L.R. Calabria 22/2012
Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: «Norme per orientare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria n. 29/2008 sul consumo di prodotti agricoli a chilometri zero: ridefinisce finalità e definizioni, disciplina il logo per esercizi che si approvvigionano almeno per il 30% da filiere a km 0, riserva almeno il 15% dei posteggi nei nuovi mercati o nei posti resisi liberi agli imprenditori agricoli per vendita diretta e abroga alcune disposizioni previgenti. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina calabrese sul consumo di prodotti agricoli a chilometri zero
Modifiche alla disciplina regionale sui prodotti agricoli a chilometri zero
La legge regionale Calabria 11 giugno 2012, n. 22 interviene sulla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, aggiornandone titolo, finalità, definizioni e misure di promozione del consumo di prodotti agricoli a chilometro zero. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.
Finalità e oggetto della promozione regionale
La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, favorendone consumo e commercializzazione. L’obiettivo dichiarato è anche quello di assicurare maggiore trasparenza dei prezzi e una adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità dei prodotti, con un richiamo espresso alla sostenibilità ambientale.
Definizione dei prodotti e categorie rilevanti
La nozione di prodotti a chilometri zero viene ricondotta ai prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano in una o più categorie indicate dalla legge regionale modificata. Tra queste rientrano i prodotti di qualità, ossia quelli con denominazione o indicazione di origine, le specialità tradizionali garantite e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica. La riforma aggiorna inoltre i riferimenti lessicali, sostituendo varie espressioni legate ai “prodotti agricoli regionali” con la formula “prodotti agricoli a chilometri zero”.
Strumenti di promozione e informazione
La legge rafforza gli strumenti di promozione delle produzioni locali attraverso iniziative regionali e circuiti promozionali. Viene previsto che la Giunta regionale definisca le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero. Nel testo coordinato, la disciplina del logo per gli esercizi commerciali e di ristorazione è stata poi oggetto di ulteriori interventi regionali successivi: la norma originaria collegava il riconoscimento del logo al requisito di approvvigionarsi per almeno il 30% in valore di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero.
Misure per ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico
Alle imprese che esercitano attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale è collegata una misura promozionale specifica, diretta a pubblicizzarne l’attività mediante apposito logo e inserimento in un circuito regionale. Il testo coordinato evidenzia che alcune previsioni su logo e circuito regionale sono state successivamente abrogate dalla legge regionale 1° ottobre 2012, n. 43.
Mercati al dettaglio e vendita diretta degli imprenditori agricoli
Nei nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche, oppure quando si rendano disponibili posteggi nei mercati già attivi, i comuni devono riservare agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta almeno il 15% del totale dei posteggi. La misura è riferita agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga diverse disposizioni della l.r. n. 29/2008, tra cui l’articolo 9 e alcuni commi degli articoli 3, 4 e 6, ridefinendo in modo più essenziale l’assetto promozionale della materia. Il testo coordinato segnala inoltre che alcune parti originariamente impugnate dal Governo sono state poi modificate con la legge regionale 1° ottobre 2012, n. 43, con conseguente estinzione del giudizio costituzionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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