Cassazione Civile, Sentenza n. 11010/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla validità del contratto di somministrazione di lavoro soggetto agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003: la ricorrente sosteneva che la causale indicata nel contratto non era generica ma specificava il "picco di attività legato ad implementazione di un nuovo progetto in ambito IT" e dunque soddisfaceva i requisiti normativi; contestava altresì la valutazione probatoria operata dai giudici di merito. Inoltre la controversia comprendeva la questione dell'applicabilità dell'art. 32, co.5, della L. n. 183/2010 (indennizzo) all'ipotesi di somministrazione.
La decisione
Il Tribunale di Roma aveva già dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra Donati e Kuwait Petroleum Italia a far data dal 4.6.2007, ritenendo il contratto di somministrazione privo delle ragioni legittimanti. Il Tribunale però aveva escluso l'applicabilità dell'art. 32 L. 183/2010. La Corte d'appello di Roma, confermando il riconoscimento del rapporto di lavoro con la società utilizzatrice, ha ritenuto invece applicabile l'art. 32 e ha condannato la società al pagamento di un indennizzo quantificato in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Kuwait Petroleum Italia ritenendolo inammissibile nei motivi (contestazione della valutazione delle prove e della specificità della causale), confermando quindi la sentenza di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione (importi specificati) e al pagamento degli oneri processuali previsti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 276/2003
art. 20, art. 21, art. 27
Le norme richiedono che la somministrazione a termine sia fondata su esigenze tecnico-organizzative, produttive o sostitutive specifiche; la Corte ha ritenuto che la causale deve essere descritta con precisione (es. indicazione del progetto, durata prevedibile, numero di lavoratori richiesti, mansioni affidate, dati sui "picchi") e che una dizione generica non è sufficiente per legittimare la somministrazione.
L. n. 183/2010
La Corte d'appello ha applicato l'art. 32 (indennizzo) alla fattispecie ritenendo che l'illegittimità della somministrazione potesse dar luogo all'indennizzo quantificato in mensilità retributive; la Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato tale applicazione nella sostanza, lasciando intatta la statuizione di merito.
c.p.c.
art. 360, co.1, nn. 3 e 5
La decisione ricorda il limite della cassazione in tema di valutazione probatoria: le censure sulla valutazione delle prove e sulla specificità della causale sono, nella specie, valutazioni di merito che la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibili salvo vizi giuridici evidenti o omissioni di fatti decisivi; l'impugnazione basata sulla diversa valutazione delle testimonianze non ha superato la soglia di ammissibilità.
Massime di principio
- Per ritenere legittima una somministrazione a termine (artt. 20 e 21 d.lgs. 276/2003) la causale deve essere specifica: l'indicazione generica di un "progetto" o di un "picco di attività" non è sufficiente; è consigliabile dettagliare progetto, durata prevista, numero di lavoratori necessari e mansioni assegnate.
- La qualificazione del rapporto come lavoro subordinato "diretto" con l'utilizzatore può essere disposta se il contratto di somministrazione è formalmente privo delle ragioni legittimanti: il lavoratore può ottenere la reintegrazione e il riconoscimento della durata del rapporto a decorrere dalla data di effettivo inizio.
- L'art. 32 L. 183/2010 può trovare applicazione anche quando l'illegittimità riguarda rapporti instaurati tramite somministrazione, con possibilità di indennizzo quantificato in mensilità retributive, salvo diversa specifica valutazione di merito.
- Le impugnazioni in Cassazione che attaccano la valutazione delle prove di fatto sono difficili da accogliere: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi giuridici nella motivazione, omissione di un fatto decisivo o manifesta illogicità nella valutazione probatoria.
- Le domande di regolarizzazione contributiva devono essere dirette nei confronti del soggetto corretto nel corso del giudizio; azioni formulate nei confronti di terzi possono essere dichiarate inammissibili.
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