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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1522

Regolamento (UE) 2020/1522 della Commissione del 15 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32020R1522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2020 assegnato al Belgio per il nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca interessate. Dal 1° ottobre 2020 è vietata la pesca di tale stock da parte di navi belghe, con alcune precisazioni per le operazioni relative a catture già effettuate e per le catture non intenzionali. Il provvedimento si fonda sul regolamento di controllo n. 1224/2009 e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2020/123 per il 2020.

Chiusura delle attività di pesca del nasello (Merluccius merluccius) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga, in ragione dell’esaurimento del contingente 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che effettuano attività di pesca, trasbordo, conservazione, trasformazione, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso o sbarco riguardanti lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. L’ambito territoriale è limitato alle zone di pesca indicate nell’allegato; l’effetto decorre dal 1° ottobre 2020 per il contingente 2020 del Belgio. Restano salve le operazioni relative a catture effettuate prima della data di chiusura e la disciplina sulle catture non intenzionali ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per il Belgio

Il regolamento adotta una misura di chiusura del contingente 2020 relativo al nasello (Merluccius merluccius) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi belghe. La Commissione interviene in applicazione dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, dopo aver constatato che le catture hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio dal regolamento (UE) 2020/123.

Base normativa e contesto

Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti e di controllo delle attività di pesca dell’Unione. Nei considerando si richiama il fatto che il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ha fissato le possibilità di pesca per il 2020 e che, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, il contingente belga per lo stock interessato è risultato esaurito.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • il Belgio, quale Stato membro cui è assegnato il contingente;
  • le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio;
  • lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e, identificato in allegato come HKE/8ABDE, con la relativa condizione speciale per HKE/*57-14, e come HKE/*8ABDE con condizione speciale per HKE/571214.

La data di chiusura indicata in allegato è il 1° ottobre 2020.

Effetto di esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di nasello nelle zone indicate deve considerarsi esaurito dalla data riportata nell’allegato. Tale constatazione produce l’effetto giuridico di far scattare il blocco delle attività di pesca per lo stock interessato.

Divieti introdotti dalla chiusura

L’articolo 2 prevede che, dalla data di chiusura, le navi belghe non possano più pescare lo stock in questione. Il divieto è formulato in senso ampio e comprende anche le attività preparatorie e materiali di pesca, ossia:

  • ricerca del pesce;
  • cala degli attrezzi;
  • posa degli attrezzi;
  • salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite e catture pregresse

Il regolamento chiarisce che restano consentite, ma solo con riferimento alle catture effettuate prima della data di chiusura, le operazioni di:

  • trasbordo;
  • conservazione a bordo;
  • trasformazione a bordo;
  • trasferimento;
  • ingabbiamento;
  • ingrasso;
  • sbarco.

La norma distingue quindi tra la pesca nuova, che è vietata, e la gestione delle catture già effettuate, che può proseguire.

Catture non intenzionali e rinvio alla normativa generale

Per le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate, l’articolo 2 richiama l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. Tali catture devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina generale applicabile.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua efficacia diretta: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 al Belgio per lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e si ritiene esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 1° ottobre 2020.

Divieto di pesca e attività connesse

Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock interessato; il divieto include la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

Operazioni consentite per catture pregresse

Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle quote

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