regione Calabria considera l’identità culturale del popolo calabrese un bene primario e collega la sua promozione allo sviluppo personale e sociale, alla crescita economica e all’integrazione interna, nel rispetto delle diversità culturali regionali. La cultura e il patrimonio linguistico sono intesi come strumenti essenziali per l’esercizio delle competenze regionali in materia di beni culturali, pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché delle ulteriori funzioni proprie o delegate connesse all’identità calabrese.
Riconoscimento delle parlate e criteri di intervento
Le parlate o i dialetti della Calabria sono individuati nelle specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio regionale e nei luoghi in cui sono rimaste vive presso comunità che ne hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice. Il riconoscimento regionale avviene su richiesta dei comuni, previa deliberazione motivata adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
La Regione considera la tutela e la promozione del patrimonio linguistico e culturale regionale una componente centrale dell’autonomia regionale e orienta la propria azione ai seguenti indirizzi:
- valorizzazione delle parlate e dei dialetti come ricchezza storica e culturale;
- promozione attiva per preservarli;
- incentivo all’uso scritto e orale nelle diverse espressioni della vita sociale;
- sostegno a studi e ricerche;
- disponibilità di strumenti di insegnamento e studio in ambito regionale;
- supporto ad attività editoriali e culturali, con particolare attenzione a teatro e drammaturgia.
Interventi in materia di studio, ricerca e patrimonio documentario
La Regione tutela e promuove parlate, dialetti e patrimonio letterario dialettale attraverso attività di ricerca e documentazione. Sono previste iniziative di studio storico, linguistico, demo-etno-antropologico e toponomastico, seminari e convegni, conservazione e trasmissione del patrimonio dialettale, e costituzione di fondi bibliografici e archivi anche sonori, video e cinematografici.
Sono inoltre previsti:
- sezioni specializzate nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse regionale;
- creazione artistica e produzione o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
- sostegno a festival, iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive, nonché a trasmissioni radiofoniche e televisive;
- edizione e diffusione di libri e pubblicazioni;
- iniziative scolastiche e formative;
- tutela e divulgazione degli usi linguistici dialettali legati al folclore;
- monitoraggio e censimento delle varietà e degli usi, con proposta di sistema grafico unitario;
- redazione di vocabolari areali e di un vocabolario complessivo del patrimonio dialettale calabrese.
La Giunta regionale può adottare programmi annuali o pluriennali di ricerca, anche con borse di studio e premi per tesi di laurea dedicate alla storia, alla cultura e al patrimonio dialettale storico della Calabria.
Interventi culturali e nel settore dello spettacolo
La Regione riconosce nel teatro uno strumento privilegiato per la tutela del dialetto e dell’identità calabrese. Promuove quindi le attività teatrali che valorizzano il patrimonio dialettale e gli artisti calabresi, nel rispetto della pluralità delle forme espressive e senza pregiudizio per la lingua italiana.
Le azioni promosse comprendono:
- produzioni teatrali o cortometraggi incentrati su dialetto, identità e cultura calabrese;
- stagioni teatrali dedicate alla nuova drammaturgia, con opere calabresi, nazionali e internazionali, e reading letterari o poetici;
- stage formativi con esponenti della drammaturgia nazionale e internazionale;
- incontri, convegni e mostre tematiche;
- un premio biennale per opere in dialetto, con sostegno ai vincitori nella produzione, promozione e distribuzione;
- pubblicazioni che riflettano il patrimonio linguistico e l’identità calabrese;
- istituzione di una biblioteca, anche multimediale, di letteratura dialettale che raccolga la produzione calabrese teatrale, letteraria e audiovisiva.
Comunicazione e strumenti multimediali
La Regione riconosce e tutela il patrimonio linguistico e dialettale calabrese, incluse le minoranze linguistiche presenti nelle diverse varietà dialettali, senza ridurre il livello di conoscenza e uso dell’italiano parlato e scritto. Promuove la creazione di un sito internet dedicato, di un programma multimediale e di una rete di accesso per scuole, centri e ricercatori.
La disciplina evidenzia inoltre che il patrimonio linguistico nativo costituisce una base per migliorare l’apprendimento e la padronanza dell’italiano e delle lingue di circolazione internazionale.
