Regolamento (UE) 2020/1498
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione del 15 ottobre 2020 relativo al mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile, sostanza attiva precedentemente approvata a livello UE per i prodotti fitosanitari. La decisione è motivata, tra l’altro, dal ritiro da parte del richiedente della domanda di rinnovo, dopo la valutazione tecnica svolta da Stato membro relatore, EFSA e Commissione. Il regolamento aggiorna quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, impone la revoca delle autorizzazioni nazionali entro il 19 aprile 2021 e limita l’eventuale periodo di tolleranza al 19 ottobre 2021.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva tiofanato metile e, per effetto riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle relative autorizzazioni nazionali negli Stati membri dell’Unione europea. Incide sull’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e disciplina le misure transitorie, inclusi revoca delle autorizzazioni e eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Mancato rinnovo dell’approvazione del tiofanato metile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1498 della Commissione dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento interviene all’esito della procedura di rinnovo e tiene conto, tra l’altro, delle conclusioni EFSA del 17 gennaio 2018, che avevano evidenziato motivi di preoccupazione e lacune nei dati, nonché del successivo ritiro della domanda di rinnovo da parte del richiedente con lettera del 10 luglio 2020.
Contesto procedurale e motivazioni
La sostanza attiva era stata originariamente iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2005/53/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con deposito dei fascicoli supplementari e valutazione da parte dello Stato membro relatore, poi trasmessa a EFSA e alla Commissione. Dopo la consultazione pubblica e la discussione in comitato permanente, il ritiro della domanda ha reso non opportuna la prosecuzione del rinnovo.
Effetti sul quadro normativo UE
Per adeguare il diritto derivato, il regolamento sopprime la riga 105 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando il tiofanato metile dall’elenco delle sostanze attive approvate. La misura non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quindi la sostanza può teoricamente essere nuovamente valutata in futuro secondo la procedura ordinaria.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile entro il 19 aprile 2021. Il regolamento ammette che gli Stati membri possano concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma tale periodo deve in ogni caso concludersi entro il 19 ottobre 2021; il considerando precisa inoltre che esso non dovrebbe superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua efficacia è quindi immediata e uniforme nel mercato interno, con conseguente obbligo per le autorità nazionali di adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati e la relativa gestione transitoria.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva tiofanato metile non è rinnovata (articolo 1). La misura discende dalla procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento (UE) n. 844/2012 e dal successivo ritiro della domanda da parte del richiedente.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato sopprimendo la riga 105 relativa al tiofanato metile (articolo 2).
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiofanato metile entro il 19 aprile 2021 (articolo 3).
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve comunque scadere entro il 19 ottobre 2021 (articolo 4). Il considerando precisa che il periodo non dovrebbe superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 5). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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