Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1518

Regolamento (UE) 2020/1518 della Commissione del 15 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32020R1518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 del Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k e dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi interessate. Dal 25 settembre 2020 è vietata la cattura di tale stock da parte di navi belghe, ferme restando alcune operazioni consentite per il pescato ottenuto prima della chiusura. Le catture accessorie devono essere gestite secondo le regole della politica comune della pesca e imputate ai contingenti applicabili.

Chiusura delle attività di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga, per esaurimento del contingente 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che esercitano attività di pesca sullo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k. Rileva per il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2020, ritenuto esaurito dalla data indicata nell’allegato (25.9.2020). Restano disciplinate le catture non intenzionali e le operazioni successive solo per le catture effettuate prima della data di chiusura. Il regolamento si applica negli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile.

Chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

Il regolamento dà attuazione al regime di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e prende atto, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, dell’esaurimento del contingente 2020 del Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k. Il provvedimento si collega inoltre al regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k. La data di chiusura indicata nell’allegato è il 25.9.2020, dalla quale il contingente si considera esaurito e scattano i divieti di pesca.

Divieto di pesca e operazioni vietate

Dalla data di chiusura è vietata la pesca dello stock interessato. Il divieto comprende espressamente:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi da pesca;
  • la posa degli attrezzi da pesca;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca quando finalizzato alla cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite per il pescato precedente

Il regolamento conserva la possibilità di svolgere talune operazioni solo per le catture effettuate prima della data di chiusura. In particolare, restano autorizzati:

  • il trasbordo;
  • la conservazione a bordo;
  • la trasformazione a bordo;
  • il trasferimento;
  • l’ingabbiamento;
  • l’ingrasso;
  • lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock.

Catture non intenzionali e imputazione al contingente

Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi belghe devono essere gestite secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti. Il regolamento richiama quindi il meccanismo UE di gestione delle catture accessorie nell’ambito della politica comune della pesca.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2020

Il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2020 per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè il 25.9.2020.

Divieto di pesca e di attività connesse

Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock interessato; sono espressamente vietati anche la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

Operazioni consentite per catture precedenti

Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock in questione, purché le catture siano state effettuate prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticontrollo della pescarisorse ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.