Interventi in ambito scolastico e formativo
La Regione favorisce la diffusione di attività di ricerca e insegnamento del patrimonio dialettale nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo, nei limiti del bilancio regionale, uno specifico finanziamento per progetti formativi sperimentali. Tali progetti possono riguardare:
- studio del patrimonio linguistico e culturale nelle varianti presenti in regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
- studio sistematico dei saperi linguistici e del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Calabria, anche tramite l’uso delle forme dialettali come lingua veicolare;
- programmi educativi bilingui;
- redazione di libri e antologie di prosa e poesia dialettale.
La Regione può inoltre finanziare testi scolastici e universitari, altri strumenti didattici per l’insegnamento del patrimonio linguistico e culturale calabrese, nonché materiale didattico individuale e collettivo.
Funzioni regionali, enti locali e collaborazione istituzionale
La Regione sostiene autonome iniziative di enti locali, istituzioni, organismi e associazioni che svolgano attività qualificata e continuativa a livello locale e dispongano di un’organizzazione adeguata. Si prevede anche la predisposizione di strumenti conoscitivi e operativi idonei a garantire ai cittadini i mezzi e le condizioni per esprimere i rispettivi linguaggi di origine.
La Regione può riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche spazi dedicati alla collaborazione con enti e istituti qualificati, per presentare il patrimonio dialettale calabrese e promuoverne uso e conoscenza.
Sono favorite sinergie con scuole, centri di lettura, biblioteche, università e centri di istruzione territoriali permanenti, anche mediante progetti didattici e di ricerca di ampio respiro, nonché rapporti con altre amministrazioni pubbliche locali o nazionali. È richiesta coerenza tra attività regionali e quelle svolte nel territorio calabrese dalle amministrazioni statali nei rispettivi ambiti, anche tramite conferenze miste.
I comuni possono istituire consulte locali composte da persone competenti, con funzioni di iniziativa, proposta e osservazione verso l’assessorato regionale della cultura; i criteri di collaborazione con tali consulte sono definiti tramite l’Osservatorio regionale.
L’amministrazione regionale può inoltre stipulare convenzioni con università, soggetti pubblici e privati ed esperti di comprovata competenza per forme di collaborazione e consulenza tecnico-scientifica.
Fondo regionale, procedure di finanziamento e regolamento attuativo
Per gli interventi previsti dalla legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento:
- termini e modalità di presentazione delle domande;
- tipologie di spesa ammissibili;
- modalità di erogazione;
- rendicontazione;
- revoca dei benefici.
La disciplina finanziaria si innesta quindi su un fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine calabrese, con criteri attuativi demandati al regolamento e ai programmi annuali previsti dalla normativa di bilancio richiamata.
Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria
Presso l’assessorato regionale alla cultura è istituito l’Osservatorio regionale per il patrimonio linguistico e culturale della Calabria, con funzioni consultive e di proposta di indirizzi generali per il perseguimento delle finalità della legge. L’Osservatorio esprime annualmente valutazioni sull’attività svolta.
È presieduto dall’assessore regionale alla cultura ed è composto da:
- tre studiosi designati dalla Giunta regionale;
- un rappresentante per ciascuna università calabrese, designato dal rispettivo senato accademico;
- due studiosi designati rispettivamente dai Presidenti di ANCI e UPI.
La segreteria è affidata a un funzionario dell’assessorato; la nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell’Osservatorio. La partecipazione è gratuita, con solo rimborso delle spese vive documentate entro il limite annuo di 1.000 euro a carico dell’unità previsionale di base indicata dalla legge.
I membri possono essere riconfermati una sola volta, salvo nomina in relazione alla carica ricoperta. Sono previste sostituzioni in caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità, e decadenza per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive. Se i rappresentanti universitari non sono designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l’assessore propone la nomina al Presidente della Giunta. In prima applicazione, il Presidente della Regione provvede alla nomina entro novanta giorni dall’entrata in vigore.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Per l’esercizio 2012 gli oneri sono quantificati in 50.000 euro e trovano copertura nella disponibilità esistente sull’unità previsionale di base indicata dalla legge, secondo le modalità e gli importi stabiliti nel programma annuale richiamato. Per gli anni successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio e alla legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
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