Regolamento (UE) 2020/1518
Regolamento (UE) 2020/1518 della Commissione del 15 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2020 del Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k e dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi interessate. Dal 25 settembre 2020 è vietata la cattura di tale stock da parte di navi belghe, ferme restando alcune operazioni consentite per il pescato ottenuto prima della chiusura. Le catture accessorie devono essere gestite secondo le regole della politica comune della pesca e imputate ai contingenti applicabili.
Chiusura delle attività di pesca della sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga, per esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che esercitano attività di pesca sullo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k. Rileva per il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2020, ritenuto esaurito dalla data indicata nell’allegato (25.9.2020). Restano disciplinate le catture non intenzionali e le operazioni successive solo per le catture effettuate prima della data di chiusura. Il regolamento si applica negli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile.
Chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga
Il regolamento dà attuazione al regime di controllo della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 e prende atto, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, dell’esaurimento del contingente 2020 del Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k. Il provvedimento si collega inoltre al regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7 h, 7 j e 7k. La data di chiusura indicata nell’allegato è il 25.9.2020, dalla quale il contingente si considera esaurito e scattano i divieti di pesca.
Divieto di pesca e operazioni vietate
Dalla data di chiusura è vietata la pesca dello stock interessato. Il divieto comprende espressamente:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi da pesca;
- la posa degli attrezzi da pesca;
- il salpamento degli attrezzi da pesca quando finalizzato alla cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite per il pescato precedente
Il regolamento conserva la possibilità di svolgere talune operazioni solo per le catture effettuate prima della data di chiusura. In particolare, restano autorizzati:
- il trasbordo;
- la conservazione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock.
Catture non intenzionali e imputazione al contingente
Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi belghe devono essere gestite secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti. Il regolamento richiama quindi il meccanismo UE di gestione delle catture accessorie nell’ambito della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2020
Il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2020 per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè il 25.9.2020.
Divieto di pesca e di attività connesse
Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio la pesca dello stock interessato; sono espressamente vietati anche la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Operazioni consentite per catture precedenti
Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock in questione, purché le catture siano state effettuate prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi interessate devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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