Regolamento (UE) 2020/1497
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1497 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 e Escherichia coli KCCM 80096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso come additivo per mangimi della L-metionina prodotta da due specifici ceppi microbici, per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA. La Commissione rileva che le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003 risultano soddisfatte e che non sono necessarie particolari misure di monitoraggio post-immissione sul mercato. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, metodi di analisi e un obbligo di etichettatura specifico, con validità fino al 5 novembre 2030.
Autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 ed Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano l’additivo L-metionina, nonché le premiscele, i mangimi composti, le materie prime per mangimi e l’acqua di abbeveraggio in cui tale additivo è impiegato. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si colloca nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Il periodo di autorizzazione termina il 5.11.2030. Non emergono esclusioni specifiche oltre alle condizioni tecniche e di etichettatura previste nell’allegato.
Autorizzazione della L-metionina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1497 della Commissione autorizza la L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 ed Escherichia coli KCCM 80 096 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 12 novembre 2019.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Nei considerando la Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, corredata della documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non ha un impatto negativo sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre riconosciuto che si tratta di una fonte efficace di metionina per tutte le specie animali e ha evidenziato che, per garantirne l’efficacia nei ruminanti quanto nei non ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale.
Condizioni di autorizzazione
La Commissione afferma che la valutazione dimostra il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale degli "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ed è subordinata alle condizioni tecniche contenute nell’allegato.
Dati tecnici dell’additivo
L’allegato qualifica l’additivo come polvere con tenore minimo di L-metionina del 98,5% e umidità massima dello 0,5%. La sostanza attiva è descritta come L-metionina prodotta mediante fermentazione con i ceppi indicati, con formula chimica C5H11NO2S e numero CAS 63-68-3. Sono poi elencati i metodi analitici per la determinazione della metionina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, basati su cromatografia a scambio ionico e, per alcuni casi, su metodi del Food Chemical Codex e norme EN ISO 17180 o del regolamento (CE) n. 152/2009.
Condizioni d’uso ed etichettatura
L’allegato consente che la L-metionina sia immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato, e prevede anche la sua somministrazione nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare un’avvertenza specifica: in caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5.11.2030. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si afferma che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, e che la valutazione dimostra il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5.
Valutazione scientifica e sicurezza
Secondo il parere EFSA del 12 novembre 2019, la L-metionina prodotta dai ceppi indicati non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA la considera una fonte efficace di metionina per tutte le specie animali e segnala che, per garantirne l’efficacia anche nei ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale.
Monitoraggio post-immissione sul mercato
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Condizioni tecniche, composizione e metodi di analisi
L’allegato specifica che l’additivo è una polvere con un tenore minimo di L-metionina del 98,5% e un tenore massimo di umidità dello 0,5%; la sostanza attiva è prodotta per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 ed Escherichia coli KCCM 80 096, con formula chimica C5H11NO2S e numero CAS 63-68-3. Sono indicati metodi analitici per l’additivo, le premiscele, i mangimi composti, le materie prime per mangimi e l’acqua.
Condizioni d’impiego e etichettatura
L’allegato consente la commercializzazione e l’uso della L-metionina come additivo costituito da un preparato e ne consente la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza: "In caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri."
Durata dell’autorizzazione
Nel prospetto allegato è indicato il termine del periodo di autorizzazione: 5.11.2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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